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Ordinanza — n. 24740/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for lack of notification and non-existent jurisdictional issue.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24740/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible due to a failure to notify the opposing party and the absence of a specific jurisdictional defect. The appellant argued that the lower court lacked competence to review government COVID-19 decrees, claiming the matter belonged to the protective judge. The court rejected this because the complaint was too generic and did not fit the statutory scope of the protective judge's authority.

Regesto Legislator

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Art. 384 c.p.c.; Art. 13, comma 1, DPR 115/02: An appeal for necessary regulation of jurisdiction is inadmissible if the opposing party is not notified and the alleged lack of jurisdiction is not substantiated by specific legal grounds.

Parole chiave

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necessary regulation of jurisdiction lack of notification protective judge competence inadmissible appeal COVID-19 decrees diritto di ottenere una decisione barriera linguistica eccezione di cosa giudicata

Disposizioni normative citate

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Art. 384 c.p.c.
42 c.p.c.„ chiedendo, a norma dell'art. 384 c.p.c., che la Corte di Cassazione a sezioni civili, enunci principio di diritto, decidendo la causa nel merito, dichiarando l'illegittimità dei D.P.C.M.
Art. 13, comma 1, DPR 115/02
Ai sensi dell'art. 13, comma lquater, del d.p.r.
art. 42 c.p
Avverso tale provvedimento, Maurizio Barbolla propone regolamento necessario di competenza, ex art. 42 c.p.c.„ chiedendo, a norma dell'art.
art. 384 c.p
42 c.p.c.„ chiedendo, a norma dell'art. 384 c.p.c., che la Corte di Cassazione a sezioni civili, enunci principio di diritto, decidendo la causa nel merito, dichiarando l'illegittimità dei D.P.C.M.
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Testo completo

to la seguente ORDINANZA sul ricorso 10340-2021 proposto da: BARBOLLA MAURIZIO, elettivamente domiciliato in Pesaro, via delle Galligarie 51, presso lo studio dell'avvocato ISABELLA GIAMPAOLI che lo rappresenta e difende con procura in calce al ricorso e dichiara di voler ricevere le comunicazioni relative al procedimento alla p.e.c. avv.isabellagiampaoli@pec.giuffre.it ; - ricorrente — avverso il provvedimento del TRIBUNALE di PESARO, depositato il 17/03/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 10/03/2022 dal Consigliere relatore, dott.

ROSARIO CAIAZ Z O. RILEVATO CHIE Il giudice tutelare del Tribunale di Pesaro ha dichiarato, in data 17.3.2021, inammissibile l'istanza presentata da Maurizio Barbolla, con la quale era stato chiesto di disapplicare i provvedimenti emessi dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri in ordine alla prevenzione della diffusione del covid19, perché relativa a materia non rientrante nella competenza del giudice adito. Avverso tale provvedimento, Maurizio Barbolla propone regolamento necessario di competenza, ex art. 42 c.p.c.„ chiedendo, a norma dell'art. 384 c.p.c., che la Corte di Cassazione a sezioni civili, enunci principio di diritto, decidendo la causa nel merito, dichiarando l'illegittimità dei D.P.C.M. per violazione degli artt. 13, 16 e 32, ,Cost., con conseguente disapplicazione degli stessi.

Al riguardo, il ricorrente si duole che i vari D.P.C.1v1. abbiano leso la libertà e la dignità dei cittadini per la cui tutela sarebbe stato competente il giudice tutelare. RITENUTO CHIE Il ricorso è inammissibile, anzitutto, perché non risulta notificato, non contenendo peraltro l'indicazione né espressa né indiretta della parte contro la quale è proposto. Il ricorso è altresì inammissibile in quanto deduce una competenza del giudice tutelare insussistente nella lattispecie, atteso che la doglianza espressa dall'istante, del tutto generica, non rientra nelle attribuzioni assegnate dalla legge al giudice ordinario e specificamente a quello tutelare.

Al riguardo, è erroneo il riferimento all'art. 384 c.p.c. che riguarda fattispecie distinta dal regolamento di competenza. Nulla per le spese. Ric. 2021 n. 10340 sez. MI. - ud. 10-03-2022 -2-

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell'art. 13, comma lquater, del d.p.r. n.115/02, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma lbis dello stesso articolo 13, ove dovuto. Così deciso nella camera di consiglio del