Cassation court dismisses appeal for inadmissibility regarding civil use promiscuity between two Italian municipalities.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by the Municipality of Pescina inadmissible, ordering the municipality to pay legal costs. The lower court had confirmed a regional commissioner's finding that certain lands constituted a shared civil use body between Pescina and San Benedetto dei Marsi. The appellant argued that the 1945 separation of the towns prevented such shared ownership and violated historical laws, but the Supreme Court ruled that the lower court's factual findings were not subject to review.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360-bis, n. 1, c.p.c.; Art. 348-bis, c.p.c.: The Supreme Court must declare an appeal inadmissible when the lower court's decision relies on non-censurable factual findings, thereby exempting the Court from a full merits review.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 27086-2021 proposto da: COMUNE di PESCINA, (AQ) in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MICHELE MERCATI, 51, presso lo studio dell'avvocato ROBERTO RENZI, rappresentato e difeso dagli avvocati SANDRO PASQUALI, FABIO PASQUALI; -ricorrente - contro COMUNE di SAN BENEDETTO DEI MARSI, (AQ) in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PRATI FISCALI, 284, presso lo studio dell'avvocato LORENZO MARGIOTTA, rappresentato e difeso dall'avvocato GIUSEPPE OTTAVI; -controricorrente - contro REGIONE ABRUZZO 80003170661; -intimata - avverso la sentenza n. 2317/2021 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 30/03/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/07/2022 dal Consigliere Relatore Dott.
GIUSEPPE GRASSO. considerato che il Collegio condivide i rilievi enunciati dal Relatore in seno alla formulata proposta nei termini seguenti: ritenuto che la vicenda qui al vaglio può riassumersi nei termini seguenti: -a seguito della pretesa ufficializzata dal Comune di San Benedetto dei Marsi di veder riconosciuta la promiscuità di taluni terreni d’uso civico con il Comune di Pescina, avversata da quest’ultimo Comune, la Giunta regionale adì il Commissario per il riordino degli usi civici della Regione Abruzzo; -il Commissario, svolta l’istruttoria del caso, anche mediante ausilio di ctu, concluse nel senso che le terre di cui si discute “hanno natura demaniale civica universale e costituiscono corpo demaniale promiscuo tra il Comune di San Benedetto dei Mari ed il Comune di Pescina”; - la Corte d’appello di Roma, Sezione Usi Civici, investita dell’impugnazione del Comune di Pescina, confermò la decisione di primo grado; -avverso la sentenza d’appello ricor re il Comune di Pescina sulla base di due motivi [ulteriormente illustrati da memoria]; -l’intimato Comune di San Benedetto dei Marsi resiste con controricorso; osserva 1.
Con le due censure, tra loro correlate, il ricorrente denuncia violazione dell’art.8, l. n. 1766/2027, sotto duplice profilo:
a) il Comune di San Benedetto, ex frazione di quello di Pescina ed eretto ad autonomo comune solo nel 1945, non poteva aver goduto di una universitas e, quindi, era da escludere il promiscuo godimento di fondi da parte della collettività; l’unica universitas esistente da tempo immemorabile era quella dei naturali di Pescina, mancando di conseguenza, ogni reciprocità tra due distinte universitas;
b) risultava erronea l’affermazione della nascita del diritto per ‘filiazione’, poiché al tempo i cittadini del casale separato facevano parte del Comune di Pescina;
c) sotto altro profilo era rimasta violata la norma per avere la Corte locale creato una promiscuità nuova, nata solo nel 1945, in contrasto con lo spirito della l. n. 1766/1927; 1.
1. Il complesso censuratorio va disatteso. Condivisibilmente, infatti, la Corte di Roma ha spiegato che il Commissario non aveva creato una promiscuità nuova, nata dalla erezione in autonomo comune di parte del territorio di Pescina, essendosi limitato ad accertare che nel 1945 esisteva di già una tale ‘promiscuità generale determinata dall’erezione della frazione di San Benedetto dei Marsi in Comune autonomo’ . Evidenzia ulteriormente il Collegio che alla base di un tal giudizio si pone un accertamento di fatto in questa sede non censurabile.
Di conseguenza, siccome affermato dalle S.U. (sent. n. 7155, 21/3/2017, Rv. 643549), lo scrutinio ex art. 360-bis, n. 1, cod. proc. civ., da svolgersi relativamente ad ogni singolo motivo e con riferimento al momento della decisione, impone, come si desume in modo univoco dalla lettera della legge, una declaratoria d'inammissibilità, che può rilevare ai fini dell'art. 334, comma 2, cod. proc. civ., sebbene sia fondata, alla stregua dell'art. 348-bis cod. proc. civ. e dell'art. 606 c.p.p., su ragioni di merito, atteso che la funzione di filtro della disposizione consiste nell'esonerare la Suprema Corte dall'esprimere compiutamente la sua adesione al persistente orientamento di legittimità, così consentendo una più rapida delibazione dei ricorsi "inconsistenti".
Le spese legali debbono seguire la soccombenza e possono liquidarsi, in favore del controricorrente siccome in dispositivo, tenuto conto del valore e della qualità della causa, nonché delle attività espletate. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12) applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento, in favore del resistente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, e agli accessori di legge; ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale,