INPS appeal dismissed; court held contribution payment deadline extended to July 6, 2009, preventing prescription.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court of Cassation allowed INPS's appeal against a lower court ruling that had declared the social security contribution obligation prescribed. The lower court had incorrectly set the prescription period's starting date as June 16, 2009, whereas the correct date was July 6, 2009, due to a statutory extension of the payment deadline. Consequently, the notification of the interruption act in June 2014 occurred before the five-year prescription term could expire, invalidating the lower court's decision.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 18, comma 4, d.lgs. n. 241/1997; Art. 2935, 2941 c.c.: When the payment deadline for social security contributions is extended by law, the starting date for the prescription period must be calculated from the actual extended deadline, not the original due date.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso 13604-2020 proposto da: INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale procuratore speciale della Società di Cartolarizzazione dei Crediti Inps (Scci) spa, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'AVVOCATURA CENTRALE DELL'ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati CARLA D'ALOISIO, ANTONINO SGROI, EMANUELE DE ROSE, ANTONIETTA CORETTI, LELIO MARITATO; - ricorrente - contro SCELLATO FILIPPO, domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato GIANFRANCO CASTROGIOVANNI; - controricorrente - avverso la sentenza n. 400/2019 della CORTE D'APPELLO di CALTANISSETTA, depositata il 29/10/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 24/02/2022 dal Consigliere Relatore Doirt.
NICOLA DE MARINIS. Ric. 2020 n. 13604 sez. ML - ud. 24-02-2022 -2- RILEVATO - che, con sentenza del 29 ottobre 2019, la Corte d'Appello di Caltanissetta, in riforma della decisione resa dal Tribunale di Enna, accoglieva l'opposizione proposta da Filippo Scellato nei confronti dell'INPS dichiarando prescritto l'obbligo di contribuzione alla Gestione separata in relazione all'attività libero-professionale di ingegnere dal primo svolta nell'anno 2008; - che la decisione della Corte territoriale discende dall'aver questi ritenuto operante in quanto non sospesa la prescrizione dell'obbligo e decorso il relativo termine quinquennale computato dal 16 giugno 2009, data individuata' quale dies a quo in quanto considerata data di scadenza del versamento della c:ontribuzione cui lo Scellato si affermava essere tenuto; - che, per la cassazione di tale decisione ricorre l'INPS, affidando l'impugnazione ad un unico motivo, cui resiste, con controricorso, lo Scellato; - che la proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio non partecipata;
CONSIDERATO - che, con l'unico motivo, l'Istituto ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione degli artt. 2935 e 2941 c.c., lamenta la non conformità a diritto della pronunzia della Corte territoriale in ordine all'intervenuta prescrizione del credito essendo la data di pagamento del contributo, correttamente individuata quale dies a quo per il decorso del termine, slittata al 6 luglio 2009 mentre la notifica dell'atto interruttivo è intervenuta antecedentemente al decorso del termine quinquennale al 30.6.2014; - che il motivo deve ritenersi meritevole di accoglimento in base al disposto dell'art. 18, comma 4, d.lgs. n. 241/1997 (cfr.
Cass.19.4.2021, n. 10273) secondo cui l versamenti a saldo e in acconto dei contributi dovuti agli enti previdenziali da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali sono effettuati entro gli stessi termini previsti per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi, derivandone il differimento della scaden2:a nel caso, verificatosi per l'anno 2009, di slittamento della data di pagamento al successivo 6 luglio 2009, differimento che, stante la notifica dell'atto interruttivo della prescrizione in data 30 giugno 2014, esclude il decorso del termine quinquennale di prescrizione; che, pertanto, il ricorso va accolto, la sentenza impugnata cassata, in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Corte d'Appello di Caltanissetta, in diversa composizione, che provvederà in conformità, disponendo altresì per l'attribuzione delle spese;
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte d'Appello di Caltanissetta, in diver