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Ordinanza — n. 24807/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal due to missing party identification and lack of motivation in the complaint.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24807/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the complaint failed to list all parties and summarize facts as required by law. The appellant challenged a lower court's ruling on architectural decorum but omitted specific party details and failed to provide a sufficient summary of the case facts. Consequently, the court could not fully assess the controversy without external sources, leading to the dismissal of the appeal.

Regesto Legislator

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Art. 366, comma 1, nn. 1 e 3 c.p.c.; Art. 380 bis c.p.c.; The Court of Cassation must have complete knowledge of the controversy, the proceedings, and the parties' positions without needing other sources, rendering an appeal inadmissible if it lacks specific party identification and a summary of facts.

Parole chiave

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inadmissible appeal missing party identification lack of motivation condominium dispute architectural decorum Cassazione Roma procedural requirements modificazione architettonica

Disposizioni normative citate

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Art. 366, comma 1, nn. 1 e 3 c.p.c.
Il ricorso è del tutto carente dei requisiti della “indicazione delle parti” intimate e della "esposizione sommaria dei fatti di causa", prescritto, a pena di inammissibilità, dall'art. 366, comma 1, nn.
Art. 380 bis c.p.c.
Su proposta del relatore, che riteneva che il ricorso proposto potesse essere dichiarato inammissibile, con la conseguente definibilità nelle forme di cui all'art. 380 bis c.p.c., in relazione all'art.
Art. 375, comma 1, n. 1) c.p.c.
380 bis c.p.c., in relazione all'art. 375, comma 1, n.
Art. 116 c.p.c.
FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE Salvatore Calanni impugna, articolando due motivi di ricorso (per violazione dell’art. 116 c.p.c. e carenza di motivazione), la sentenza Corte d’appello di Roma n.
Art. 132, n. 4, c.p.c.
Il secondo motivo di ricorso è del pari inammissibile in quanto la sentenza impugnata contiene le argomentazioni rilevanti per individuare e comprendere le ragioni della decisione, come prescritto dall'art. 132, n.
Art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Sussistono i presupposti processuali per il versamento – ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, se dovuto.
art. 116 c.p
FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE Salvatore Calanni impugna, articolando due motivi di ricorso (per violazione dell’art. 116 c.p.c.
art. 380 bis c.p
Su proposta del relatore, che riteneva che il ricorso proposto potesse essere dichiarato inammissibile, con la conseguente definibilità nelle forme di cui all'art. 380 bis c.p.c., in relazione all'art.
art. 1102 c.c

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. U, 18/05/2006, n. 11653
Cass. Sez. U, 18/05/2006, n. 11653).
Cass. Sez. 2, 19/06/2009, n. 14455
Cass. Sez. 2, 14/12/2005, n. 27551
14455; Cass. Sez. 2, 14/12/2005, n. 27551 ; Cass.
Cass. Sez. 2, 30/08/2004, n. 17398
Cass. Sez. 2, 22/08/2012, n. 14607
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Testo completo

nunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 28238-2021 proposto da: CALANNI SALVATORE, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PIEMONTE 39/A, presso lo studio dell'avvocato ALESSANDRO TOMASELLI, che lo rappresenta e difende; -ricorrente - contro MESONELLA ANNA MARIA, BONOMO ROCCO, POLVERINI MARCO, DI MAIO ANGELO, CONCILIO MICHELE; -intimati - avverso la sentenza n. 5772/2021 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 30/08/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/07/2022 dal Consigliere ANTONIO SCARPA. FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE Salvatore Calanni impugna, articolando due motivi di ricorso (per violazione dell’art. 116 c.p.c. e carenza di motivazione), la sentenza Corte d’appello di Roma n. 5772/2021 pubblicata in data 31 agosto 2021.

Il ricorso è stato notificato ad Anna Maria Mesonella e ad altri. Su proposta del relatore, che riteneva che il ricorso proposto potesse essere dichiarato inammissibile, con la conseguente definibilità nelle forme di cui all'art. 380 bis c.p.c., in relazione all'art. 375, comma 1, n. 1), c.p.c., il presidente ha fissato l'adunanza della camera di consiglio. Il ricorso reca in epigrafe la indicazione che l’impugnazione è portata “contro, in qualità di condomini del condominio di Viale Roma 97 Ciampino rappresentate e difese dagliavv. Loredana Battisti e Gian Guido Mascia”.

