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Ordinanza — n. 24782/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses INPS appeal, ruling low income is merely an indicator, not proof, of occasional professional activity.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24782/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation rejected the INPS's appeal against a lower court ruling that exempted a lawyer from mandatory social security contributions due to low income. The INPS argued that income below €5,000 automatically proved the activity was occasional, but the court held that such a threshold is only a presumptive indicator requiring further factual analysis. Consequently, the court affirmed that the lower court correctly required the INPS to prove the lack of habitual activity through other evidence, not just the income amount.

Regesto Legislator

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L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 26; D.L. n. 269 del 2003, art. 44: The perception of income below the €5,000 threshold is merely an indicator to assess occasionality, not a definitive proof, as habitual activity must be determined by weighing all relevant circumstances including professional registration and tax status.

Parole chiave

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mandatory social security occasional professional activity income threshold indicator habitual activity assessment INPS contribution obligation lawyer professional status presumption of occasionality tassa d'esenzione dal servizio contro il fuoco

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 26
E trattasi di affermazione che discende agevolmente dalla lettura del combinato disposto della L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 26 e del D.L.
D.L. n. 98 del 2011, art. 18, commi 1 e 2
2, commi 26 e segg., D.L. n. 98 del 2011, art. 18, commi 1 e 2 (conv.
L. n. 247 del 2012, art. 21, comma 8
17-05-2022 -2- 247 del 2012, art. 21, comma 8 e D.L.
D.L. n. 269 del 2003, art. 44
21, comma 8 e D.L. n. 269 del 2003, art. 44 (conv.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 4419 del 2021
giova in proposito richiamare il principio di diritto affermato da questa Corte (Cass. n. 4419 del 2021) secondo cui "In materia previdenziale, sussiste l'obbligo di iscrizione alla gestione separata di cui alla L.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 4158-2021 proposto da: INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARLA 29, l'AVVOCATURA CENTRALE DELL'ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati LELIO MARITATO, EMANUELE DE ROSE, ANTONINO SGROI, CARLA D'ALOISIO, ANTONIETTA COREITI; - ricorrente - contro VERDE ANTONIO, domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso da se stesso; controricorrente - avverso la sentenza n. 2152/2020 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 27/07/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 17/05/2022 dal Consigliere Relatore Dott. l9ANIELA CALA FIORE.

Rilevato che: Con sentenza depositata il 27.7.2020, la Corte d'appello di Napoli, in riforma della pronuncia di primo grado, ha dichiarato l'Avv. Antonio Ve) hle podtenuto ad iscriversi presso la Gestione separata in relazione ai periodi nei quali aveva prodotto un reddito inferiore ai minimi previsti per l'obbligatorietà dell'iscrizione presso la Cassa Nazionale Forense; la Corte, in particolare, ha ritenuto che, sebbene non potesse in linea generale dubitarsi dell'obbligatorietà dell'iscrizione alla Gestione separata per coloro che esercitano abitualmente la professione di avvocato e che non sono tenuti a iscriversi presso la Cassa Nazionale Forense, il fatto che la professionista avesse percepito redditi di importo inferiore a Euro 5.000,00 rappresentasse un indizio della natura occasionale dell'attività svolta, rispetto al quale l'Istituto non aveva dato prova alcuna a supporto della sua natura abituale; avverso tali statuizioni ha proposto ricorso per cassazione l'INPS, deducendo un unico motivo di censura; l'Avv.

Antonio Verde ha resistito con controricorso; la proposta del relatore è stata comunicata unitamente al decreto di fissazione della presente adunanza non partecipata. Considerato che: Con l'unico motivo di censura, l'INPS denuncia violazione e falsa applicazione della L. n. 335 del 1995, art. 2, commi 26 e segg., D.L. n. 98 del 2011, art. 18, commi 1 e 2 (conv. con L. n. 111 del 2011), L. n. -Ric. 2021 n. 04158 sez. ML - ud. 17-05-2022 -2- 247 del 2012, art. 21, comma 8 e D.L. n. 269 del 2003, art. 44 (conv. con L. n. 326 del 2003), per avere la Corte di merito ritenuto che la produzione di un reddito inferiore alla soglia di Euro 5.000,00, di cui alla norma ult. cit., costituisse elemento sintomatico decisivo ai fini della valutazione dell'occasionalità della prestazione, senza considerare le ulteriori circostanze acquisite al processo e rimaste incontestate, vale a dire il mancato inserimento del reddito da lavoro autonomo tra i redditi diversi ai fini fiscali e la titolarità di partita IVA; il ricorso è infondato; ricostruendo la portata precettiva della L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 26, per come autenticamente interpretato dal D.L. n. 98 del 2011, art. 18, comma 12 (conv. con E. n. 11.1 del 2011), questa Corte, sulla scorta di Cass.

