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Ordinanza — n. 24736/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows INPS litigation cost compensation claim due to contradictory territorial court reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24736/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation accepted the appeal filed by two individuals against an INPS decision regarding litigation costs. The territorial court had ordered cost compensation to the INPS despite the plaintiffs' victory, citing a lack of clear legal basis under the Civil Procedure Code. The Cassation court found the territorial court's reasoning contradictory and insufficient to justify the compensation, thus overturning the lower decision and remanding the case for a new ruling.

Regesto Legislator

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Art. 91, 92 c.p.c.; The territorial court's decision ordering litigation cost compensation against the prevailing party is invalid if the reasoning contradicts the statutory requirement for absolute novelty or jurisprudential change.

Parole chiave

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litigation cost compensation contradictory reasoning Civil Procedure Code INPS administrative claim remand to appellate court esenzione dal pagamento dei contributi imputazione dei contributi contributi di previdenza impagati

Disposizioni normative citate

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Art. 91 c.p.c.
Art. 92 c.p.c.
Art. 24 Cost.
Art. 111 Cost.
D.I. 12.9.2014, n. 132
art. 380-bis cod. proc. civ
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso 13277-2020 proposto da: DE CICCO GIANFRANCO, RIGANELLO FRANCESCO, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA ENRICO ALBANESE N. 61/C, presso lo studio dell'avvocato FERNANDO AMOROSO, che li rappresenta e difende; - ricorrenti - contro INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'AVVOCATURA CENTRALE DELL'ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati LELIO MARITATO, ANTONINO SGROI, ANTONIETTA CORETTI, CARLA D'ALOISIO, EMANUELE DE ROSE; - resistente - avverso la sentenza n. 871/2019 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 25/11/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non costituita del 24/02/2022 dal Consigliere Relatore Dott.

NICOLA DE MARINIS. Ric. 2020 n. 13277 sez. ML - ud. 24-02-2022 -2- RILEVATO che, con sentenza del 25 novembre 2019, la Corte d'Appello di Bologna confermava la decisione resa dal Tribunale di Reggio Emilia ed, esclusa la valenza di atto interruttivo della prescrizione degli avvisi di accertamento di un maggior fatturato da parte dell'Agenzia delle Entrate di Reggio Emilia notificati nel 2014 dopo l'abrogazione dell'art. 32 bis d.l. n. 185/2008 da parte dell'art. 7, comma 2, lett.

t) del d.l. n. 70/2011i accoglieva l'opposizione proposta da Gianfranco Di Cicco e Francesco Riganello avverso gli avvisi di addebito Equitalia INPS, recanti crediti per contributi asseritamente evasi da soci artigiani con compensazione integrale delle spese di lite; che, per la cassazione di tale decisione ricorrono il DtCicco ed il R4Sganello, affidando l'impugnazione a due motivi, in relazione alla quale l'INPS, pur intimato, non ha svolto alcuna attività difensiva; che la proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio non partecipata;

CONSIDERATO che, con il primo motivo, i ricorrenti, nel denunciare la violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. nonché 24 e 111 Cost., lamentalà non conformità a diritto della statuizione resa dalla Corte territoriale circa la compensazione tra le parti delle spese di lite per risultare questa in contrasto con il principio della soccombenza; che, con il secondo motivo, denunciando, in una con il vizio di contraddittoria motivazione, la violazione delle medesime norme di diritto di cui al motivo che precede, imputa alla Corte territoriale di aver fondato la disposta compensazione su una motivazione non solo inadeguata in base alla disciplina di legge ma altresì in sé contraddittoria legittimando semmai a maggior ragione l'accollo delle spese all'Istituto soccombente; che entrambi i motivi, i quali, in quanto strettamente connessi, possono essere qui trattati congiuntamente, devono ritenersi meritevoli di accoglimento atteso che la motivazione dalla Corte territoriale posta a base della disposta compensazione e relativa alla difficoltà ricostruttiva della fattispecie, tenuto conto del regime vigente alla data della pronunzia, successiva alla novella di cui al D.I. 12.9.2014, n. 132, conv. con modif. in I. n. 10.11.2014, n. 162, nuovamente intervenuta a modificare l'art.92 c.p.c. in termini per cui la compensazione sarebbe ammessa soltanto nei casi di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, non appare idonea a sostenere la statuizione; che, pertanto, il ricorso va accolto, la sentenza impugnata cassata, in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Corte d'Appello di Bologna, in diversa composizione, che provvederà in conformità, disponendo altresì per l'attribuzione delle spese;

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte d'Appello di Bologna, in diversa