Nella esposizione dei fatti di causa si riferisce che il giudizio venne promosso dal Condominio di Viale Roma 57 in Ciampino (Rm) che convenne davanti al Tribunale di Velletri i signori Calanni e Carloni, mentre l’appello fu proposto dai signori Calanni-Carloni “allorquando il condominio non si costituiva ma lo facevano singolarmente i condomini i sig.ri Annamaria Mesonella, Marco Polverini, Rocco Bonomo Angelo di Maio Michele Concilio”. Il ricorso è del tutto carente dei requisiti della “indicazione delle parti” intimate e della "esposizione sommaria dei fatti di causa", prescritto, a pena di inammissibilità, dall'art. 366, comma 1, nn. 1 e 3, c.p.c., il quale impone che in esso vengano indicati, in maniera specifica e puntuale, tutti gli elementi utili perché la Corte di cassazione possa avere la completa cognizione dell'oggetto della controversia, dello svolgimento del processo e delle posizioni in esso assunte dalle parti, senza dover ricorrere ad altre fonti o atti del processo, ivi compresa la sentenza impugnata, così da acquisire un quadro degli elementi fondamentali in cui si colloca la decisione censurata e i motivi delle doglianze prospettate (cfr.

Cass. Sez. U, 18/05/2006, n. 11653). Il primo motivo di ricorso è comunque inammissibile, in quanto la violazione dell'art. 116 c.p.c. (norma che sancisce il principio della libera valutazione delle prove, salva diversa previsione legale) è idonea ad integrare il vizio di cui all'art. 360, n. 4, c.p.c. quando il giudice di merito abbia disatteso tale principio in assenza di una deroga normativamente prevista, ovvero, all'opposto, abbia valutato secondo prudente apprezzamento una prova o risultanza probatoria soggetta ad un diverso regime (ex multis, Cass.

Sez. 3 , 10/06/2016, n. 11892 ). I ricorrenti contestano la lesione del decoro architettonico attribuita alla tettoia per cui è causa. E’ tuttavia conforme alla giurisprudenza di questa Corte l’interpretazione, seguita dai giudici del merito, per cui, ai fini della tutela prevista in materia di modificazioni delle parti comuni dell'edificio condominiale, non occorre che il fabbricato, il cui decoro architettonico sia stato alterato, abbia un particolare pregio artistico, né rileva che tale decoro sia stato già gravemente ed evidentemente compromesso da precedenti interventi sull'immobile, ma è sufficiente che vengano pregiudicate, in modo visibile e significativo, la particolare struttura e la complessiva armonia che conferiscono al fabbricato una propria specifica identità La tutela del decoro architettonico attiene a tutto ciò che nell'edificio è visibile ed apprezzabile dall'esterno, posto che esso si riferisce alle linee essenziali del fabbricato, per cui il proprietario della singola unità immobiliare non può mai, senza autorizzazione del condominio, esercitare una autonoma facoltà di modificare quelle parti esterne, a prescindere da ogni considerazione sulla proprietà del suolo su cui venga realizzata l’opera innovativa (Cass.

Sez. 2 , 19/06/ 2009, n. 14455; Cass. Sez. 2, 14/12/2005, n. 27551 ; Cass. Sez. 2 , 30/08/2004, n. 17398). Si configura, in astratto, peraltro, non una violazione dell’art. 1120, comma 2, c.c. (testo antecedente alle modifiche introdotte con la legge n. 220/2012, qui operante ratione temporis), ma dell'art. 1102 c.c., disposizione invero applicabile a tutte le innovazioni che non comportano interventi approvati dall’assemblea e quindi spese ripartite fra tutti i condomini; dovendosi del pari riaffermare che, in tema di condominio, è illegittimo l'uso particolare o più intenso del bene comune, ai sensi dell'art.1102 c.c., ove si arrechi pregiudizio al decoro architettonico dell'edificio condominiale (Cass.

Sez. 2, 22/08/2012, n. 14607). L’accertamento della lesione del decoro architettonico costituisce comunque apprezzamento di fatto rimesso all’apprezzamentodel giudice del merito. Il secondo motivo di ricorso è del pari inammissibile in quanto la sentenza impugnata contiene le argomentazioni rilevanti per individuare e comprendere le ragioni della decisione, come prescritto dall'art. 132, n. 4, c.p.c. Il ricorso va perciò dichiarato inammissibile, non dovendosi provvedere in ordine alle spese del giudizio di cassazione per mancato svolgimento di attività difensive dei soggetti cui esso è stato notificato.

Sussistono i presupposti processuali per il versamento – ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, se dovuto. P. Q. M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1 - bis dello stesso articolo 13, se dovuto.

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