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Ordinanza — n. 24737/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows INPS appeal, ruling contribution obligation exists for occasional professional activity and prescription period was interrupted.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24737/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court allowed the INPS's appeal against a lower court decision that had declared social security contributions due to Mario Rubino as prescribed. The court found that the obligation to contribute to the separate management applies to habitual or occasional professional activities listed in official registers, regardless of other concurrent employment. Furthermore, the court determined the five-year prescription period did not run because the payment deadline was legally extended to July 6, 2009, making the June 30, 2014 interruption notice timely.

Regesto Legislator

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Art. 2 comma 26 I. n. 335/1995; Art. 18 comma 4 d.lgs. n. 241/1997: The obligation to join the separate management applies to any professional activity performed habitually or occasionally for which an official register exists, even if the subject is also registered for another management, and the prescription period is calculated from the legally determined payment deadline, not the initial due date.

Parole chiave

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separate management contribution occasional professional activity prescription interruption payment deadline extension social security obligation mantenimento della previdenza rendita d'invalidità della previdenza professionale contenzioso dell'assicurazione invalidità

Disposizioni normative citate

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Art. 2 comma 26 I. n. 335/1995
CONSIDERATO - che, con il primo motivo, l'Istituto ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione dell'art. 2, comma 26, I.
Art. 2935 c.c.
Art. 2941 c.c.
Art. 18 comma 4 d.lgs. n. 241/1997
Tale obbligo viene meno solo se il reddito prodotto dall'attività professionale predetta è già integralmente oggetto di obbligo assicurativo gestito dalla cassa di riferimento - che quanto al secondo motivo la sua fondatezza discende dal disposto dell'art. 18, comma 4, d.lgs.
art. 380-bis cod. proc. civ

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 3799/2019
Cass. n. 34045/2021
Cass. n. 27024/2021
Cass. n. 10273/2021
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 14208-2020 proposto da: INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale procuratore speciale della Società di Cartolarizzazione dei Crediti Inps (SCCI) Spa, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'AVVOCATURA CENTRALE DELL'ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati CARLA D'ALOISIO, ANTONINO SGROI, LELIO MARITATO, EMANUELE DE ROSE, ANTONIETTA CORETTI; - ricorrente - contro RUBINO MARIO, domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato LUCIO ERRA; - controricorrente - avverso la sentenza n. 5662/2019 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 31/10/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 24/02/2022 dal Consigliere Relatore Dott.

NICOLA DE MARINIS. Ric. 2020 n. 14208 sez. ML - ud. 24-02-2022 -2- RILEVATO - che, con sentenza del 31 ottobre 2019, la Corte d'Appello di Napoli, in parziale riforma della decisione resa dal Tribunale di Napoli, accoglieva l'opposizione proposta da Mario Rubino nei confronti dell'INPS dichiarando non dovuto ed in ogni caso prescritto l'obbligo di contribuzione alla Gestione separata in relazione all'attività libero-professionale di avvocato dal primo svolta nell'anno 2008; - che la decisione della Corte territoriale discende dall'aver questi ritenuto insussistente l'obbligo di contribuzione alla Gestione separata ed, in ogni caso, decorso il relativo termine quinquennale computato dal 16 giugno 2009, data individuata quale dies a quo in quanto considerata data di scadenza del versamento della contribuzione; - che, per la cassazione di tale decisione ricorre l'INPS, affidando l'impugnazione a due motivi, cui resiste, con controricorso, il Rubino; - che la proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio non partecipata;

CONSIDERATO - che, con il primo motivo, l'Istituto ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione dell'art. 2, comma 26, I. n. 335/1995, lamenta l'erroneità dell'interpretazione accolta dalla Corte territoriale circa la norma invocata, dovendo questa essere letta nel senso della sussistenza dell'obbligo di contribuzione con riguardo al reddito derivante dallo svolgimento non occasionale di attività libero-professionale, al di là della contestuale operatività, in relazione allo svolgimento di altra attività, di altra forma assicurativa; - che, con il secondo motivo , denunciando la violazione e falsa applicazione degli arti. 2935 e 2941 c.c., lamenta la non conformità a diritto della pronunzia della Corte territoriale in ordine all'intervenuta prescrizione del credito essendo la data di pagamento del contributo, correttamente individuata quale dies a quo per il decorso del termine, slittata al 6 luglio 2009 mentre la notifica dell'atto interruttivo è intervenuta antecedentemente al decorso del termine quinquennale al 30.6.2014; - che entrambi i motivi devono ritenersi meritevoli di accoglimento; - che, relativamente al primo motivo, rileva il riferimento all'orientamento di questa Corte (cfr., da ultimo, Cass. nn. 34045/2021 e 27024/2021 ma già Cass. n. 3799/2019) secondo cui "il principio di universalizzazione soggettivo ed oggettivo della copertura assicurativa obbligatoria si traduce operativamente nella regola secondo la quale l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata è genericamente rivolto a chiunque percepisca un reddito derivante dall'esercizio abituale ma anche occasionale di un'attività professionale per la quale è prevista l'iscrizione ad un albo o ad un elenco, anche se il medesimo soggetto svolge anche altra diversa attività per cui risulta iscritto ad altra gestione.

Tale obbligo viene meno solo se il reddito prodotto dall'attività professionale predetta è già integralmente oggetto di obbligo assicurativo gestito dalla cassa di riferimento - che quanto al secondo motivo la sua fondatezza discende dal disposto dell'art. 18, comma 4, d.lgs. n. 241/1997 (cfr. Cass.19.4.2021, n. 10273) secondo cui "i versamenti a saldo e in acconto dei contributi dovuti agli enti previdenziali da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali sono effettuati entro gli stessi termini previsti per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi", derivandone il differimento della scadenza nel caso, verificatosi per l'anno 2009, di slittamento della data di pagamento al successivo 6 luglio 2009, differimento che, stante la notifica dell'atto interruttivo della prescrizione in data 30 giugno 2014, esclude il decorso del termine quinquennale di prescrizione; che, pertanto, il ricorso va accolto, la sentenza impugnata cassata, in relazione al motivo acc:olto, con rinvio alla Corte d'Appello di Napoli, in diversa composizione, che provvederà in conformità, disponendo altresì per l'attribuzione delle spese;

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte d'Appell