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Ordinanza — n. 24774/2022 — snciv Generato dall'IA

Social assistance denied due to separation; Court holds need is objective, not dependent on ex-spouse's support. Appeal dismissed.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24774/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation accepted the appeal against a Palermo appellate court decision that denied social assistance based on the applicant's separation from her husband. The lower court ruled that the applicant's waiver of maintenance during separation proved she had sufficient means, despite her lack of income. The Supreme Court corrected this by establishing that the right to social aid depends solely on objective financial need, regardless of whether the applicant requested support from the ex-spouse.

Regesto Legislator

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Art. 3, comma 6, L. n. 335 del 1995; The right to social assistance is granted based exclusively on the objective state of need, and the failure to request maintenance from an ex-spouse does not negate this status.

Parole chiave

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social assistance eligibility state of need assessment separation from spouse maintenance waiver impact objective financial condition diritto all'assistenza sociale stato di bisogno pensione alimentare d'indigenza

Disposizioni normative citate

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Art. 3, comma 6, L. n. 335 del 1995
161 del 2020, m riforma della pronuncia di primo grado, ha rigettato la domanda di Francesca Saveria Cillufo volta a conseguire l'assegno sociale ex art. 3 L.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 14513 del 2020
17-05-2022 -2- il motivo è fondato; questa Corte di cassazione (Cass. n. 14513 del 2020; Cass.
Cass. n. 24955 del 2021
14513 del 2020; Cass. n. 24955 del 2021) ha avuto modo di affermare che Il diritto alla corresponsione dell'assegno sociale ex art.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 27264-2020 proposto da: CILLUFF0 FRANCESCA SAVERIA, domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE rappresentata e difesa dall'avvocato PAOLO MAZZOLA; - ricorrente - contro INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, l'AVVOCATURA CENTRALE DELL'ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati CLEMENTINA PULLI, PATRIZIA CIACCI, MANUELA MASSA; - controrkorrente - SQ.)8 ;12 avverso la sentenza n. 161/2020 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, depositata il 23/03/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 17/05/2022 dal Consigliere Relatore Dott.

DANIELA CALAFIORE. RILEVATO CHE: La Corte d'appello di Palermo, con sentenza n. 161 del 2020, m riforma della pronuncia di primo grado, ha rigettato la domanda di Francesca Saveria Cillufo volta a conseguire l'assegno sociale ex art. 3 L. n. 335 del 1995; la Corte, in particolare, ha ritenuto che l'assistita non avesse diritto all'assegno avendo rinunciato, in sede di separazione dal coniuge, al mantenimento e senza aver dato prova di essersi previamente attivata per ottenere la modifica delle condizioni di separazione; tutto ciò avrebbe provato l'insussistenza di un reale stato di bisogno; avverso tali statuizioni ha proposto ricorso per cassazione Francesca Saveria Cillufo, deducendo un motivo di censura; l'INPS ha resistito con controricorso la proposta del relatore è stata comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione della presente adunanza non partecipata;

Considerato che: con l'unico motivo di ricorso, la ricorrente deduce la violazione e o falsa applicazione della legge n. 335 del 1995, posto che la sentenza impugnata ha affermato che la rinuncia, se pure implicita, all'assegno di mantenimento in sede di separazione risulta idonea a fondare una presunzione di sufficienza dei mezzi a disposizione del richiedente e, dunque, richiedono una specifica prova contraria da parte di quest'ultimo, in aggiunta alla mera ricognizione dell'assenza di redditi dal punto di vista fiscale ; Ric. 2020 n. 27264 sez.

ML - ud. 17-05-2022 -2- il motivo è fondato; questa Corte di cassazione (Cass. n. 14513 del 2020; Cass. n. 24955 del 2021) ha avuto modo di affermare che Il diritto alla corresponsione dell'assegno sociale ex art. 3, comma 6, della 1. n. 335 del 1995, prevede come unico requisito lo stato di bisogno effettivo del titolare, desunto dalla condizione oggettiva dell'assenza di redditi o dell'insufficienza di quelli percepiti in misura inferiore al limite massimo stabilito dalla legge, senza che assuma rilevanza la mancata richiesta, da parte dell'assistito, dell'importo dovuto dall'ex coniuge a titolo di assegno divorzile o a titolo di assegno di mantenimento non richiesto al coniuge separato, non essendo previsto che lo stato di bisogno, per essere normativamente rilevante, debba essere anche incolpe -vole., e senza che tale mancata richiesta possa essere equiparata all'assenza di uno stato di bisogno;

Il ricorso, pertanto, va accolto e la sentenza impugnata, che non si è conformata a tale principio, va cassata; la causa va quindi rinviata alla Corte d'appello di Palermo, in diversa composizione, affinché esamini la fattispecie facendo applicazione del riferito principio e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d'appello di Palermo in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consigli