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Ordinanza Interlocutoria — n. 24871/2022 — snciv Generato dall'IA

Civil section dismissed appeal for revocation of state-funded legal aid in criminal case due to lack of jurisdiction.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 24871/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The civil section of the Court of Cassation dismissed the appeal regarding the revocation of state-funded legal aid in a pending criminal case. The appellant argued that the lower court failed to consider tax investigation results when revoking the aid, but the court held that civil sections lack jurisdiction over such criminal procedural matters. Consequently, the case was remitted to the criminal section for proper adjudication based on established precedent.

Regesto Legislator

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Art. 170 del D.Lgs. 151/2001; The civil sections of the Court of Cassation do not have jurisdiction to hear appeals concerning the revocation of admission to state-funded legal aid in criminal proceedings, which falls exclusively within the competence of the criminal sections.

Parole chiave

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patrocinio a spese dello Stato revoca ammissione patrocinio competenza sezioni civili competenza sezioni penali procedimento penale pendente opposizione decreto liquidazione rimessione atti revoca del gratuito patrocinio

Disposizioni normative citate

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Art. 170 del D.Lgs. 151/2001

Giurisprudenza citata

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Cass., sez. un. n. 19161/2009
Infatti, alla luce di quanto statuito da Cass., sez. un. n. 19161/2009 detta competenza è stata infatti riconosciuta esclusivamente in ordine ai ricorsi che nascono dal procedimento di opposizione ex art.
Cass. Pen., sez. quarta, 14 luglio 2010, n. 32057
Pertanto, la cognizione di questa materia, ad avviso del collegio, rientra nell’ambito delle competenze delle sezioni penali di questa Corte (per la giurisprudenza penale si veda Cass. Pen., sez. quarta, 14 luglio 2010, n. 32057; 22 giugno 2010, n.
Cass. Pen., sez. quarta, 22 giugno 2010, n. 34668
Cass. Pen., sez. quarta, 29 aprile 2010, n. 20087
Cass. n. 6840/2011
20087, e per quella civile, Cass. n. 6840/2011; Cass.
Cass. n. 4407/2011
6840/2011; Cass. n. 4407/2011)).
sez. un. n. 19161/2009
Infatti, alla luce di quanto statuito da Cass., sez. un. n. 19161/2009 detta competenza è stata infatti riconosciuta esclusivamente in ordine ai ricorsi che nascono dal procedimento di opposizione ex art.
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Testo completo

ronunciato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 1885-2021 proposto da: SALVATORE GABRIELE, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato ALESSANDRO ORLANDO; -ricorrente - contro MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE; -intimato - avverso l'ordinanza del TRIBUNALE di LANCIANO; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 24/06/2022 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE GRASSO. Osserva: Il ricorrente, che rivestiva la qualità di difensore di Salvatore Gabriele, imputato in un procedimento penale pendente dinanzi al Tribunale di Lanciano, proponeva opposizione avverso il decreto con il quale il giudice procedente disponeva d’ufficio la revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, inizialmente disposta dal GIP presso il medesimo Tribunale, per l’assenza dei requisiti reddituali.

Il Tribunale di Lanciano, con provvedimento del 17 giugno 2020 ha rigettato il ricorso, sul presupposto che l’opponente non avesse allegato anche la risultanze delle indagini condotte dall’Agenzia delle Entrate, poste a fondamento della decisione di revoca. Avverso tale provvedimento propone ricorso per cassazione Orlando Alessandro sulla base di due motivi. L’intimato non ha svolto difese in questa fase, nel mentre il ricorrente ha depositato memoria. Ritiene il Collegio che poiché nella specie si tratta di ricorso per cassazione in tema di revoca del decreto di ammissione al patrocinio a spese dello Stato emesso nell’ambito di un procedimento penale, non viene in considerazione la competenza delle sezioni civili di questa Corte a giudicare sui ricorsi in tema di spese di giustizia.

Infatti, alla luce di quanto statuito da Cass., sez. un. n. 19161/2009 detta competenza è stata infatti riconosciuta esclusivamente in ordine ai ricorsi che nascono dal procedimento di opposizione ex art. 170 del citato testo unico al decreto di liquidazione dei compensi ai custodi e agli ausiliari dei magistrati ed ai decreti di liquidazione degli onorari dovuti ai difensori nominati nell’ambito del patrocinio a spese dello Stato, indipendentemente dalla circostanza che il decreto di liquidazione sia stato pronunciato in un giudizio penale. Nella fattispecie il provvedimento impugnato ha espressamente negato che il ricorso potesse essere ricondotto alla previsione di cui all’art. 170, in quanto ciò di cui si discute non è l’opposizione al decreto di liquidazione, bensì la legittimità del provvedimento di revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato nel procedimento penale.

Pertanto, la cognizione di questa materia, ad avviso del collegio, rientra nell’ambito delle competenze delle sezioni penali di questa Corte (per la giurisprudenza penale si veda Cass. Pen., sez. quarta, 14 luglio 2010, n. 32057; 22 giugno 2010, n. 34668; 29 aprile 2010, n. 20087, e per quella civile, Cass. n. 6840/2011; Cass. n. 4407/2011)). Gli atti vanno pertanto rimessi al Primo Presidente per l’eventuale assegnazione a una sezione penale.

P.Q.M.

dispone rimettersi gli atti al Primo Preside