Cassation court allows INPS claim against lawyer by ruling that tax regime choice does not exempt contribution payment deadlines from extension.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation allowed the INPS's appeal against the Perugia Court of Appeal's decision declaring the social security contributions prescribed. The lower court had ruled the debt extinguished because the extension of the payment deadline did not apply to the lawyer who had opted for the 'minimums' tax regime. The Supreme Court reversed this, holding that the statutory extension applies to all contributors regardless of their specific tax classification, thereby preventing the five-year prescription period from expiring.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1 comma 1 d.P.C.M. 10 giugno 2010; In social security matters, the prescription period for separate management contributions begins when payment deadlines expire, meaning any statutory deferral of those deadlines, regardless of the taxpayer's chosen fiscal regime, interrupts the prescription period.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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la seguente ORDINANZA sul ricorso 20895-2021 proposto da: INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BEC:CARIA 29, l'AVVOCATURA CENTRALE DELL'ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONIETTA CORETTI, LELIO MARITATO, CARLA D'ALOISIO, ANTONINO SGROI, EMANUELE DE ROSE; - ricorrente - contro ROCCAFORTE SABRINA, domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocatot-ROCCAFORTE SABRINA;\ PrRil‘V\ - controricorrente - avverso la sentenza n. 14/2021 della CORTE D'APPELLO di PERUGIA, depositata il 20/01/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 17/05/2022 dal Consigliere Relatore Dott.
ALFONSINA DE FELICE. Ric. 2021 n. 20895 sez. ML - ud. 17-05-2022 -2- R.G.20895/2021 RILEVATO CHE: la Corte d'Appello di Perugia, in parziale riforma della pronuncia del Tribunale della stessa città, ha dichiarato prescritto il credito dell'INPS nei confronti di Sabrina Roccaforte, avvocato iscritto all'Albo professionale ma non alla Cassa forense, relativo al versamento, alla gestione separata, dei contributi per i redditi professionali conseguiti nel 2009; la Corte territoriale ha dichiarato l'estinzione del credito, avendo accertato che la data ultima per il pagamento del saldo contributivo era stata differita dal 16.06.2010 al 7.07.2010 per effetto del d.P.C.M. 10.06.2011, che il primo atto interruttivo (avviso di addebito) era stato notificato alla Roccaforte in data 30.06.2015, ma che, tuttavia, lo slittamento non poteva produrre gli esiti auspicati dall'istituto appellante, non avendo lo stesso offerto prova dell'applicabilità della proroga alla ricorrente, la quale aveva optato per il regime fiscale "dei minimi" come risulta dal Quadro CM della dichiarazione dei redditi 2009, depositata dall'Inps in primo grado; la cassazione della sentenza è domandata dall'INPS sulla base di un unico motivo, illustrato da successiva memoria;
Sabrina Roccaforte ha depositato controricorso; è stata depositata proposta ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio. CONSIDERATO CHE: con l'unico motivo, formulato ai sensi dell'art. 360, co.1. n. 3 cod. proc. civ., parte ricorrente deduce "Violazione del combinato disposto dell'art. 113, 10 co., c.p.c., 2935 e 2909 c.c. in relazione all'art. 2, commi 26-31, L. n. 335/1995, all'art. 18 del D.Lgs. n.241/1997, all'art. 17 del Decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n.435 e del d.P.C.M. del 10 giugno 2010, pubblicato in G.U. n.141 del 19 giugno 2010"; sostiene che la soluzione adottata dalla Corte territoriale meriti di essere censurata in quanto il giudice di merito, non vincolato alle allegazioni delle parti, avrebbe dovuto applicare, in ragione della consolidata giurisprudenza di legittimità, lo slittamento del termine ad opera dell'art. 1 del d.P.C.M. 10 giugno 2010; prospetta, pertanto, l'attualità dell'obbligo di versamento per mancato decorso della prescrizione quinquennale; il motivo è fondato; questa Corte ha affermato che "In materia previdenziale, la prescrizione dei contributi dovuti alla gestione separata decorre dal momento in cui scadono i termini per il pagamento dei predetti contributi, sicché assume rilievo, ai fini della decorrenza della prescrizione in questione, anche il differimento dei termini stessi, quale quello previsto dalla disposizione di cui all'art. 1, comma 1, d.P.C.M. idel 10 giugno del 2010 in relazione ai contributi dovuti per l'anno 2009 dai titolari di posizione assicurativa che si trovino nelle condizioni da detta disposizione stabilite." (Cass. n. 10273 del 202;
Cass. n. 4899 del 2021 e successive); erronea è, pertanto, la statuizione della Corte d'appello la quale, omettendo di applicare il d.P.C.M. alla fattispecie de qua, alla data della richiesta di pagamento, da parte dell'INPS (30.06.2015), ha ritenuto prescritti i contributi dovuti da Sabrina Roccaforte alla scadenza del 16.06.2010; la Corte avrebbe dovuto fare applicazione della norma dispositiva che aveva prodotto lo slittamento del predetto termine di scadenza dal 16.06.2010 al 6.07.2010, il quale si applica a tutti i contribuenti, a prescindere dalla circostanza che il regime fiscale prescelto escluda la sottoposizione dell'attività professionale agli studi di settore; in definitiva, il ricorso va accolto; la sentenza impugnata va cassata e la causa va rinviata alla Corte d'appello di Perugia in diversa composizione, la quale statuirà anche in merito alle spese del giudizio di legittimità; in considerazione dell'esito de giudizio, dà atto che non sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d'appello di Perugia in diversa composizione, che statuirà anche in merito alle spese de