Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 24781/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses INPS appeal, ruling prescription started when payment terms expired, not tax filing date.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24781/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the INPS's appeal inadmissible, upholding the lower court's finding that the contribution claims were time-barred. The INPS argued that the tax declaration omission constituted fraudulent concealment, which should have suspended the prescription period. The court rejected this, stating that prescription began when the payment deadline passed and that tax filing errors do not automatically prove fraudulent intent without specific evidence.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 2941 c.c., n. 8; Art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5: The prescription period for social security contributions begins when payment terms expire, not upon tax filing; mere omission of tax forms does not constitute fraudulent concealment without specific proof, and such findings belong to the court of first instance.

Parole chiave

Generato dall'IA
prescription period social security contributions fraudulent concealment tax declaration omission court of first instance INPS liability statute of limitations contributi di previdenza impagati

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 2941 c.c., n. 8
9384 del 2017); esse, infatti, non investono in modo puntuale il rilievo espresso in motivazione dalla Corte territoriale e relativo al fatto che l'Inps avrebbe dovuto chiarire perché la condotta del professionista fosse tale da concretare il doloso occultamento del debito, valutabile ai sensi dell'art. 2941, n.
Art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5
17-05-2022 -4- in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (v.
Art. 17 DPR n. 435 del 2001
D.P.C.M. 12 maggio 2011
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'INPS, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art.
art. 2941 c.c
9384 del 2017); esse, infatti, non investono in modo puntuale il rilievo espresso in motivazione dalla Corte territoriale e relativo al fatto che l'Inps avrebbe dovuto chiarire perché la condotta del professionista fosse tale da concretare il doloso occultamento del debito, valutabile ai sensi dell'art. 2941, n.
art. 360 c.p
17-05-2022 -4- in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. n. 9384 del 2017
Cass. n. 7254 del 2021
Cass. n. 7254 del 2021 e successive conformi di questa sesta sezione).
Cass. S.U. n. 5083 del 2014
Cass. n. 3386 del 2011
Cass. n. 3386 del 2011; Cass.
Cass. n. 24540 del 2009
3386 del 2011; Cass. n. 24540 del 2009; Cass.
Cass. n. 389 del 2007
24540 del 2009; Cass. n. 389 del 2007; Cass.
Cass. n. 20118 del 2006
389 del 2007; Cass. n. 20118 del 2006); le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo con distrazione in favore degli avvocati Giuseppe ed Alfonso Tedeschi.che hanno reso la prescritta dichiarazione.
Ordinanza n. 6677 del 2019
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso 32115-2020 proposto da: INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, l'AVVOCATURA CENTRALE DELL'ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati LELIO MARITATO, CARLA D'ALOISIO, ANTONINO SGROI, ANTONIETTA CORETTI, EMANUELE DE ROSE; - ricorrente - contro DI MAI() CATELLO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA RUBICONE 27, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE TEDESCHI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato ALFONSO TMESCHI; - controdcorrente - avverso la sentenza n. 105/2020 della CORTE D'APPELLO di SALERNO, depositata il 16/06/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 17/05/2022 dal Consigliere Relatore Dott.

DANIELA CALA FIORE. Rilevato che: la Corte d'appello di Salerno, con la sentenza n. 105 del 2020, ha rigettato l'appello dell'INPS nei riguardi dell'avvocato Catello Di Maio avverso la pronuncia di primo grado che aveva dichiarato prescritti i contributi richiesti dall'INPS e dovuti alla Gestione separata di cui alla L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 26, in relazione all'attività libero professionale svolta nell' anno 2010, quale avvocato iscritto all'Albo Forense ma non anche alla Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Forense (in ragione del mancato conseguimento del reddito nella misura utile per l'insorgenza del relativo obbligo e di quello contributivo conseguente); in particolare, la Corte d'appello ha giudicato tardiva, e quindi inidonea ad interrompere il termine prescrizionale, la richiesta di pagamento dell'Istituto; a tale riguardo, ha osservato che contrariamente alla tesi della parte appellante e secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale della Suprema Corte il dies a quo di tale prescrizione decorre dal momento in cui scadono i termini per il pagamento dei contributi e non dalla successiva data di presentazione della dichiarazione dei redditi; inoltre la Corte ha precisato che tale decorrenza non muta qualora il legislatore offra al contribuente una onerosa facilitazione del pagamento in un momento successivo trattandosi ormai di un debito Ric. 2020 n. 32115 sez.

