Cassation court dismisses appeal for failure to raise mandatory professional registration issue before lower court.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court rejected the appeal filed by Fabrizio Costantini against the Rome Court of Appeal's decision regarding INPS contributions. The appellant argued that his occasional professional activity did not require mandatory registration under specific social security laws, while the INPS contended the debt was not yet prescribed. The court dismissed the first ground as inadmissible because the issue of occasionality was not specifically raised before the lower court, violating procedural requirements, and rejected the second ground as unfounded due to correct calculation of prescription terms.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, co. 1, n. 3 c.p.c.; Art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002: A cassation appeal is inadmissible if the legal issue raised was not specifically deduced before the court of first instance or if the lower court correctly applied the law regarding prescription periods.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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la seguente ORDINANZA sul ricorso 12999-2021 proposto da: COSTANTINI FABRIZIO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA RICCARDO GRAZIOLI LANTE N. 7, presso lo studio dell'avvocato SIMONA MARTINELLI; che lo rappresenta e difende; - ricorrente - contro INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE; - intimato - avverso la sentenza n. 2702/2020 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 31/12/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 17/05/2022 dal Consigliere Relatore Dott. ALFONSINA DE FELICE.
R.G.12999/2021 RILEVATO CHE: la Corte d'appello di Roma, in riforma della pronuncia del Tribunale della stessa città, ha rigettato l'opposizione ad avviso di addebito proposta da Fabrizio Costantini, avvocato iscritto all'Albo ma non alla Cassa forense, con cui l'INPS rivendicava il versamento, da parte del professionista, dei contributi alla gestione separata per i proventi conseguiti nel 2009, oggetto dell'avviso opposto; ha poi respinto l'eccezione di prescrizione proposta dall'appellato, considerando che la decorrenza del dies a quo coincideva con la data di scadenza del pagamento dei predetti contributi anziché con quella di presentazione della dichiarazione dei redditi; ha infine applicato lo slittamento del termine per il versamento dei contributi dal 10.06.2010 al 6.07.2010, così come previsto dal D.P.C.M. del 10.06.2010, giungendo alla conclusione che alla data della comunicazione, da parte dell'INPS, del primo atto interruttivo della prescrizione (1.07.2015) il debito non fosse ancora prescritto; la cassazione della sentenza è domandata da Fabrizio Costantini sulla base di due motivi, illustrati da successiva memoria; l'INPS è rimasto intimato;
è stata depositata proposta ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio. CONSIDERATO CHE: col primo motivo, formulato ai sensi dell'art. 360, co.1, n. 3 cod. proc. civ., parte ricorrente deduce "Violazione e falsa applicazione degli artt. 25 e 26 L. 335/95 e dell'art. 18 I. 111/2011 - Inesistenza dei presupposti per l'iscrizione obbligatoria e/o d'ufficio alla gestione separata INPS in particolar modo al concetto di abitualità, art. 44, co.2, sesto periodo, d.l. n. 269/2003, conv. in I. n. 326/2004"; il motivo si appunta sostanzialmente sull'insussistenza dell'obbligo di iscrizione del professionista occasionale alla gestione separata; parte ricorrente sostiene che seppure il reddito fosse stato superiore alla soglia legale di Euro 5.000,00 l'attività avrebbe dovuto essere considerata occasionale, atteso che l'INPS non ne aveva provato l'abitualità; col secondo motivo, formulato ai sensi dell'art. 360, coi., n. 3 cod. proc. civ., contesta "Violazione e falsa applicazione dell'art. 2935 cod. civ. - Erronea interpretazione della disciplina prescrittiva"; il ricorrente contesta l'accertamento del giudice dell'appello in merito alla decorrenza della prescrizione; il primo motivo è inammissibile; il ricorrente non ha dedotto specificamente che la questione di diritto prospettata nel primo motivo sia stata oggetto della sentenza impugnata; in altri termini, egli non ha dimostrato di aver eccepito dinanzi al giudice dell'appello la circostanza riguardante l'occasionalità dell'attività professionale svolta nel 2009, mediante la produzione o la trascrizione nel ricorso per cassazione della memoria di costituzione in appello ove sarebbe contenuta l'eccezione di cui si tratta, la quale appare, perciò, formulata per la prima volta in questa sede; la consolidata giurisprudenza di questa Corte afferma in proposito che, qualora con il ricorso per cassazione siano prospettate questioni di cui non vi sia cenno nella sentenza impugnata, la parte ricorrente, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità per novità della censura, ha l'onere non solo di allegarne l'avvenuta deduzione innanzi al giudice del merito, ma altresì - in ossequio al principio di specificità del ricorso - di indicare in quale specifico atto del giudizio precedente la questione oggetto della doglianza sia stata posta, in modo da consentire a questa Corte di valutare ex actis la veridicità di quanto sostenuto (ex multis Cass. n. 6945 del 2018); il secondo motivo è infondato; la Corte territoriale ha attuato il computo dei termini -- iniziale e finale - di prescrizione in modo ineccepibile, considerando quale dies a quo il giorno 10.06.2010, termine di scadenza di pagamento dei contributi per l'anno 2009, slittato al 6.07.2010, ad opera del D.P.C.M. del 10.06.2010; ha dunque stabilito che, essendo stata data comunicazione al Costantini dell'avviso di pagamento 1'1.07.2015, a questa data il debito non era ancora prescritto per mancato decorso del termine di prescrizione quinquennale (cfr. per tutte Cass. n. 10273 del 2021); in conclusione, il ricorso va rigettato; non si provvede sulle spese in favore della parte rimasta intimata; in considerazione del rigetto del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art.1, comma 17 della I. n.228 del 2012, dà att:o della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis del