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Ordinanza — n. 24678/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows tax appeal notification to dissolved company's lawyer, ruling the lawyer's mandate remains valid without death declaration.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24678/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation allowed the tax agency's appeal against a regional tax commission's decision declaring the appeal inadmissible. The tax commission had rejected the appeal because it was served to a dissolved company's lawyer, who had not declared the company's death. The court ruled that the lawyer's mandate extends beyond the company's dissolution unless the death is formally declared in court or notified to the opposing party.

Regesto Legislator

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Art. 299, 300, 330 c.p.c.; Art. 2495 c.c.; D.Lgs. 546/1992: The lawyer's mandate remains valid for the duration of the litigation even if the represented party dies or loses capacity, unless the death is declared in court or notified to the other party.

Parole chiave

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tax appeal admissibility dissolved company representation lawyer mandate ultra vires death declaration in court notification to dissolved entity impugnazione della cancellazione annullamento della dichiarazione di fallimento ritiro della domanda di esecuzione

Disposizioni normative citate

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Art. 299, 300, 330 c.p.c.
330, comma 1, c.p.c., senza che rilevi la conoscenza "aliunde" di uno degli eventi previsti dall'art. 299 c.p.c.
Art. 2495 c.c.
13-04-2022 -2- dell'art. 2495 cod.
Art. 1, comma 2, e 40 del d.lgs. n. 546/1992
art. 380 bis cod. proc. civ
Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ.
art. 2495 cod. civ
13-04-2022 -2- dell'art. 2495 cod. civ., in combinato disposto con gli artt.
art. 285 c.p
a) la notificazione della sentenza fatta a detto procuratore, ex art. 285 c.p.c., è idonea a far decorrere il termine per l'impugnazione nei confronti della parte deceduta o del rappresentante legale di quella divenuta incapace;
art. 299 c.p
330, comma 1, c.p.c., senza che rilevi la conoscenza "aliunde" di uno degli eventi previsti dall'art. 299 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 15295 del 2014
Cass. n. 11072 del 2018
da parte del notificante» (Cass. n. 11072 del 2018).
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Testo completo

to la seguente ORDINANZA sul ricorso 26759-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. 06363391001), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro MASSIMINO SEBASTIANO BENEDETTO, MASSIMINO SANTO, MATERA RITA, elettivamente domiciliati in ROMA, P.LE MEDAGLIE D'ORO 72, presso lo studio dell'avvocato CLAUDIO CIUFO, rappresentati e difesi dagli avvocati PAOLO GIOVANNI MIRABELLA, FRANCO CIUFO; - con troricorrente - avverso la sentenza n. 931/5/2020 della COMM9ISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE SEZIONALE DISTACATA di CATANIA, depositata il 13/02/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/04/2022 dal Consigliere Relatore Dott.

ANTONIO FRANCESCO ESPOSITO. Rilevato che: La Massimino s.r.l. in liquidazione e Santo Massimino proponevano ricorso dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Catania contro avviso di accertamento relativo all'anno di imposta 2006. La CTP accoglieva il ricorso ritenendo illegittimo l'avviso di accertamento in quanto non vi era la prova che il funzionario che aveva sottoscritto l'atto fosse munito di valida delega. Sull'impugnazione proposta dall'Agenzia delle entrate, la Commissione tributaria regionale della Sicilia, sezione distaccata di Catania, dichiarava inammissibile l'appello in quanto notificato presso il domicilio eletto dalla società che risultava estinta per cancellazione dal registro delle imprese.

Avverso la sentenza della CTR ha proposto ricorso per cassazione l'Agenzia delle entrate affidandosi ad un unico motivo. Resistono con controricorso Rita Matera, Sebastiano Benedetto Massimino e Santo Massimino. Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio. Considerato che: Con unico mezzo l'Agenzia delle entrate denuncia, in relazione all'art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, cod. proc. civ., la violazione degli artt. 299, 300 e 330 cod. proc. civ. nonché Ric. 2020 n. 26759 sez.

