Cassation court remands case to lower court to examine file for notification date proof in injunction opposition.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court remanded the case to a new hearing to acquire the second-instance file. The appellants argued the opposition to the injunction was timely, but the Court of Appeal dismissed this due to missing evidence of notification. The Court ruled that when reviewing procedural errors, it must directly examine the case file to verify the notification date.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 347, 641, 645 c.p.c.; When a cassation appeal alleges procedural errors regarding the examination of facts or documents, the Court of Cassation assumes the duty to directly examine and interpret the procedural acts to verify the timeline of notifications.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a decreto ingiuntivo Dott. GIULIA IOFRIDA - Consigliere - Dott. ROSARIO CAIAZZO - Rel. Consigliere - Ud.10/05/2022- CC Dott. LUNELLA CARADONNA - Consigliere - R.G.N.6650/2021 Dott. ANDREA FIDANZIA - Consigliere - Rep. ha pronunciato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 6650-2021 proposto da: DI MAULO ENRICO, DI STEFANO ROSSANA , elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CARLO GALASSI PALUZZI, 5, presso lo studio dell'avvocato LUCIA BUCCI, rappresentati e difesi dall'avvocato VINCENZO ALESSANDRO CIUCCI, con procura speciale in calce al ricorso; -ricorrente- -contro- ARENA NPL ONE s.r.l., in persona del legale rappres.p.t. ; -intimata - avverso la sentenza n. 1067/2020 della CORTE D'APPELLO di L'AQUILA, depositata il 30/07/2020;
Ric. 2021 n. 06650 sez. M1 -ud. 10-05-2022 -2- udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 10/05/2022 dal Consigliere r elatore , d ott. ROSARIO CAIAZZO. RILEVATO CHE Il Tribunale di L’Aquila, accogliendo l’eccezione di tardività dell’opposizione a decreto ingiuntivo emesso, per euro 36.010,81, a favore dell’Unicredit Banca s.p.a., proposta da Enrico Di Maulo e Rossana Di Stefano, la dichiarò inammissibile. Di Maulo e Di Stefano impugnarono la decisione lamentando che il Tribunale non si era avveduto della tempestività dell’opposizione, notifica ta il 17.10.13 , mentre il decreto ingiuntivoera stato loro notificato il 25.7.
13. Con sentenza del 30.7.2020, la Corte d’appello respinse il gravame, osservando che: al momento dell’iscrizione a ruolo, gli appellanti si erano riservati di produrre il fascicolo di parte di primo grado che tuttavia non risultava essere stato mai depositato; non era stata riscontrata l’asserita spedizione per notifica dell’atto d’opposizione al decreto ingiuntivo a sua volta notificato agli appellanti il 25.7.13, ex art. 641 cpc; la notifica dell’opposizione al domicilio eletto della parte opposta era avvenuta il 22.10.13, come emergeva dai documenti depositati nel fascicolo di parte appellata.
Di Maulo e Di Stefano ricorrono in cassazione con due motivi. Non si costituita la Arena NPL One s.r.l. RITENUTO CHE Il primo motivo deduce omesso esame di fatto decisivo, discusso tra le parti, non avendo la Corte d’appelloconsiderato che la prova della data della notifica dell’opposizione al decreto ingiuntivo era desumibile anche dal contenuto del fascicolo di Ric. 2021 n. 06650 sez. M1 -ud. 10-05-2022 -3- parte avversa e, in particolare, dalla copia notificata dell’atto di citazione in opposizione. Il secondo motivo denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 347, 641, 645, cpc, per non aver la Corte d’appello ritenuto di applicare il principio, affermato in fattispecie analoga (afferente alla questione della produzione della copia notificata del decreto ingiuntivo).
Il collegio osserva che è necessario acquisire il fascicolo del secondo grado al fine di verificare l’effettivo deposito della copia notificata dell’atto d’opposizione al decreto ingiuntivo; al riguardo, va osservato che n ell'ipotesi in cui vengano denunciati con il ricorso per cassazione errores in procedendo , la Corte di legittimità diviene anche giudice del fatto (processuale) ed ha, quindi, il potere-dovere di procedere direttamente all'esame ed all'interpretazione degli atti processuali(Cass., n. 24258/20). Pertanto, la causa va rimessa a nuovo ruolo per la suddetta acquisizione.
P.Q.M.
La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo, disponendo l’acquisizione del fascicolo di