Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 24671/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to generic power of attorney lacking specific cassation reference.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24671/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Supreme Court declared the cassation appeal filed by Andrea Rigon against the Court of Appeal of Venice inadmissible. Rigon argued that the lower court failed to consider the bank's breach of contract and his formal interrogation, but the Court ruled the appeal procedurally defective. The decision was based on the power of attorney attached to the appeal being generic and lacking the specific reference to the cassation proceedings required by law.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 365 c.p.c.; Art. 380-bis c.p.c.: A power of attorney attached to a cassation appeal must be specific to that proceeding; a generic mandate covering other judicial phases or lacking a reference to the current appeal renders the appeal inadmissible for lack of speciality.

Parole chiave

Generato dall'IA
cassation appeal admissibility power of attorney speciality generic mandate invalidity procedural defect inadmissibility c.p.c. article 365 caso di rigore economico rinuncia a pretese di salario rimborso dei contributi agli stranieri

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 365 c.p.c.
18150/2020; 28146/2018; 18257/2017), poiché, appunto, «tale procura non soddisfa il requisito della specialità richiesto dall'art. 365 c.p.c.»;
Art. 380-bis c.p.c.
la proposta del relatore è stata comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale, ai sensi dell'art. 380-bis del codice di rito.
Art. 13 comma 1-quater DPR n. 115/2002
avuto riguardo all'esito del giudizio ed alla data di proposizione del ricorso, sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R.
artt. 2733 c.c
3, c.p.c., la «violazione e falsa applicazione di norme di diritto sulla rilevanza giuridica dell'interrogatorio formale in relazione agli artt. 2733 c.c.
art. 365 c.p
18150/2020; 28146/2018; 18257/2017), poiché, appunto, «tale procura non soddisfa il requisito della specialità richiesto dall'art. 365 c.p.c.»;

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. nn. 27540/2017
Cass. nn. 7084/2006
Cass. nn. 15692/2009
Cass. nn. 26504/2009
Cass. nn. 3349/2003
Cass. nn. 18150/2020
Cass. nn. 28146/2018
Cass. nn. 18257/2017
Cass. nn. 14474/2019
Cass. nn. 11930/2018
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

nte ORDINANZA sul ricorso 15032-2020 proposto da: RIGON ANDREA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CELIMONTANA 38, presso lo studio dell'avvocato PAOLO PANARITI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato GABRIELE DALLA SANTA; - ricorrente - contro CREDITO EMILIANO SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE GIULIO CESARE 21/23, presso lo studio dell'avvocato CARLO BOURSIER NIUTTA, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato GIANPIERO BELLIGOLI; - COlittOriCatrellte - avverso la sentenza n. 418/2019 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA depositata il 14/10/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 06/07/2021 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPINA LEO. Ric. 2020 n. 15032 sez. ML - ud. 06-07-2021 -2- R.G. n. 15032/2020 Rilevato che:

1. La Corte di Appello di Venezia, con sentenza pubblicata in data 14.10.2019, ha respinto il gravame interposto da Andrea Rigon, nei confronti del Credito Emiliano-Credem S.p.A., avverso la pronunzia del Tribunale della stessa sede n. 572/2015, resa il 16.11.2015, con la quale, riunite le due cause di opposizione ai decreti ingiuntivi richiesti dalle parti in causa l'una nei confronti dell'altra, e revocati i decreti ingiuntivi, il Rigon - esclusa dal giudice di prima istanza l'esistenza della giusta causa di dimissioni del medesimo - era stato condannato a corrispondere alla Credem S.p.A. la somma di Euro 50.948,63, oltre accessori e spese di lite;

2. per la cassazione della sentenza Andrea Rigon ha proposto ricorso affidato ad un motivo contenente più censure; il Credito Emiliano-Credem S.p.A. ha resistito con controricorso;

3. entrambe le parti hanno depositato memorie;

4. la proposta del relatore è stata comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale, ai sensi dell'art. 380-bis del codice di rito. Considerato che:

5. con l'unico motivo di ricorso articolato si censura, in riferimento all'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la «violazione e falsa applicazione di norme di diritto sulla rilevanza giuridica dell'interrogatorio formale in relazione agli artt. 2733 c.c. (confessione giudiziale) 1362 c.c. (intenzione dei contraenti) e agli artt. 112, 115 e 116 c.p.c.», per non avere i giudici di appello preso in considerazione il fatto che la Banca «si era resa, in corso d'opera, inadempiente»; che «l'inadempimento era stato di così grave portata da giustificare l'anticipato recesso» e che «il procuratore speciale di Credem nel corso dell'interrogatorio formale ha ammesso le circostanze che il Rigon ha posto a fondamento delle sue domande»;

6. preliminarmente, il Collegio osserva che la procura (denominata "Mandato"), apposta su foglio separato e priva di data (cfr., tra le altre, Cass. nn. 27540/2017; 7084/2006), è del tutto generica, poiché dalla stessa non si evince il conferimento, da parte del ricorrente, ai difensori, del potere di rappresentarlo e difenderlo in sede di legittimità, né alcuno specifico riferimento al provvedimento della Corte di Appello oggetto del ricorso per cassazione, né altri elementi idonei ad identificarlo; ed alla stregua degli arresti giurisprudenziali di questa Corte, mentre «la procura a margine del ricorso per cassazione è, per sua natura, speciale, senza che occorra per la sua validità alcuno specifico riferimento al giudizio in corso, poiché, in tal caso, la specialità del mandato è deducibile dal fatto che la procura al difensore forma materialmente corpo con il ricorso o il controricorso al quale essa si riferisce» (cfr, ex plurimis, Cass.nn. 15692/2009; 26504/2009; 3349/2003); quando la procura, apposta su foglio separato, contenga espressioni incompatibili con la proposizione dell'impugnazione e con la specialità richieste in sede di legittimità, ed anzi, dirette ad attività proprie di altri giudizi e fasi processuali e da cui non sia possibile evincere «univocamente la volontà della parte di proporre ricorso per cassazione», il ricorso va dichiarato inammissibile (v., ex plurimis, Cass. nn. 18150/2020; 28146/2018; 18257/2017), poiché, appunto, «tale procura non soddisfa il requisito della specialità richiesto dall'art. 365 c.p.c.»;

7. per le considerazioni svolte, il ricorso va dichiarato inammissibile;

8. le spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo - e da porre a carico dei difensori del Rigon per i motivi di seguito esplicitati -, seguono la soccombenza;

9. avuto riguardo all'esito del giudizio ed alla data di proposizione del ricorso, sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002; e, poiché il ricorso è inammissibile per difetto di una valida procura conferita ai difensori - attività processuale demandata alla esclusiva responsabilità di quest'ultimo -, sui medesimi, avv.ti Paolo Panariti e Gabriele Dalla Santa, grava «la pronunzia relativa al raddoppio dell'importo dovuto a titolo di contributo unificato» (v., ex multis, Cass. nn. 14474/2019; 11930/2018).

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna i difensori del ricorrente, avv.ti Paolo Panariti e Gabriele Dalla Santa, al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate in Euro 4.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei difensori del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 -bis dello stesso artic