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Ordinanza — n. 24665/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal claiming factual error regarding scientific evidence of a specific therapy's efficacy.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24665/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation declared Noemi Caradonna's revocation appeal inadmissible against a decision ordering free Dikul therapy for her spinal injury. The USL Toscana Centro argued the lower court correctly required Caradonna to prove the therapy's superior efficacy and scientific evidence compared to existing treatments. The court rejected the claim of factual error, ruling that the original decision was based solely on the lack of proven efficacy relative to the patient's specific condition, not a general failure to assess scientific requirements.

Regesto Legislator

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Art. 391 bis c.p.c.; Art. 395, n. 4 c.p.c.: A revocation appeal based on alleged factual error fails when the original judgment correctly limited its assessment to the specific efficacy of the requested treatment relative to the patient's personal condition, without erroneously omitting the burden of proof regarding scientific evidence.

Parole chiave

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revocation appeal inadmissibility factual error in cassation burden of proof scientific evidence healthcare treatment efficacy patient specific condition assessment ripristino delle prestazioni d'invalidità provvedimento sanitario d'integrazione riabilitazione professionale

Disposizioni normative citate

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Art. 391 bis c.p.c.
13-04-2022 -2- RILEVATO - che, con ricorso per revocazione ex art. 391 bis c.p.c., ritualmente notificato il 29.1.2021, Noemi Caradonna impugnava l'ordinanza n.
Art. 395, n. 4 c.p.c.
Art. 380-bis cod. proc. civ.
Art. 13, co. 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002
P.Q.M La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 2.200,00 per compensi, oltre spese generali al 15% ed altri accessori di legge Ai sensi dell'art. 13, co.
art. 391 bis c.p
13-04-2022 -2- RILEVATO - che, con ricorso per revocazione ex art. 391 bis c.p.c., ritualmente notificato il 29.1.2021, Noemi Caradonna impugnava l'ordinanza n.
art. 380-bis cod. proc. civ
art. 700 c.p
CONSIDERATO - che, con l'unico motivo, la ricorrente, imputa a questa Corte l'essere incorsa nell'errore di fatto dato dalla mancata considerazione della documentazione contenuta nel primo ricorso ante causam ex art. 700 c.p.c.
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Testo completo

te ORDINANZA sul ricorso 4402-2021 proposto da: CARADONNA NOEMI, elettivamente domiciliata in ROMA, CIRCONVALLAZIONE CLODIA, 36, presso lo studio dell'avvocato ANNALISA PASCONE, rappresentata e difesa dall'avvocato PIER FRANCESCO ANGELINI; - ricorrente - contro AZIENDA USL TOSCANA CENTRO , in persona del Direttore Generale pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA C. MIRABELLO 18 , presso lo studio dell'avvocato UMBERTO RICHIELLO, rappresentata e difesa dall'avvocato PAOLO STOLZI; - Controricorrente- avverso la sentenza n. 22389/2020 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 15/10/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/04/2022 dal Consigliere Relatore Dott.

NICOLA DE MARINIS. Ric. 2021 n. 04402 sez. ML - ud. 13-04-2022 -2- RILEVATO - che, con ricorso per revocazione ex art. 391 bis c.p.c., ritualmente notificato il 29.1.2021, Noemi Caradonna impugnava l'ordinanza n. 22389/2020 resa da questa Corte nell'adunanza camerale del 7 luglio 2020 e depositata il 15 ottobre 2020 con la quale la Corte medesima accoglieva il ricorso per cassazione con il quale l'Azienda USL N. 10 Firenze (poi Azienda USL Toscana Centro) aveva impugnato la sentenza della Corte d'Appello di Firenze la quale, confermando la decisione resa dal Tribunale di Firenze, aveva accolto la domanda della Caradonna, la quale aveva subito una lesione midollare a seguito di un incidente stradale nel 2007, condannando l'Azienda USL predetta all'erogazione gratuita della terapia denominata RIC, altrimenti detta Dikul, da effettuarsi presso il Centro Giusti di Firenze, accoglimento motivato in relazione al mancato accertamento da parte della Corte territoriale del grado di maggiore efficacia della cura e dei requisiti dell'evidenza scientifica, dell'appropriatezza e dell'economicità rispetto alle prestazioni sanitarie già ricomprese nei LEA e disposte dal SSN, della cui prova era onerata l'istante; - che l'impugnazione è dalla Caradonna affidata ad un unico motivo cui resiste, con controricorso, l'Azienda USL Toscana Centro; - che la proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio non partecipata; che l'Azienda controricorrente ha poi depositato memoria;

CONSIDERATO - che, con l'unico motivo, la ricorrente, imputa a questa Corte l'essere incorsa nell'errore di fatto dato dalla mancata considerazione della documentazione contenuta nel primo ricorso ante causam ex art. 700 c.p.c. atta a dimostrare la piena scientificità della terapia riabilitativa RIC e tale da indurre a considerare frutto di un mero travisamento della realtà processuale la ritenuta mancanza delle evidenze scientifiche della maggiore validità della terapia medesima rispetto alla situazione della Caradonna; - che il prospettato errore di fatto legittimante la revocazione della sentenza ex art. 395, n. 4, c.p.c. in effetti non sussiste, derivando la pronunzia di questa Corte dalla ritenuta carenza dell'accertamento istruttorio, circoscritto alla considerazione dell'efficacia della cura rispetto alle condizioni personali della ricorrente e non esteso, in coerenza con i principi accolti da questa Corte, alla valutazione degli ulteriori requisiti legittimanti l'erogazione gratuita delle prestazioni sanitarie il cui onere probatorio è a carico della ricorrente; - che il ricorso va dunque dichiarato inammissibileLiu, 5130/...2C)20 - che le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 2.200,00 per compensi, oltre spese generali al 15% ed altri accessori di legge Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art.

13. Così deciso in Roma nella camera di consigli