Cassation appeal dismissed for lack of specificity and failure to challenge inadmissibility ruling properly.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the INPS's appeal inadmissible because it failed to address the appellate court's prior dismissal of the appeal on procedural grounds. The appellant argued that the lower court incorrectly assessed income thresholds without considering specific facts, but the Court found this criticism irrelevant since the first-instance judgment was already voided. Consequently, the appeal was rejected for lacking the required specificity under Article 366 of the Code of Civil Procedure.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366 c.p.c.; Art. 434 c.p.c.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if it lacks specificity by failing to target the specific grounds of the decision under review or by not challenging a prior procedural ruling on inadmissibility.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso 31355-2020 proposto da: INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale procuratore speciale della SOCIETÀ' DI CARTOLARIZZAZIONE dei CREDITI INPS (SCCI) SPA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, l'AVVOCATURA CENTRALE DELL'ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati CARLA D'ALOISIO, EMANUELE DE ROSE, LELIO MARITATO, ANTONIETTA CORETTI, ANTONINO SGROI; - ricorrente - contro PETA BARBARA; - intimata- avverso la sentenza n. 179/2020 della CORTE D'APPELLO di SALERNO, depositata 1'11/06/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 17/05/2022 dal Consigliere Relatore Dott.
DANIELA CALA FIORE. Rilevato che: con sentenza depositata 1'11.6.2020, la Corte d'appello di Salerno ha dichiarato inammissibile per difetto di correlazione tra il motivo d'appello e la motivazione della sentenza impugnata, l'impugnazione proposta dall'INPS avverso la pronuncia di primo grado che aveva dichiarato l'Avv. Barbara Peta non tenuta ad iscriversi presso la Gestione separata in relazione ai periodi nei quali aveva prodotto un reddito inferiore ai minimi previsti per l'obbligatorietà dell'iscrizione presso la Cassa Nazionale Forense; avverso tali statuizioni ha proposto ricorso per cassazione l'INPS, deducendo un unico motivo di censura, successivamente illustrato con memoria; l'avvocata Barbara Peta non ha svolto attività difensiva.
Considerato che: con l'unico motivo di censura, l'IN PS denuncia violazione e falsa applicazione della L. n. 335 del 1995, art. 2, commi 26 e sem., D.L. n. 98 del 2011, art. 18, commi 1 e 2 (conv. con L. n. 111 del 2:011), L. n. 247 del 2012, art. 21, comma 8 e D.L. n. 269 del 2003, art. 44 (conv. con L. n. 326 del 2003), per avere la Corte di merito ritenuto che la produzione di un reddito inferiore alla soglia di Euro 5.000,00, di cui alla norma ult. cit., costituisse elemento sintomatico decisivo ai fini della valutazione dell'occasionalità della prestazione, senza considerare le ulteriori circostanze acquisite al processo e rimaste incontestate, vale Ric. 2020 n. 31355 sez.
MI - ud. 17-05-2022 -2- a dire il mancato inserimento del reddito da lavoro autonomo tra i redditi diversi ai fini fiscali e la titolarità di partita IVA; Il motivo di ricorso è inammissibile perché fonda la propria critica sul vizio di violazione di legge sopra enunciato, senza considerare che la sentenza impugnata ha dichiarato inammissibile il ricorso in appello per la sua inidoneità ad incrinare la motivazione della sentenza di primo grado; la Corte territoriale ha dichiarato l'inammissibilità dell'appello in quanto < [...] l'ente appellante ha basato il gravame su profili non pertinenti né decisivi rispetto alla motivazione già esposta dal Tribunale>. < [...] Trattasi di rilievi che tuttavia il Tribunale non ha posto a base della decisione, in quanto il dispositivo è stato emesso esclusivamente sulla scorta del prevalente ed assorbente rilievo del mancato superamento del limite reddituale annuo di f: 5000,00>; a fronte di tale pronuncia, in rito, il ricorrente avrebbe dovuto, prima di riproporre la questione di diritto sostanziale, proporre motivo finalizzato ad ottenere la cassazione della pronuncia di inammissibilità e ciò mediante motivo idoneo, relativo alla violazione dell'art. 434 c.p.c.; il medesimo motivo avrebbe peraltro dovuto anche osservare la prescrizione contenuta nell'art. 366 c.p.c., comma 1, nn. 4 e 6, mediante la trascrizione degli atti processuali, in particolare della sentenza di primo grado e dell'atto di appello, così da consentire la verifica in concreto del paradigma delineato dagli artt. 342 e 434 c.p.c., e specialmente di specificità delle censure articolate (Cass. 29 settembre 2017, n. 22880;
C,ass. 4 febbraio 2019, n. 3194), che devono essere tali da contrapporsi, in virtù di compiute argomentazioni, alla motivazione della sentenza impugnata, mirando ad incrinarne il fondamento logico- Ric. 2020 n. 31355 sez. ML - ud. 17-05-2022 -3- giuridico (Cass. s.u. 9 novembre 2011, n. 23999; Cass. 22 settembre 2015, n. 18704; Cass. 15 giugno 2016, n. 12280); in sostanza, il ricorso in esame non dialoga con i contenuti della decisione e quindi è privo di specificità ai sensi dell'art. 366 c.p.c., per cui va dichiarato inammissibile; nulla va disposto per le spese, atteso che la parte intimata non ha svolto attività difensiva.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Dichiara, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, che sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma dell'art. 13, comma 1 bis. Così deciso in Roma, nella camera di