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Ordinanza — n. 24739/2022 — snciv Generato dall'IA

INPS appeal dismissed regarding contributory debt prescription; second ground inadmissible due to prior court findings.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24739/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the INPS's first ground regarding the prescription of contributory debt but declared the second ground inadmissible. The INPS argued that the contribution deadline was extended to July 6, 2009, preventing the five-year prescription period from expiring before the interruption notice in June 2014. Conversely, the Court rejected the claim that the professional's tax fraud automatically constituted the required dolus for suspending prescription. Consequently, the lower court's ruling on the first issue was overturned, while the second argument was rejected as it contradicted established case law.

Regesto Legislator

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Art. 2, commi 26-31, I. n. 335/1995; Art. 18, comma 4, d.lgs. n. 241/1997: The deadline for paying contributions is extended if the payment date follows the tax declaration deadline, thereby suspending the prescription period if the interruption notice arrives before the extended term expires; mere tax fraud does not automatically constitute the dolus required to suspend prescription.

Parole chiave

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prescription period contributory debt interruption notice tax fraud dolus deadline extension social security contributions Cassazione ordinanza calcolo del periodo di contribuzione

Disposizioni normative citate

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Art. 2, commi 26-31, I. n. 335/1995
in relazione all'art. 2, commi 26-31, I.
Art. 18, comma 4, d.lgs. n. 241/1997
7254/2021) il primo motivo deve ritenersi meritevole di accoglimento in base al disposto dell'art. 18, comma 4, d.lgs. n. 241/1997 (cfr.
Art. 2935 c.c.
Art. 2941 c.c.
d.l. n. 98/2011 conv. in I. n. 111/2011
335/1995 18, commi 1 e 2, d.l. n. 98/2011 conv. in I. n. 111/2011, 1 d.lgs.
1 d.lgs. n. 462/1997
111/2011, 1 d.lgs. n. 462/1997 e 10, comma 1, d.lgs.
10, comma 1, d.lgs. n. 241/1997
art. 380-bis cod. proc. civ
artt. 2935 c.c
CONSIDERATO che, con il primo motivo, l'Istituto ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione degli artt. 2935 c.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 1293/2022
Cass. n. 7254/2021
Cass. 19.4.2021, n. 10273
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 15963-2020 proposto da: INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale procuratore speciale della Società di cartolarizzazione dei crediti Inps (SCCI) Spa, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'AVVOCATURA CENTRALE DELL'ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONIETTA CORETTI, LELIO MARITATO, EMANUELE DE ROSE, ANTONINO SGROI, CARLA D'ALOISIO; - ricorrente - Contro CARRUBBA MARIA ROSA, domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato GIANFRANCO CASTROGIOVANNI; - controricorrente - avverso la sentenza n. 397/2019 della CORTE D'APPELLO di CALTANISSETTA, depositata il 29/10/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 24/02/2022 dal Consigliere Relatore Dott.

NICOLA DE MARINIS. Ric. 2020 n. 15963 sez. ML - ud. 24-02-2022 -2- RILEVATO che, con sentenza del 29 ottobre 2019, la Corte d'Appello di Caltanissetta, in riforma della decisione resa dal Tribunale di Enna, accoglieva l'opposizione proposta da Maria Rosa Carrubba nei confronti dell'INPS dichiarando prescritto l'obbligo di contribuzione alla Gestione separata in relazione all'attività libero-professionale di ingegnere dalla prima svolta nell'anno 2008; che la decisione della Corte territoriale discende dall'aver questi ritenuto operante in quanto non sospesa la prescrizione dell'obbligo e decorso il relativo termine quinquennale computato dal 16 giugno 2009, data individuata quale dies a quo in quanto considerata data di scadenza del versamento della contribuzione cui la Carrubba si affermava essere tenuta; che, per la cassazione di tale decisione ricorre l'INPS, affidando l'impugnazione a due motivi, cui resiste, con controricorso, la Carrubba; che la proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio non partecipata;

CONSIDERATO che, con il primo motivo, l'Istituto ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione degli artt. 2935 c.c. in relazione all'art. 2, commi 26-31, I. n. 335/1995 lamenta la non conformità a diritto della pronunzia della Corte territoriale in ordine all'intervenuta prescrizione del credito essendo la data di pagamento del contributo, correttamente individuata quale dies a quo per il decorso del termine, slittata al 6 luglio 2009 mentre la notifica dell'atto interruttivo è intervenuta antecedentemente al decorso del termine quinquennale al 30.6.2014; che, con il secondo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione degli artt. 2935 e 2941 c.c. in relazione all'art. 2, commi 26-31, I. n. 335/1995 18, commi 1 e 2, d.l. n. 98/2011 conv. in I. n. 111/2011, 1 d.lgs. n. 462/1997 e 10, comma 1, d.lgs. n. 241/1997, l'Istituto ricorrente censura la medesima statuizione resa dalla Corte territoriale in ordine all'intervenuta prescrizione del credito contributivo azionato assumendo essere il decorso del relativo termine soggetto a sospensione in ragione della condotta dolosa della professionista di occultamento del reddito da lavoro autonomo per mancata compilazione in sede di dichiarazione dei redditi del Quadro RR, sezione II; che, mentre il secondo motivo deve ritenersi inammissibile mirando l'Istituto ricorrente ad opporre all'apprezzamento puntualmente operato dalla Corte territoriale della condotta della professionista e definito nel senso di escludere la ricorrenza di tale atteggiamento soggettivo la deduzione di un errore di diritto fondato sulla tesi dell'automatica riconducibilità all'intento doloso dell'occultamento del debito contributivo la mancata compilazione del quadro RR, già escluso da questa Corte (cfr., da ultimo, Cass. n. 1293/2022 ma già n. 7254/2021) il primo motivo deve ritenersi meritevole di accoglimento in base al disposto dell'art. 18, comma 4, d.lgs. n. 241/1997 (cfr.

Cass. 19.4.2021, n. 10273) secondo cui "i versamenti a saldo e in acconto dei contributi dovuti agli enti previdenziali da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali sono effettuati entro gli stessi termini previsti per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi, derivandone il differimento della scadenza nel caso, verificatosi per l'anno 2009, di slittamento della data di pagamento al successivo 6 luglio 2009, differimento che, stante la notifica dell'atto interruttivo della prescrizione in data 30 giugno 2014, esclude il decorso del termine quinquennale di prescrizione; che, pertanto, va accolto il primo motivo di ricorso, dichiarato inammissibile il secondo, cassata la sentenza impugnata, in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Corte d'Appello di Caltanissetta, in diversa composizione, che provvederà in conformità, disponendo altresì per l'attribuzione delle spese;

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo, dichiara inammissibile il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte d'Appello di C