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Ordinanza — n. 24830/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses INPS appeal, ruling capital income from passive shareholding excludes contributions under Art. 3bis D.L. 384/1992.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24830/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the INPS's appeal against a lower court ruling that denied pension contributions based on capital income. The INPS argued that dividends and capital gains should be included in the contributory base, while the applicant maintained that passive shareholding income is distinct from active business earnings. The court upheld the lower decision by citing consistent precedent establishing that income from mere participation in capital companies, without active labor, constitutes capital income and is excluded from the contributory base under the relevant decree.

Regesto Legislator

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Art. 3 bis, comma 1, d.l. n. 384/1992, conv. in L. n. 438/1992; Income derived from mere participation in capital companies without active labor constitutes capital income and is excluded from the contributory base for INPS.

Parole chiave

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capital income exclusion INPS contributions passive shareholding pension adequacy Art. 3bis D.L. 384/1992 computo dei contributi primato dei contributi contributo alla cassa pensioni

Disposizioni normative citate

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Art. 3 bis, comma 1, d.l. n. 384/1992, conv. in L. n. 438/1992
sas , ma, ai sensi dell'art. 3 bis, comma 1, d.l.
L. n. 233/1990
Art. 380-bis cod. proc. civ.
art. 380-bis cod. proc. civ

Giurisprudenza citata

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Cass. 24.11.2021 n. 36420
Cass. 20.8.2019, n. 21540
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 13702-2020 proposto da: INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'AVVOCATURA CENTRALE DELL'ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati EMANUELE DE ROSE, ANTONIETTA CORE'rri, LELIO MARITATO, CARLA D'ALOISIO, ANTONINO SGROI; - ricorrente - contro PRETTO LUCIANO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEL BANCO DI S. SPIRITO, 42, presso lo studio dell'avvocato FRANCESCO PISENTI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato FABRIZIO BRACCO; - controricorrente - avverso la sentenza n. 724/2019 della CORTE D'APPELLO di TORINO, depositata il 04/10/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 24/02/2022 dal Consigliere Relatore Dott.

NICOLA DE MARINIS. Ric. 2020 n. 13702 sez. ML - ud. 24-02-2022 -2- RILEVATO - che, con sentenza del 4 ottobre 2019, la Corte d'Appello di Torino confermava la decisione resa dal Tribunale di Cuneo e accoglieva la domanda proposta da Luciano Pretto nei confronti dell'INPS per aver l'Istituto respinto la domanda di pensione del Pretto avendo "contratto" i versamenti contributivi dovuti alla Gestione Commercianti dell'INPS non solo con riferimento alla posizione di socio accomandatario presso la AUTO-CAR di Pretto Luciano & C. sas , ma, ai sensi dell'art. 3 bis, comma 1, d.l. n. 384/1992 conv. con modif. in I. n. 438/1992 anche con riferimento alle partecipazioni detenute presso la INIMOBILIEURO S.r.l. e FULL SERVICE TECHNOLOGY S.r.l.; - che la decisione della Corte territoriale discende dall'aver questa ritenuto di dover confermare il proprio orientamento in base al quale i redditi di capitale, quali devono ritenersi quelli, come nella specie, rivenienti dalla posizione cili socio in una società a responsabilità limitata, non possono essere inclusi tra i redditi riguardo ai quali, secondo l'art. 3 bis, comma 1, d.l. n. 384/1992, conv. in I. n. 438/1992, deve essere rapportato l'ammontare del contributo annuo per gli iscritti alle Gestioni Commercianti; - che, per la cassazione di tale decisione ricorre l'INPS, affidando l'impugnazione ad un unico motivo, cui resiste, con c:ontroricorso il Pretto; - che la proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio non partecipata;

CONSIDERATO - che, con l'unico motivo, l'Istituto ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione dell'art. 3 bis, comma 1, d.l. n. 384/1992, conv. in I. n. 438/1992 in connessione con la I. n. 233/1990, lamenta, in relazione al rinnovato quadro normativo in cui si inserisce la disposizione, la non conformità a diritto della pronunzia resa dalla Corte territoriale, che finisce per disconoscere il dato per cui i redditi da capitale e dividendi nella visione previdenziale costituiscono reddito a disposizione del lavoratore autonomo che in atto migliorano il proprio tenore di vita e che in potenza saranno utili per il miglioramento della prestazione pensionistica e quindi all'adeguatezza della stessa; che il motivo deve ritenersi infondato alla luce dell'orientamento costantemente enunciato da questa Corte (cfr., da ultimo, Cass.24.11.2021 n. 36420 e Cass. 20.8.2019, n. 21540) per cui "poiché la normativa previdenziale individua come base imponibile sulla quale calcolare i contributi la totalità dei redditi d'impresa così come definita dalla disciplina fiscale e considerato che secondo il testo unico delle imposte sui redditi gli utili derivanti dalla mera partecipazione a società di capitali, senza prestazione di attività lavorativa, sono inclusi tra i redditi di capitale, ne consegue che questi ultimi non concorrono a costituire la base imponibile ai fini contributivi INPS"; che, pertanto, il ricorso va rigettato; che le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo;

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 3.000,00 per compensi, oltre spese generali al 15% ed altri accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in R