Cassation court dismisses INPS appeal, ruling capital income from shareholding excludes commercial contribution base.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe INPS appealed a lower court decision that rejected its claim to include capital income in the commercial contribution base. The court found that dividends and shareholding profits are legally classified as capital income rather than business income. Consequently, the court dismissed the appeal, upholding the precedent that such income does not contribute to the INPS calculation base.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 3 bis, comma 1, d.l. n. 384/1992; Art. 1, comma 1, D.P.R. n. 917/1986: Capital income derived from shareholding without active labor does not constitute the taxable base for INPS commercial contributions.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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la seguente ORDINANZA sul ricorso 16559-2020 proposto da: INPS - ISTITUTO NAZIONALE della PREVIDENZA SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso lo studio dell'avvocato EMANUELE DE ROSE, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati ANTONINO SGROI, CARLA D'ALOISIO, LELIO MARITATO, ANTONIETTA CORETTI; - ricorrente - contro BASSE I 1 I DOMINGO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GIROLAMO DA CARPI 6, presso lo' studio dell'avvocato ANDREA PIETROPAOLI, rappresentato e difeso dall'avvocato MARIA TERESA LAVARI; - controricorrente - avverso la sentenza n. 228/2019 della CORTE D'APPELLO di PERUGIA, depositata 11 26/11/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/04/2022 dal Consigliere Relatore Dott.
NICOLA DE MARINIS. Ric. 2020 n. 16559 sez. ML - ud. 13-04-2022 -2- RILEVATO - che, con sentenza del 26 novembre 2019, la Corte d'Appello di Perugia confermava la decisione resa dal Tribunale di Terni e accoglieva la domanda proposta da Domingo Bassetti nei confronti dell'INPS avente ad oggetto l'accertamento negativo del debito dato dal mancato computo nell'imponibile contributivo, relativo agli anni 2011 e 2012, del reddito da capitale/partecipazione societaria derivatogli dall'essere socio della Bassetti Francesco S.r.l. ed il conseguente annullamento dell'avviso di addebito notificatogli il 18.10.2017; - che la decisione della Corte territoriale discende dall'aver questa ritenuto di dover confermare il proprio orientamento in base al quale i redditi di capitale, quali devono ritenersi quelli, come nella specie, rivenienti dalla posizione di socio in una società a responsabilità limitata, non possono essere inclusi tra i redditi riguardo ai quali, secondo l'art. 3 bis, comma 1, d.l. n. 384/1992, conv. in I. n. 438/1992, deve essere rapportato l'ammontare del contributo annuo per gli iscritti alle Gestioni Commercianti; - che, per la cassazione di tale decisione ricorre l'INPS, affidando l'impugnazione ad un unico motivo, cui resiste, con controricorso il Bassetti; - che la proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio non partecipata;
CONSIDERATO - che, con l'unico motivo, l'Istituto ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione dell'art. 3 bis, comma 1, d.l. n. 384/1992, conv. in I. n. 438/1992 in connessione con la I. n. 233/1990, lamenta, in relazione al rinnovato quadro normativo in cui si inserisce la disposizione, la non conformità a diritto della pronunzia resa dalla Corte territoriale, che finisce per disconoscere il dato per cui i redditi da capitale e dividendi nella visione previdenziale costituiscono reddito a disposizione del lavoratore autonomo che in atto migliorano il proprio tenore di vita e che in potenza saranno utili per il miglioramento della prestazione pensionistica e quindi all'adeguatezza della stessa; che il motivo deve ritenersi infondato alla luce dell'orientamento costantemente enunciato da questa Corte (cfr., da ultimo, Cass.24.11.2021 n. 36420 e Cass. 20.8.2019, n. 21540) per cui "poiché la normativa previdenziale individua come base imponibile sulla quale calcolare i contributi la totalità dei redditi d'impresa così come definita dalla disciplina fiscale e considerato che secondo il testo unico delle imposte sui redditi gli utili derivanti dalla mera partecipazione a società di capitali, senza prestazione di attività lavorativa, sono inclusi tra i redditi di capitale, ne consegue che questi ultimi non concorrono a c ostituire la base imponibile ai fini contributivi INPS"; che, pertanto, il ricorso va rigettato; che le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da d is positivo i czc.e&JicJi joungv d-c) ruo c_u/eQ_cou eleLf c 9
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 3.000,00 per compensi, oltre spese generali al 15% ed altri accessori di legge t Cu Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nell'adunanz