Civil court dismisses main appeal on facts but allows incidental appeal regarding higher court costs.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the main appeal inadmissible due to lack of new facts but accepted the incidental appeal concerning litigation costs. The appellants argued the lower court erred in applying cost tables, while the appellee contended the appellate court correctly confirmed the first-instance cost award. The court ruled that since the appellate judgment recognized exclusive liability, it should have ordered a new cost calculation, leading to a partial cassation and a direct decision on costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360 n. 3 c.p.c.; Art. 2051 c.c.: When an appellate court confirms exclusive liability of the losing party, it must order a new calculation of first-instance costs rather than confirming the original award, allowing the cassation court to decide the matter directly without further fact-finding.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso 2498-2021 proposto da: CITTÀ METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA , in persona del Sindaco legale rappresentante pro tempore, domiciliata presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentata e difesa dall'av-voca iio MARCELLO MORACE; ricorrente- FOSSARI NICOLA ANTONIO, FOSSARI SALVATORE, GALLIZZI LUIGIA, FOSSARI VINCENZINO , FOSSARI DOMENICO ANTONIO, FOSSARI PASQUALINA, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA E. FERMI N. 15 SC. A INT. 24, presso lo studio dell'avvocato BIAGIO RAIMONDO TRIMARCHI, che li rappresenta e difende; - controricorrenti e ricorrenti incidentali - avverso la sentenza n. 741/2020 della CORTE D'APPELLO di REGGIO CALABRIA, depositata 11 23/11/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 24/02/2022 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONELLA PELLECCHIA. Ric. 2021 n. 02498 sez. M3 - ud. 24-02-2022 -2- Rilevato che:
1. Luigia Gallizzi, Vincenzino Fossati, Salvatore Fossari, Domenico Antonio Fossati, Nicola Antonio Fossati e Pasqualina Fossati convennero in giudizio l'Amministrazione Provinciale di Reggio Calabria, al fine di sentirla condannare al risarcimento dei danni cagionati ai fondi agricoli di loro proprietà a causa dello straripamento del torrente Sciarapotamo, verificatosi in seguito ad un forte temporale. Da quanto si ricava dalla sentenza impugnata, vennero acquisiti agli atti gli esiti degli accertamenti tecnici preventivi che avevano individuato due concause dello straripamento e della succ:essiva rottura degli argini fluviali, di pari responsabilità: l'omessa manutenzione consistente nella mancata pulizia dell'alveo del torrente da parte dell'amministrazione, che determinò un accumulo di materiale vegetale tale da impedire il naturale deflusso delle acque; il temporale, dalla notevole portata distruttiva.
Il Tribunale di Palmi, Sezione distaccata di Cinquefrondi, con sentenza n. 74, del 7 marzo 2013, aderendo alle conclusioni del CTU, accolse parzialmente la domanda, condannando l'Amministrazione Provinciale al risarcimento della metà del danno accertato dal consulente tecnico e al pagamento di un mezzo delle spese processuali. Avverso tale sentenza proposero appello gli attori, chiedendo al Giudice del gravame di accertare la totale responsabilità dell'Amministrazione Provinciale per i danni subiti a causa dello straripamento , fluviale.
2. La Corte di Appello di Reggio Calabria, con sentenza n. 741 del 23 novembre 2020, ha riformato la statuizione di primo grado riconoscendo l'esclusiva responsabilità dell'Amministrazione Provinciale, ex art. 2051 c.c., per i danni cagionati, ed ha condannato quest'ultima all'integrale risarcimento del danno, provvedendo a liquidare le spese dei giudizi di primo e secondo grado.
3. Avverso tale decisione la Città metropolitana di Reggio Calabria propone ricorso per cassazione sulla base di otto motivi.Luigia Gallizzi, Vincenzino, Salvatore, Domenico Antonio, Nicola Antonio e Pasqualina Fossari resistono con controricorso che contiene un motivo di ricorso incidentale. Considerato che:
4. Gli otto motivi del ricorso principale possono essere raggruppati: violazione e falsa applicazione degli arti. 184, 86, 198 e 192 del D. Lgs. n. 152/2006; violazione e falsa applicazione dell'ad. 113 del D. Lgs. n. 267 / 2000, violazione e falsa applicazione dell'ad. 118 Cost. e dunque del principio di sussidiarietà e travisamento dei fatti e falsa applicazione delle norme vigenti circa un punto decisivo della controversia. Il ricorrente, con un'unica esposizione di tutti gli otto motivi di ricorso, censura l'addebito integrale ed esclusivo dei danni nei confronti dell'Amministrazione Provinciale, dal momento che la responsabilità era da attribuire anche al Comune di Anoia, eventualmente in concorso con i proprietari del fondo ex art. 192 del D.
Lgs. 152/2006. Il Giudice del gravame avrebbe erroneamente interpretato la norma, attribuendo alla sfera di competenza del Comune una pulizia dei fiumi di minore portata e limitata alle piccole manutenzioni e al pronto intervento idraulico e non anche ad interventi di maggiore portata. 4.1 Il ricorso è inammissibile, in primo luogo per violazione dell'art. 366 n.
