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Ordinanza — n. 24711/2022 — snciv Generato dall'IA

Court allows consumer forum override in professional fee dispute, ruling consumer status prevails over special jurisdiction.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24711/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the defendant's objection to jurisdiction and allowed the plaintiff's request to transfer the case to the consumer forum. The plaintiff, a client, sued her lawyer in Venice, while the lawyer argued for Rome based on a special jurisdiction clause for professional fees. The court ruled that because the contract was for personal reasons, the client is a consumer, making the consumer forum exclusive and overriding the special jurisdiction provision.

Regesto Legislator

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Art. 33, comma 2, lettera u), d.lgs. n. 206/2005; Art. 637, comma 3, c.p.c.; When a professional fee dispute arises from personal reasons, the consumer forum is exclusive and prevails over special jurisdiction clauses.

Parole chiave

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consumer forum special jurisdiction professional fees exclusive competence consumer status jurisdiction override civil procedure incompetenza territoriale

Disposizioni normative citate

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Art. 33, comma 2, lettera u), d.lgs. n. 206/2005
150 del 2011, il rapporto tra quest'ultimo ed il foro speciale dellaresidenza o del domicilio del consumatore, previsto dall'art. 33, comma 2, lettera u), del d.lgs.
Art. 637, comma 3, c.p.c.
Art. 14, comma 2, del d.lgs. n. 150 del 2011
Art. 1182, co. 3, cod. civ.
Art. 47, co. 5, cod. proc. civ.
Maria Carsana resiste con scrittura difensiva ex art. 47, co.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 8406, 15/3/2022
206 del 2005, va risolto a favore del secondo, in quanto di competenza esclusiva, che prevale su ogni altra, in virtù delle esigenze di tutela, anche sul terreno processuale, che sono alla base dello statuto del consumatore (Sez. 6, n. 8406, 15/3/2022, Rv.
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Testo completo

onunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso per regolamento di competenza iscritto al n. 31744 - 2021 proposto da: DI LORENZO PATRIZIA, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato ANDREA FARAON; -ricorrente - contro CARSANA MARIA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CICERONE 49, presso il proprio studio, rappresentata e difesa da sé medesima; -resistente - avverso la sentenza n. 2303/2021 del TRIBUNALE di VENEZIA, depositata il 03/12/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 24/06/2022 dal Consigliere Relatore Dott.

GIUSEPPE GRASSO; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.ssaANNA MARIA SOLDI, che chiede che la Corte di Cassazione, in camera di consiglio, accolga il presente regolamento. Ritenuto che Patrizia Di Lorenzo,chiamata in giudizio l’avv. Maria Carsana, chiese dichiararsi che l’attrice nulla doveva alla convenuta a titolo di prestazioni professionali; con la sentenza di cui in epigrafe l’adito Tribunale di Venezia, accolta eccezione della convenuta, dichiarò la propria incompetenza territoriale in favore del Tribunale di Roma, ai sensi dell’art. 1182, co. 3, cod. civ.; che avverso la statuizione in parola insorge con regolamento di competenza Patrizia Di Lorenzo, che l’avv.

Maria Carsana resiste con scrittura difensiva ex art. 47, co. 5, cod. proc. civ. e che la ricorrente ha depositato memoria illustrativa; considerato che la prospettazione della ricorrente, secondo la quale la sentenza impugnata sarebbe illegittima per aver violato il foro del consumatore, da reputarsi inderogabile, risulta fondata: - non è dubbio che il contratto professionale venne stipulato dalla clien te Di Lorenzo con l’avv. Carsana per ragioni personali, cioè attinenti alla vita privata della prima, con la conseguenza che quest’ultima assume la qualifica di consumatore ai sensi dell’art. 3, d. lgs. n. 206/2005; - la causa, pertanto, risulta essere sta ta introdotta correttamente davanti al Tribunale di Venezia, che corrisponde al foro del consumatore; - questa Corte ha avuto modo, anche assai di recente, di chiarire che in tema di competenza per territorio, ove un avvocato abbia presentato ricorso per ingiunzione per ottenere il pagamento delle competenze professionali da un proprio cliente, avvalendosi del foro speciale di cui agli art. 637, comma 3, c.p.c. e 14, comma 2, del d.lgs. n. 150 del 2011, il rapporto tra quest'ultimo ed il foro speciale dellaresidenza o del domicilio del consumatore, previsto dall'art. 33, comma 2, lettera u), del d.lgs. n. 206 del 2005, va risolto a favore del secondo, in quanto di competenza esclusiva, che prevale su ogni altra, in virtù delle esigenze di tutela, anche sul terreno processuale, che sono alla base dello statuto del consumatore (Sez. 6, n. 8406, 15/3/2022, Rv. 664433); considerato che, pertanto, l’ordinanza deve essere cassata e il processo rinviato al Giudice del merito competente, anche per il regolamento delle spese del presente giudizio di legittimità;

P.Q.M.

accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e dichiara la competenza del Tribunale di Venezia, davanti al quale rimette le parti nel term