ML - ud. 17-05-2022 -2- già scaduto e, nel caso di specie, occorreva fare riferimento al termine per il saldo delle imposte pro tempore fissato ex articolo 17 del DPR n. 435 del 2001 e successive modifiche per il 16 giugno 2011, prorogato con d.p.c.m. 12 maggio 2011 senza maggiorazioni solo fino al 6 luglio 2016; dunque, al 7 luglio 2016, data pacifica di ricezione da parte del professionista della richiesta di pagamento, in assenza di altri interruttivi intermedi, era già maturata la eccepita prescrizione quinquennale; inoltre, la mancata compilazione del quadro RR della dichiarazione dei redditi, in difetto di prova dell'intenzionalità specifica di occultamento doloso del credito, non avesse efficacia sospensiva della prescrizione, ai sensi dell'art. 2941 c.c., n.

8. Il debitore, infatti, aveva puntualmente presentato la dichiarazione e l'Istituto avrebbe potuto avvalersi dei propri poteri ispettivi o chiedere informazioni all'Agenzia delle Entrate; avverso tale sentenza l'INPS ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, cui ha opposto difese, con controricorso e successiva memoria, Catello Di Maio; Considerato che: con il primo motivo si deduce la violazione e ho falsa applicazione dell'articolo due, commi 26- 31 della legge 335 del 1995, dell'articolo 18 d.l. n. 98 del 2011 conv. in 1. n. 111 del 2011 in relazione all'articolo 44 d.l. n. 269 del 2003 conv. in 1. n. 326 del 2003; con il secondo motivo si deduce la violazione e o falsa applicazione degli articoli 2935 e 2941 numero 8 del codice civile, in relazione all'articolo due, commi 26 - 31 della legge n. 335 del 1995, dell'articolo 18 d.l. n. 98 2011 convertito con modificazioni nella 1. 111 del 2011;

Ric. 2020 n. 32115 sez. MI - ud. 17-05-2022 -3- va esaminato in via prioritaria, atteso che esso è suscettibile di definire la questione della sussistenza del debito contributivo, il secondo motivo, le cui censure sono prive di specifica attinenza al decisum (v. in argomento, ex plurimis, Cass. n. 20652 del 2009; n. 17125 del 2007; in motivazione, Cass. n. 9384 del 2017); esse, infatti, non investono in modo puntuale il rilievo espresso in motivazione dalla Corte territoriale e relativo al fatto che l'Inps avrebbe dovuto chiarire perché la condotta del professionista fosse tale da concretare il doloso occultamento del debito, valutabile ai sensi dell'art. 2941, n. 8, quale causa di sospensione del decorso della prescrizione ma apprezzabile solo se idonea a determinare un impedimento ad esercitare il diritto, non sormontabile con gli ordinari controlli.

Nella specie, i giudici hanno escluso una tale evenienza perché il debitore aveva puntualmente presentato la propria dichiarazione dei redditi e l'Istituto avrebbe potuto avvalersi dei propri poteri ispettivi o chiedere informazioni all'Agenzia delle Entrate; l'INPS, senza confrontarsi specificamente con dette argomentazioni, si limita ad affermare la sussistenza di una "presunzione di occultamento" derivante dall'omessa compilazione del quadro RR, situazione, invece, che questa Corte esclude. E' stato chiarito, infatti, come non sia predicabile "un automatismo (...) tra la mancata compilazione del quadro RR nella dichiarazione dei redditi e l'occultamento doloso del debito contributivo" (v.

Cass. n. 7254 del 2021 e successive conformi di questa sesta sezione). Il relativo accertamento (id est: l'accertamento di un eventuale occultamento doloso del credito) configura, infatti, un giudizio rimesso al giudice di merito (v., in motivazione, quanto affermato, tra l'altro, dalla stessa ordinanza n. 6677 del 2019 richiamata in ricorso a fondamento delle censure) e, perciò, censurabile nei ristretti limiti tracciati da questa S.C. Ric. 2020 n. 32115 sez. ML - ud. 17-05-2022 -4- in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (v. Cass., S.U. n. 5083 del 2014), qui non ritualmente prospettati; inammissibile diviene anche il primo motivo; a tacer del fatto che le censure investono passaggi motivazionali eccedenti rispetto alla necessità logico-giuridica della decisione, è divenuta definitiva la motivazione concernente l'intervenuta prescrizione dei crediti contributivi, idonea, in via autonoma., a fondare il decisum; ogni altra censura non potrebbe, perciò, produrre l'annullamento della sentenza (ex plurimis:

Cass. n. 3386 del 2011; Cass. n. 24540 del 2009; Cass. n. 389 del 2007; Cass. n. 20118 del 2006); le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo con distrazione in favore degli avvocati Giuseppe ed Alfonso Tedeschi.che hanno reso la prescritta dichiarazione. P.Q.NI. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna l'INPS al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida, in favore della parte controricorrente, in Euro 1.200,00 per compensi professionali, in Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge con distrazione in favore degli avvocati Giuseppe ed Alfonso Tedeschi.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'INPS, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, s