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Ordinanza — n. 24710/2022 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 24710/2022 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24710/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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onunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 9476-2021 proposto da: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 80184430587, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis; -ricorrente - contro MAIORANA ROBERTO, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato MARCO LANZILAO; -controricorrente - avverso l'ordinanza della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 11/02/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 24/06/2022 dal Consigliere Relatore Dott.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 24710/2022 — snciv · Corte di Cassazione: Avverso tale ordinanza propone ricorso il Ministero della Giustizia sulla base di un motivo. L’intimato resiste con controricorso. Con il motivo di ricorso si denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 5, co. 5 e 6 del DM n. 55/2014, in quanto per le cause di valore indeterminabile, poiché la norma prescrive che di regola le cause si considerano di valore non inferiore ad € 26.000,00 e non superiore ad € 260.000,00, non è dato inferire, come invece ritenuto dalla Corte d’Appello che debba necessariamente applicarsi lo scaglione per lecause di valore da € 26.000,01 a salire.

Parole chiave

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indennità di patrocinio soglia del valore litigioso spese di gratuito patrocinio criteri di aggiudicazione scala dei salari indennizzo statale
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Testo completo

onunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 9476-2021 proposto da: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 80184430587, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis; -ricorrente - contro MAIORANA ROBERTO, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato MARCO LANZILAO; -controricorrente - avverso l'ordinanza della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 11/02/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 24/06/2022 dal Consigliere Relatore Dott.

GIUSEPPE GRASSO. Osserva: La Corte d’Appello di Roma, con ordinanza dell’11 febbraio 2021, decidendo sull’opposizione proposta dall’avv. Roberto Maiorana, quale difensore di Nan Yuniun, ammessa al patrocinio a spese dello Stato in un giudizio civile pendente dinanzi alla stessa Corte d’Appello di Roma, avverso il decreto di liquidazione dei compensi, accoglieva l’opposizione e rideterminava la somma dovuta all’opponente. La Corte, dopo avere escluso che fosse stato evocato in giudizio anche il Ministero dell’Interno, rilevava che la controversia aveva ad oggetto solo la individuazione dello scaglione in base al quale procedere al calcolo dei compensi per le cause di valore indeterminabile, quale quella nella quale l’opponente aveva prestato il proprio ministerio.

Poiché il DM n. 55/2014 prevede che le cause di valore indeterminabile si considerano di valore non inferiore ad € 26.000,00, era errata la soluzione del decreto opposto che aveva fatto riferimento allo scaglione per le cause di valore da € 5.200,00 ad € 26.000,00, occorrendo invece procedere alla liquidazione sulla base dello scaglione successivo (tra € 26.001,00 ed € 52.000,00). Ne derivava che la liquidazione effettuata era avvenuta in maniera erronea e che quindi, facendo applicazione dello scaglione corretto, la somma spettante al ricorrente era pari ad € 1.654,00 oltre accessori di legge.

Avverso tale ordinanza propone ricorso il Ministero della Giustizia sulla base di un motivo. L’intimato resiste con controricorso. Con il motivo di ricorso si denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 5, co. 5 e 6 del DM n. 55/2014, in quanto per le cause di valore indeterminabile, poiché la norma prescrive che di regola le cause si considerano di valore non inferiore ad € 26.000,00 e non superiore ad € 260.000,00, non è dato inferire, come invece ritenuto dalla Corte d’Appello che debba necessariamente applicarsi lo scaglione per lecause di valore da € 26.000,01 a salire.

La scelta contenuta nel decreto è quella di prevedere un criterio residuale ed orientativo per il giudice, al quale rifarsi nel caso in cui non sia possibile stabilire il valore economico della controversia, ma senza assumere carattere vincolante, il che consente di fare applicazione anche dello scaglione inferiore rispetto a quello invece applicato dalla Corte distrettale. Il motivo deve essere disatteso, dovendo darsi continuità al principio di diritto affermato da Cass. n. 16671/2018 per il quale l’espressione "Di valore non inferiore a 26.000 euro" non sta a significare, come ha ritenuto il Tribunale, che i 26.000 euro rappresenterebbero il valore massimo, ma, al contrario, il valore da cui partire per individuare lo scaglione applicabile (conf.

Cass. n. 24076/2019; Cass. n. 22330/2020). Il Ministero ricorrente va condannato a rimborsare le spese del giudizio di legittimità in favore della parte controricorrente, tenuto conto del valore, della qualità della causa e delle attività svolte, siccome in dispositivo.

P.Q.M.

rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore del controricorrente, che liquida in euro 500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi, liquidati ineuro