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Ordinanza — n. 24716/2022 — snciv Generato dall'IA

Court of Cassation declares Florence court competent for debt dispute arising from alleged family relationship.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24716/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the Florence court's claim of territorial incompetence regarding a debt dispute between Rocchini and Branzani. While the lower court argued family relationship laws dictated jurisdiction in Naples, the higher court ruled that the debt originated in Florence. Consequently, the Florence court was declared competent to hear the case.

Regesto Legislator

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Art. 20 cod. proc. civ.; Art. 38 cod. proc. civ.: Competence is determined by the plaintiff's plea; the place where the obligation arose is a valid forum, and the nature of the relationship does not alter this rule.

Parole chiave

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territorial competence obligation origin family relationship plaintiff's plea civil procedure code abitazione familiare determinazione del foro competente obbligo di residenza

Disposizioni normative citate

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Art. 20 cod. proc. civ.
Art. 38 cod. proc. civ.
art. 18 cod. proc. civ

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 15254/2020
Deve applicarsi il principio secondo il quale la competenza deve essere determinata sulla base della prospettazione attorea (cfr., Cass. n. 15254/2020; Cass.
Cass. n. 8189/2012
15254/2020; Cass. n. 8189/2012).
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Testo completo

ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al nr. 27496-2021 proposto da: ROCCHINI ELEONORA, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR , presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato GIANCARLO LO MANTO; -ricorrente - nonchè contro BRANZANI OSCAR, domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dell'avvocato GABRIELE ARCIERI; -controricorrente - per regolamento di competenza avverso l'ordinanza n. R.G. 836/2021 del TRIBUNALE di FIRENZE, depositata l'11/10/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/07/2022 dal Consigliere Relatore Dott.

GIUSEPPE GRASSO; lette le conclusioni scritte del PUBBLICO MINISTERO in persona del SOSTITUTO PROCURATORE GENERALE DOTT. PAOLA FILIPPI che chiede che la Corte di Cassazione, accolga il ricorso e dichiari la competenza del Tribunale di Firenze. Osserva Il Tribunale di Firenze, con ordinanza dell’11/10/2021, accolta l’eccezione d’incompetenza territoriale avanzata da Oscar Branzani, opponente avverso decreto ingiuntivo emesso in favore di Eleonora Rocchini, dichiarò la propria incompetenza per territorio in favore del Tribunale di Napoli Nord, sul presupposto che la controversia verteva in materia di rapporti di tipo familiare e, trovando applicazione l’art. 18 cod. proc. civ., andava affermata la competenza del giudice del luogo di residenza della parte convenuta in senso sostanziale.

Avverso la decisione di cui detto insorge con regolamento necessario di competenza la Rocchini sulla base di unitaria censura, con la quale denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 20 e 38 cod. proc. civ., poiché avrebbe dovuto trovare applicazione il foro in cui l’obbligazione era sorta, ricadente nella circoscrizione del Tribunale di Firenze, nel mentre non poteva assumere significato di discrimine giuridico la circostanza che all’epoca, com’era incontroverso, le parti fossero legate da un rapporto affettivo La decisione è errata.

Deve applicarsi il principio secondo il quale la competenza deve essere determinata sulla base della prospettazione attorea (cfr., Cass. n. 15254/2020; Cass. n. 8189/2012). Non è dubbio che, quali che fossero stati all’epoca i rapporti sentimentali fra l’opposta e l’opponente, la dazione risulta essere stata ricondotta a un prestito stipulato in territorio ricadente nel circondario del Tribunale di Firenze. Di conseguenza, ai sensi dell’art.20 cod. proc. civ., uno dei fori facoltativi coincide con il luogo in cui è sorta l’obbligazione dedotta in giudizio.

Né, è appena il caso di soggiungere, ipotizzare trattarsi, come fa il Giudice, di una obbligazione avente origine nei rapporti di tipo familiare e di coppia può assumere discrimine giuridicamente rilevante. In ragione di quanto esposto l’ordinanza deve essere cassata, essendo competente per territorio il Tribunale di Firenze.

P.Q.M.

accoglie il ricorso, cassa l’ordinanza impugnata e dichiara la competenza per territorio del Tribunale di Firenze, davanti al quale rimette le parti nel termi