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Ordinanza — n. 24666/2022 — snciv Generato dall'IA

INPS appeal dismissed; court holds tax evasion requires proof beyond simple income declaration omission.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24666/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the INPS's appeal inadmissible regarding a tax evasion charge against Giovanni Iavazzo. The lower court found that Iavazzo's failure to report income in his tax declaration constituted a mere omission rather than intentional tax evasion. The court rejected INPS's argument that this omission automatically implied intentional evasion, ruling instead that such intent must be proven by the judge of fact.

Regesto Legislator

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Art. 116, comma 8, lett. a) e b), I. n. 388/2000; Art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.: A simple omission in tax declarations does not automatically constitute intentional tax evasion; the existence of such intent remains a factual question for the court of first instance.

Parole chiave

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intentional tax evasion omission of income tax declaration RR judicial fact-finding inadmissible appeal aliquota della rendita d'invalidità indennità di disoccupazione dell'assicurato contributi di previdenza impagati

Disposizioni normative citate

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Art. 116, comma 8, lett. a) e b), I. n. 388/2000
CONSIDERATO - che, con l'unico motivo, l'Istituto ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione dell'art. 116, comma 8, lett.
Art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
6677/2019, richiamata in ricorso a fondamento delle censure) e pertanto censurabile nei ristretti limiti tracciati da questa Corte in relazione all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. (cfr.
Art. 380-bis cod. proc. civ.
388/2000; - che, per la cassazione di tale decisione ricorre l'INPS, affidando l'impugnazione ad un unico motivo cui resisteva, con controricorso, lo Iavazzo; - che la proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380-bis cod.
Art. 13, co. 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002
P.Q.M La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 2.000,00 per compensi, oltre spese generali al 15% ed altri accessori di legge Ai sensi dell'art. 13, co.
art. 380-bis cod. proc. civ
388/2000; - che, per la cassazione di tale decisione ricorre l'INPS, affidando l'impugnazione ad un unico motivo cui resisteva, con controricorso, lo Iavazzo; - che la proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380-bis cod.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 37529/2021
Cass. n. 6677/2019
Cass., SS.UU., n. 5083/2014
Cass., SS.UU., n. 5083/2014) qui non ritualmente prospettati che il ricorso va dunque dichiarato inammissibile; - che le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 16076-2020 proposto da: INPS - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE , in persona del Direttore Generale pro tempore, in proprio e quale LI procuratore speciale della Società di Cartolarizzazione dei Crediti INPS, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso lo studio dell'avvocato ANTONIE1TA COREA I I, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati LELIO MARITATO, ANTONINO SGROI, CARLA D'ALOISIO, EMANUELE DE ROSE; - ricorrente- contro IAVAZZO GIOVANNI, domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentato e difeso da sé medesimo unitamente all'avvocato PAOLO GALLUCCIO; - controrkorrente - avverso la sentenza n. 5285/2019 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 04/11/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/04/2022 dal Consigliere Relatore Dott.

NICOLA DE MARINIS. Ric. 2020 n. 16076 sez. ML - ud. 13-04-2022 -2- RILEVATO - che, con sentenza del 4 novembre 2019, la Corte d'Appello di Napoli confermava la decisione resa dal Tribunale di Napoli e accoglieva l'opposizione proposta da Giovanni Iavazzo nei confronti dell'INPS avverso la richiesta di pagamento dei contributi relativi alla Gestione separata ex art. 2, comma 26, I. n. 335/2006, dichiarando l'insussistenza dell'obbligo di iscrizione alla Gestione separata con decorrenza 1.1.2009 e non dovuta la relativa contribuzione; - che la decisione della Corte territoriale discende dall'avere questa ritenuto fondata l'eccezione di prescrizione, sollevata sin dal primo grado di giudizio, dovendo identificarsi il dies a quo per il decorso del relativo termine quinquennale, non nella data di presentazione della dichiarazione, ma nella data di scadenza del pagamento della contribuzione ed essendo nella specie quel termine decorso, non potendo considerarsi la prescrizione sospesa, per non essere, la mancata indicazione del reddito relativo nel quadro RR della dichiarazione dei redditi, significativa di una condotta dolosa dell'opponente, da sanzionarsi dunque quale mera omissione contributiva ex art. 116, comma 8, lett. a), I. n. 388/2000; - che, per la cassazione di tale decisione ricorre l'INPS, affidando l'impugnazione ad un unico motivo cui resisteva, con controricorso, lo Iavazzo; - che la proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio non partecipata; - che l'INPS ha poi depositato memoria;

CONSIDERATO - che, con l'unico motivo, l'Istituto ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione dell'art. 116, comma 8, lett.

a) e b), I. n. 388/2000, lamenta la non conformità a diritto della pronunzia con cui la Corte territoriale, disattendendo la valutazione dell'Istituto ricorrente circa la riconducibilità della condotta dello Iavazzo ad una ipotesi di evasione contributiva, per essere quella condotta configurabile quale occultamento doloso del reddito presupposto dell'insorgere dell'obbligo di contribuzione, ha qualificato la fattispecie come ipotesi di semplice omissione applicandovi il relativo regime sanzionatorio; che il motivo si rivela inammissibile, limitandosi l'Istituto ricorrente a ribadire, senza misurarsi con le argomentazioni in base alle quali la Corte territoriale ha ritenuto l'infondatezza della censura già sollevata in sede di gravame, la sussistenza di una "presunzione di occultamento" derivante dall'omessa compilazione del quadro RR nella dichiarazione dei redditi, viceversa esclusa alla stregua dell'orientamento espresso da questa Corte (cfr., da ultimo, Cass. n. 37529/2021), al quale il Collegio intende dare continuità, secondo cui un automatismo tra tale condotta e l'occultamento doloso del credito contributivo non è predicabile, dovendo procedersi all'accertamento di tale occultamento, che configura un giudizio rimesso al giudice di merito (come riconosciuto dalla stessa ordinanza di questa Corte n. 6677/2019, richiamata in ricorso a fondamento delle censure) e pertanto censurabile nei ristretti limiti tracciati da questa Corte in relazione all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. (cfr.

Cass., SS.UU., n. 5083/2014) qui non ritualmente prospettati che il ricorso va dunque dichiarato inammissibile; - che le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo. P.Q.M La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 2.000,00 per compensi, oltre spese generali al 15% ed altri accessori di legge Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art.

13. Così deciso in Roma n