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Ordinanza Interlocutoria — n. 24600/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian court remits asbestos pension case to single section due to lack of nomofilactic value regarding prescription exceptions.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 24600/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court of Cassation dismissed the interlocutory appeal by remitting the case to a single section rather than deciding it in the chamber. The appellant argued that the lower court erred in characterizing the INPS's prescription defense as applying to pension installments rather than the contributory revaluation right for asbestos exposure. The court determined the issue lacked nomofilactic value because the lower court already admitted the prescription exception was raised regarding pension installments, making the legal question specific to the facts rather than general. Consequently, the chamber was not authorized to rule on the merits, and the case was sent to the single section for further proceedings.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis c.p.c.; Art. 416, 437 c.p.c.; The court lacks nomofilactic value when a lower court admits a prescription exception raised by the opposing party regarding a specific right, as the party bears the onus of alleging inactivity without needing to specify applicable norms, and the judge retains the power to apply different prescription terms officiously.

Parole chiave

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nomofilactic value prescription exception asbestos exposure contributory revaluation interlocutory order remittal to single section art. 380-bis c.p.c. esenzione dal pagamento dei contributi

Disposizioni normative citate

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Art. 13, comma 8, I. n. 257/1992
CONSIDERATO - che, con il primo motivo, il ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione dell'art. 13, comma 8, I.
Art. 2934 c.c.
Art. 91 c.p.c.
Art. 47 bis d.P.R. n. 639/1970
Art. 380-bis cod. proc. civ.
639/1970; - che, per la cassazione di tale decisione ricorre il Termini, affidando l'impugnazione a due motivi, cui resiste, con controricorso, l'INPS; - che la proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380-bis cod.
Art. 416 c.p.c.
Art. 437 c.p.c.
art. 47 bis d.P.R. n. 639/1970
art. 380-bis cod. proc. civ
639/1970; - che, per la cassazione di tale decisione ricorre il Termini, affidando l'impugnazione a due motivi, cui resiste, con controricorso, l'INPS; - che la proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380-bis cod.
art. 91 c.p

Giurisprudenza citata

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Cass., S.U., n. 10955/2002
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Sentenza — n. 27149/2024 — snciv
Italian Supreme Court allows asbestos pension claim by ruling prescription defense for one right does not bar another.
Ordinanza — n. 9006/2026 — snciv
Cassation court dismisses I.N.P.S. appeal, ruling prescription must be explicitly raised by the opposing party.
Ordinanza — n. 32872/2024 — snciv
Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to failure to identify specific omitted facts and lack of prejudice.
Ordinanza — n. 6815/2023 — snciv
Cassation court dismisses appeal regarding asbestos exposure pension revaluation decadenza applicability. The court rejects the claim that the statute of limitations applies only to pension rates, not the substantive right to revaluation. The court holds that the decadenza covers the entire revaluation right, not just prior rate differences. The court affirms the lower court's ruling based on established precedent. The court rejects the request for remittal to the Supreme Court. The court orders the appellant to pay the litigation costs. The court confirms the decadenza applies to the right itself. The court clarifies the distinction between revaluation and pension recalculation. The court maintains the existing jurisprudence on asbestos cases. The court dismisses the appeal on procedural and substantive grounds.
Ordinanza — n. 30154/2022 — snciv
Italian Supreme Court dismisses appeal on asbestos exposure retroactive pension adjustment prescription. The court rejects arguments regarding the start date of the ten-year limitation period.

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Testo completo

la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 15415-2020 proposto da: TERMINI SALVATORE, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GIANNETTO VALLt 93, presso lo studio dell'avvocato CARMELO FABRIZIO FERRARA, che lo rappresenta e difende; - ricorrente- contro INPS - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso lo studio dell'avvocato LUIGI CALIULO, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati SERGIO PREDEN, ANTONELLA PATTERI, LIDIA CARCAVALLO; - controricorrente- avverso la sentenza n. 494/2019 della CORTE D'APPELLO di CALTANISSETTA, depositata il 21/12/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/04/2022 dal Consigliere Relatore Dott.

NICOLA DE MARINIS. Ric. 2020 n. 15415 sez. ML - ud. 13-04-2022 -2- RILEVATO - che, con sentenza del 21 dicembre 2019, la Corte d'Appello di Caltanissetta confermava la decisione resa dal Tribunale di Gela e rigettava la domanda proposta Salvatore Termini nei confronti dell'INPS avente ad oggetto il riconoscimento della rivalutazione contributiva per esposizione all'amianto; - che la decisione della Corte territoriale discende dall'aver questa ritenuto il diritto prescritto per essere intervenuto il primo atto interruttivo ad oltre dieci anni dal pensionamento, dies a quo su cui il Termini non sollevava alcuna censura in sede di gravame, e risultare irrilevante l'essere l'eccezione di prescrizione sollevata in atti dall'INPS riferita non alla prescrizione del diritto bensì a quella dei ratei di pensione ai sensi dell'art. 47 bis d.P.R. n. 639/1970; - che, per la cassazione di tale decisione ricorre il Termini, affidando l'impugnazione a due motivi, cui resiste, con controricorso, l'INPS; - che la proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio non partecipata; - che il ricorrente ha poi presentato memoria;

CONSIDERATO - che, con il primo motivo, il ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione dell'art. 13, comma 8, I. n. 257/1992 e 2934 c.c., imputa alla Corte territoriale l'erronea qualificazione dell'eccezione di prescrizione sollevata dall'INPS per essere quell'eccezione riferita ai retei di pensione e non al diritto alla rivalutazione contributiva; - che, con il secondo motivo, il ricorrente deduce, in relazione alla ritenuta fondatezza del primo motivo, la violazione e falsa applicazione dell'art. 91 c.p.c. per aver la Corte territoriale disposto l'accollo al ricorrente medesimo delle spese di lite; che il primo motivo sollevato dal ricorrente pone la questione della rilevanza nella specie, in cui la stessa Corte territoriale ammette essere stata l'eccezione di prescrizione sollevata dall'INPS con riferimento ai ratei di pensione piuttosto che al diritto alla rivalutazione contributiva per esposizione all'amianto, oggetto del giudiziot, giurisprudenza di questa Corte (cfr.

Cass., S.U., n. 10955/2002), secondo cui la riserva alla parte di sollevare l'eccezione di prescrizione implica che ad essa sia fatto onere soltanto di allegare l'inerzia del titolare del diritto quale elemento costitutivo dell'eccezione stessa e di manifestare la volontà di profittare di quell'effetto, non anche quella di indicare direttamente o indirettamente (cioè attraverso specifica menzione della durata dell'inerzia) le norme applicabili al caso di specie, l'identificazione delle quali spetta al potere-dovere del giudice dovendosi pertanto escludere, da un lato, che incorra nelle preclusioni di cui agli artt. 416 e 437 c.p.c. la parte che, proposta originariamente un'eccezione di prescrizione quinquennale invochi nel successivo corso del giudizio la prescrizione ordinaria decennale o viceversa e dall'altro, che il giudice sia privato del potere officioso di applicazione (previa attivazione del contraddittorio sulla relativa questione) di una norma di previsione di un termine diverso, questione su cui questa Corte non risulta essersi pronunziata, di modo che la presente controversia assume valenza nomofilattica; che, pertanto, questo Collegio, non ritenendo sussistere i presupposti per la trattazione della causa in sede camerale ne rimette la trattazione alla sezione semplice

P.Q.M.

La Corte, rilevato il difetto dei presupposti per la decisione della causa in sede camerale, ne rimette la trattazione alla sezione IV. Così deciso in Roma