MT - ud. 13-04-2022 -2- dell'art. 2495 cod. civ., in combinato disposto con gli artt. 1, comma 2, e 40 del d.lgs. n. 546/1992. Sostiene la ricorrente che la CTR aveva errato nel dichiarare inammissibile l'appello in quanto notificato alla società estinta, nonostante l'estinzione non fosse stata dichiarata in giudizio dal difensore della società. Il ricorso - ammissibile in quanto le censure formulate dalla ricorrente non involgono un accertamento in fatto riservato al giudice di merito - è fondato. La CTR è pervenuta alla declaratoria di inammissibilità dell'appello proposto dall'Ufficio in quanto notificato il 10.3.2015, successivamente alla cancellazione della società dal registro delle imprese, avvenuta in data 4.2.2013.

Le Sezioni Unite di questa (sent. n. 15295 del 2014) hanno enunciato il seguente principio di diritto: «In caso di morte o perdita di capacità della parte costituita a mezzo di procuratore, l'omessa dichiarazione o notificazione del relativo evento ad opera di quest'ultimo comporta, giusta la regola dell'ultrattività del mandato alla lite, che il difensore continui a rappresentare la parte come se l'evento stesso non si fosse verificato, risultando così stabilizzata la posizione giuridica della parte rappresentata (rispetto alle altre parti ed al giudice) nella fase attiva del rapporto processuale, nonché in quelle successive di sua quiescenza od eventuale riattivazione dovuta alla proposizione dell'impugnazione.

Tale posizione è suscettibile di modificazione qualora, nella fase di impugnazione, si costituiscano gli eredi della parte defunta o il rappresentante legale di quella divenuta incapace, ovvero se il suo procuratore, già munito di procura alla lite valida anche per gli ulteriori gradi del processo, dichiari in udienza, o notifichi alle altre parti, l'evento, o se, rimasta la medesima Ric. 2020 n. 26759 sez. MT - ud. 13-04-2022 -3- parte contumace, esso sia documentato dall'altra parte o notificato o certificato dall'ufficiale giudiziario ex art. 300, quarto comma, cod. proc. civ.».

In continuità con tale principio, si è affermato che «La morte o la perdita di capacità della parte costituita a mezzo di procuratore, dallo stesso non dichiarata in udienza o notificata alle altre parti, comporta, giusta la regola dell'ultrattività del mandato alla lite, che:

a) la notificazione della sentenza fatta a detto procuratore, ex art. 285 c.p.c., è idonea a far decorrere il termine per l'impugnazione nei confronti della parte deceduta o del rappresentante legale di quella divenuta incapace;

b) il medesimo procuratore, qualora originariamente munito di procura alla lite valida per gli ulteriori gradi del processo, è legittimato a proporre impugnazione - ad eccezione del ricorso per cassazione, per cui è richiesta la procura speciale - in rappresentanza della parte che, deceduta o divenuta incapace, va considerata, nell'ambito del processo, tuttora in vita e capace; c) è ammissibile la notificazione dell'impugnazione presso di lui, ai sensi dell'art. 330, comma 1, c.p.c., senza che rilevi la conoscenza "aliunde" di uno degli eventi previsti dall'art. 299 c.p.c. da parte del notificante» (Cass. n. 11072 del 2018).

Sulla base del richiamato orientamento risulta evidente l'errore in cui è incorsa la CTR nell'avere ritenuto inammissibile l'appello dell'Ufficio, ritualmente notificato al difensore domiciliatario in primo grado della società contribuente, estinta a seguito di cancellazione dal registro delle imprese, in mancanza di dichiarazione o notificazione dell'evento interruttivo. In conclusione, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata cassata, con rinvio alla Commissione tributaria Ric. 2020 n. 26759 sez. MT - ud. 13-04-2022 -4- regionale della Sicilia, in diversa composizione, la quale provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Sicilia, in diversa composizione, cui demanda di