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Ordinanza Interlocutoria — n. 24601/2022 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza Interlocutoria — n. 24601/2022 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 24601/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 16807-2020 proposto da: BARDI ARLETTE, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA APPIA NUOVA, 59, presso lo studio dell'avvocato ROBERTA BRANNETTI, rappresentato e difeso dagli avvocati PIERPAOLO ZAMBELLA, RAFFAELLA PONARI DESLARZES; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE 13756881002; - intimata - con tr0 INPS - ISTITUTO NAZIONALE della PREVIDENZA SOCIALE , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso lo studio dell'avvocato LELIO MARITATO, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati ANTONINO SGROI, CARLA D'ALOISIO, EMANUELE DE ROSE, ANTONIETTA CORETTI; - resistente - avverso la sentenza n. 387/2019 della CORTE D'APPELLO di GENOVA, depositata il 22/10/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/04/2022 dal Consigliere Relatore Dott.

Regesto Legislator

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art. 380-bis cod. proc. civ, art. 113 c.p, art. 24 Cost; Ordinanza Interlocutoria — n. 24601/2022 — snciv · Corte di Cassazione: 387/2019 della CORTE D'APPELLO di GENOVA, depositata il 22/10/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/04/2022 dal Consigliere Relatore Dott.

Parole chiave

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contributi di previdenza impagati retroattività della rendita d'invalidità rimborso dei contributi diritti a pensione deduzione dei contributi di mantenimento finanziamento della previdenza professionale

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis cod. proc. civ
615 e 617 c.p.c.; - che, per la cassazione di tale decisione ricorre la Bardi, affidando l'impugnazione ad un unico motivo, in relazione alla quale nessuno degli intimati ha svolto alcuna attività difensiva; - che la proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380-bis cod.
art. 113 c.p
CONSIDERATO - che, con l'unico motivo, il ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione dell'art. 113 c.p.c., della legge n.
art. 24 Cost
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Testo completo

la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 16807-2020 proposto da: BARDI ARLETTE, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA APPIA NUOVA, 59, presso lo studio dell'avvocato ROBERTA BRANNETTI, rappresentato e difeso dagli avvocati PIERPAOLO ZAMBELLA, RAFFAELLA PONARI DESLARZES; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE 13756881002; - intimata - con tr0 INPS - ISTITUTO NAZIONALE della PREVIDENZA SOCIALE , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso lo studio dell'avvocato LELIO MARITATO, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati ANTONINO SGROI, CARLA D'ALOISIO, EMANUELE DE ROSE, ANTONIETTA CORETTI; - resistente - avverso la sentenza n. 387/2019 della CORTE D'APPELLO di GENOVA, depositata il 22/10/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/04/2022 dal Consigliere Relatore Dott.

NICOLA DE MARINIS. Ric. 2020 n. 16807 sez. ML - ud. 13-04-2022 -2- RILEVATO - che, con sentenza del 22 ottobre 2019, la Corte d'Appello di Genova, in riforma della decisione resa dal Tribunale di La Spezia, dichiarava inammissibile il ricorso in opposizione proposto da Arlette Bardi nei confronti dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione e dell'INPS in proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.p.A. avverso estratto di ruolo relativo a diverse cartelle esattoriali emesse per il pagamento di contributi omessi negli anni dal 2008 al 2010, debito peraltro estinto per intervenuta prescrizione quinquennale; che la decisione della Corte territoriale discende dall'aver questa ritenuto regolarizzato il difetto originario di rappresentanza processuale per essersi costituita in giudizio per l'Agenzia delle Entrate-Riscossione l'Avvocatura dello Stato in luogo dell'avvocato del libero foro cui era stato originariamente conferito il mandato ma inammissibile per difetto di interesse ad agire l'impugnazione dell'estratto di ruolo, stante la regolare notifica dell'atto impositivo, in assenza del compimento di atti esecutivi che possono essere impugnati ex artt. 615 e 617 c.p.c.; - che, per la cassazione di tale decisione ricorre la Bardi, affidando l'impugnazione ad un unico motivo, in relazione alla quale nessuno degli intimati ha svolto alcuna attività difensiva; - che la proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio non partecipata; - che la ricorrente ha poi presentato memoria;

CONSIDERATO - che, con l'unico motivo, il ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione dell'art. 113 c.p.c., della legge n. 335/1995 e dell'art. 24 Cost., lamenta la non conformità a diritto della pronunzia della Corte territoriale dichiarativa dell'inammissibilità per difetto di interesse del ricorso in opposizione avverso l'estratto di ruolo, assumendo costituire un limite alla tutela giurisdizionale il qualificare come condizione di procedibilità la richiesta di sgravio; che il motivo sollevato dalla ricorrente pone la questione della configurabilità, in relazione all'inripugnazione dell'estratto di ruolo relativo a cartelle esattoriali recanti crediti previdenziali regolarmente notificate, dell'interesse ad agire quale condizione dell'azione, anche tenuto conto dell'interpretazione intesa a riguardare quale norma di interpretazione autentica, avente perciò efficacia retroattiva, la disposizione introdotta dall'art. 3- bis del d.l. n. 146/2021 conv. in I. n. 215/2021 volta a sancire la non impugnabilità dell'estratto di ruolo, questione di recente fatta oggetto di un'ordinanza, la n. 4526 del 2022, di rimessione al Primo Presidente per le sue determinazioni in ordine all'eventuale assegnazione alle sezioni unite perché pronunzi a riguardo; che, pertanto, questo Collegio, non ritenendo sussistere i presupposti per la trattazione della causa in sede camerale, ne rimette la trattazione alla sezione semplice

P.Q.M.

La Corte, rilevato il difetto dei presupposti per la decisione della causa in sede camerale, ne rimette la trattazione alla sezione IV. Così deciso in Roma,