S.U. n. 3240 del 2010, ha avuto modo di affermare più volte che l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata è genericamente rivolto a chiunque percepisca un reddito derivante dall'esercizio abituale (ancorchè non esclusivo) ed anche occasionale (oltre la soglia monetaria indicata nel D.L. n. 269 del 2003, art. 44, comma 2, conv. con L. n. 326 del 2003) di un'attività professionale per la quale è prevista l'iscrizione ad un albo o ad un elenco, tale obbligo venendo meno solo se il reddito prodotto dall'attività professionale predetta è già integralmente oggetto di obbligo assicurativo gestito dalla cassa di riferimento (così, espressamente, Cass. n. 32167 del 2018, in motivazione, cui hanno dato continuità, tra le numerose, Cass. nn. 519 del 2019, 317 e 1827 del 2020, 477 e 478 del 2021).

E trattasi di affermazione che discende agevolmente dalla lettura del combinato disposto della L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 26 e del D.L. n. 269 del 2003, art. 44, entrambi cit., il primo dei quali, per quanto qui rileva, prevede l'obbligatorietà dell'iscrizione a carico dei "soggetti che esercitino, per professione abituale, ancorchè non esclusiva, attività di Ric. 2021 n. 04158 sez. ML - ud. 17-05-2022 -3- lavoro autonomo, di cui dell'art. 49, comma 1 del Testo Unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni ed integrazioni", mentre il secondo, a decorrere dal 1 gennaio 2004, estende tale obbligo anche ai "soggetti esercenti attività di lavoro autonomo occasionale (...) sol() qualora il reddito annuo derivante da dette attività sia superiore ad Euro 5.000". giova in proposito richiamare il principio di diritto affermato da questa Corte (Cass. n. 4419 del 2021) secondo cui "In materia previdenziale, sussiste l'obbligo di iscrizione alla gestione separata di cui alla L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 26, nell'ipotesi di percezione di reddito derivante dall'esercizio abituale, ancorché non esclusivo, ed anche occasionale, ove il reddito superi la soglia di Euro 5.000 ai sensi del D.L. n. 269 del 2003, ex art. 44, comma 2, di un'attività professionale per la quale è prevista l'iscrizione ad un albo o ad un elenco (tale obbligo venendo meno solo se il reddito prodotto è già integralmente Oggetto di obbligo assicurativo gestito dalla cassa di riferimento), restando fermo che il requisito dell'abitualità - da apprezzarsi nella sua dimensione di scelta "ex ante" del libero professionista e non invece come conseguenza "ex post" desumibile dall'ammontare del reddito prodotto - deve essere accertato in punto di fatto, mediante la valorizzazione di presunzioni ricavabili, ad es., dall'iscrizione all'albo, dall'accensione della partita IVA o dall'organizzazione materiale predisposta dal professionista a supporto della sua attività, potendo la percezione di un reddito annuo di importo inferiore alla predetta soglia rilevare quale indizio - da ponderare adeguatamente con gli altri che siano stati acquisiti al processo - per escludere in concreto la sussistenza del requisito in questione"; in realtà, la conclusione raggiunta dalla Corte d'appello circa l'esenzione dall'obbligo contributivo non consegue unicamente A ___ -Ric4 -. 2021 n. 04158 sez.

ML - ud. 17-05-2022 fj dall'automatica rilevazione di un reddito, nell'anno di riferimento, di ammontare inferiore rispetto alla soglia legale, ma altresì dall'accertamento della circostanza per la quale l'Inps non ha apportato argomentazioni idonee e sufficienti a porre in discussione il carattere occasionale dell'attività; Il ricorso, pertanto, va rigettato. Le spese seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 1,500,00 per compensi, oltre ad Euro 200,00 per esborsi, spese forfetarie nella misura del 15% e spese accessorie di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stes