3) cod. proc. civ., in quanto l'esposizione del fatto in esso contenuta è del tutto inidonea allo scopo. Ove si potesse passare all'esame dei motivi essi risulterebbero — fermo che non sono scrutinabili per la mancanza di conoscenza del fatto - inammissibili perché volti ad ottenere una nuova e diversa valutazione dei fatti processuali limitandosi il ricorrente ad illustrare tesi alternative rispetto a quelle seguite dal Giudice di merito. Questa Corte, in quanto giudice di legittimità, non ha il potere di compiere una rivalutazione dei fatti e degli atti processuali né un riesame delle prove.
Attività, quella richiesta da parte ricorrente, che imporrebbe il controllo della motivazione della sentenza oggetto di impugnazione e che, pertanto, sarebbe contraria ai principi statuiti da questa Corte a Sezioni Unite con le sentenze gemelle n. 8053 e n. 8054 del 2014. E comunque i motivi sarebbero infondati alla luce della disciplina recata dall'art. 90, secondo comma, lett. e), del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e dall'art. 10, primo comma, lett. f), della legge 18 maggio 1989, n. 183 (applicabile "ratione temporis" alla fattispecie) - in forza della quale alle Regioni, per un verso, sono state trasferite le funzioni concernenti la polizia delle acque e, per altro verso, sono stati affidati l'organizzazione ed il funzionamento del servizio di polizia idraulica, di piena e di pronto intervento idraulico, nonché la gestione e la manutenzione delle opere e degli impianti e la conservazione dei beni.
La Regione è custode delle acque fluviali e, a prescindere dalla delega delle funzioni di manutenzione e sistemazione dei bacini e della foce dei fiumi ai consorzi di bonifica o ai concessionari delle relative opere, essa, ove non risulti che abbia perso la materiale disponibilità dei beni, risponde dei danni causati dalle acque, salvo la prova del caso fortuito (Cass, S.U. 25928/2011). In caso di esondazione di un canale, nel riparto di responsabilità per i danni derivanti da difetto di manutenzione occorre verificare se ed in quale misura il consorzio di bonifica sia stato realmente investito di funzioni di manutenzione del corso d'acqua, a tal fine attribuendo rilievo non solo alla formale consegna dell'opera ovvero all'esistenza di una manutenzione di fatto ma anche alle leggi regionali in materia (Cass. 32730/2018;
Cass. S.U, 1369/2021).
5. Con l'unico motivo di ricorso incidentale i signori Fossari e la Gallizzi lamentano violazione e falsa applicazione del D.M. n. 140/2012 e del D.M. n. 55/2014, ai sensi dell'art. 360 n.
3) c.p.c., dal momento che il Giudice di Appello, nel condannare l'Amministrazione Provinciale soccombente al pagamento delle spese processuali di primo e secondo grado, avrebbe dovuto applicare le tabelle dello scaglione superiore, arrivando a liquidare una somma maggiore. Il motivo è fondato. Occorre evidenziare come il capo della sentenza della Corte d'Appello di Reggio Calabria concernente la condanna alle spese processuali dell'Amministrazione Provinciale per :il giudizio di primo grado sia effettivamente errato in quanto, pur avendo riconosciuto la responsabilità esclusiva dell'appellante nella determinazione del danno, ha confermato la medesima condanna alle spese già inflitta dal Tribunale, senza contare che l'accoglimento dell'appello dei danneggiati avrebbe imposto, anche d'ufficio, una nuova liquidazione delle spese del giudizio di primo grado. A tale incombente può provvedersi in questa sede, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, per cui alla, pronuncia di cassazione parziale della sentenza può fare seguito la decisione della causa nel merito.
6. In conclusione, quindi, la Corte dichiara inammissibile il ricorso principale, accoglie il ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata in relazione e, decidendo nel merito, condanna la Città metropolitana di Reggio Calabria al pagamento delle spese del giudizio di primo grado, liquidate in complessivi euro 11.000, da distrarsi a favore dell'avv. Biagio R. Trimarchi che si è dichiarato antistatario, e pone a carico della stessa anche le spese dell'A I P. In considerazione dell'esito del presente grado di giudizio, anche le relative spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, in conformità al d.m. 10 marzo 2014, n. 55, con distrazione in favore del medesimo Avvocato Trimarchi.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso principale, accoglie il ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata in relazione e, decidendo nel merito, condanna la Città metropolitana di Reggio Calabria al pagamento delle spese del giudizio di primo grado, liquidate in complessivi euro 11.000, da distrarsi a favore dell'avv. Biagio R. Trimarchi antistatario, e pone a carico della medesima anche le spese dell'AI P; condanna altresì la Città metropolitana di Reggio Calabria al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in complessivi euro 8.200, di cui euro 200 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali, da distrarre in favore dell'Avvocato Biagio Raimondo Trirnarchi antistatario.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, de.l. d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della 1. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis del citato art.
13. Così deciso in Roma, nella Camera di consig