Cassation court dismisses appeal claiming tax collection requires prior injunction order for social security contributions.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court rejected Pietro Bottini's appeal against the Milan Court of Appeal's confirmation of a tax assessment. Bottini argued that the collection of social security contributions required prior notification of an injunction order under specific laws. The court held that unlike administrative sanctions, the validity of social security collection does not depend on such prior acts. Consequently, the appeal was dismissed as the lower courts correctly applied the relevant procedural rules.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 18 e 35 della legge nr. 689 del 1981; Art. 17 della legge nr. 6 del 1981: In social security contribution collection proceedings, the validity of the collection act does not require the prior notification of an injunction order, distinguishing it from administrative sanction procedures.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
eguente ORDINANZA sul ricorso 28909-2020 proposto da: BOTTINI PIETRO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PAOLO EMILIO 57, presso lo studio dell'avvocato GIOVANNI LUIGI ALLIEGRO, che lo rappresenta e difende; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE 13756881002, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende , ope legis; - resistente - avverso la sentenza n. 226/2020 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 16/04/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 22/03/2022 dal Consigliere Relatore Dott. GABRIELLA MARCHESE. RILEVATO CHE:
1. il Tribunale di Busto Arsizio respingeva l'opposizione di Pietro Bottini avverso la cartella esattoriale notificata 1'8 marzo 2018 emessa da Inarcassa per omissioni contributive. Il Giudice rilevava il difetto di legittimazione passiva dell'Agenzia delle Entrate Riscossione. Assumeva la legittimazione dell'ente impositore;
2. la Corte di appello di Milano, con diversa motivazione, ha confermato la decisione di primo grado;
3. per quanto solo rileva in questa sede, la Corte territoriale, pur assumendo la legittimazione passiva dell'agente di riscossione, ha escluso vizi della cartella derivanti dall'omessa emanazione di atti prodromici, non richiedendosi, ai fini della valida emissione della stessa, né il previo avviso di accertamento ex art. 29 del D.L. nr. 78 del 2010 né l'ordinanza ingiunzione di cui agli artt. 18 e 35 della legge nr. 689 del 1981;
4. ha proposto ricorso per cassazione Pietro Bottini, articolando un unico motivo;
5. l'Agenzia delle Entrate Riscossioni ha depositato atto di costituzione al solo fine dell'eventuale partecipazione all'udienza di discussione;
6. la proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380 bis cod.proc.civ., è stata ritualmente notificata, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale non partecipata; CONSIDERATO CHE:
7. con l'unico motivo di ricorso, parte ricorrente deduce - ai sensi dell'art. 360 nr. 3 cod.proc.civ. - violazione e falsa applicazione degli artt. 18 e 35 della legge nr. 689 del 1981, in combinato disposto con l'art. 17 della legge nr. 6 del 1981, per avere la Ric. 2020 n. 28909 sez. ML - ud. 22-03-2022 -2- sentenza impugnata ritenuto non necessaria la previa notifica dell'ordinanza ingiunzione ai sensi delle richiamate disposizioni;
8. il motivo è infondato; 9. è orientamento di questa Corte che, nel procedimento di riscossione a mezzo ruolo dei contributi previdenziali, come regolato dal D.Lgs. n. 46 del 1999, artt. 24 e ss., in difetto di espresse previsioni normative che condizionino la validità della riscossione ad atti prodromici, a differenza di quanto avviene in materia di applicazione di sanzioni amministrative, non si applichi la procedura di cui alla legge nr. 689 del 1981 Corte (in tal senso, in ultimo, Cass.nr. 183 del 2022);
10. al citato precedente e alle argomentazioni che lo sorreggono, cui integralmente si rinvia anche ai sensi degli artt. 132 cod.proc.civ. e 118 disp. att. cod.proc.civ., va data continuità in questa sede, con conseguente rigetto del ricorso;
11. nulla per le spese, in difetto di attività difensiva dell'Agenzia intimata;
12. sussistono, invece, i presupposti processuali per il pagamento, da parte del ricorrente, del doppio contributo, ove dovuto; PQM La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso in Roma