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Ordinanza — n. 24595/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows Region's appeal, ruling vehicle tax prescription starts next year, not tax due date.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24595/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation allowed the Region's appeal against the Regional Tax Commission's decision, which had declared the vehicle tax credit prescribed. The Commission had incorrectly assumed the three-year prescription period began after the tax payment deadline, whereas the law dictates it starts from the following year. Consequently, the Court quashed the lower court's judgment and rejected the taxpayer's initial claim, ordering the taxpayer to bear the litigation costs.

Regesto Legislator

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Art. 2 d.l. 6 gennaio 1986, n. 2; Art. 3 del d.l. 6 gennaio 1986, n. 2: The three-year prescription period for the public credit regarding vehicle circulation tax begins from the start of the year following the year in which the tax payment is due, not from the payment deadline itself.

Parole chiave

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vehicle circulation tax prescription period tax collection public credit Cassation appeal tardivo pagamento delle spese tassa di bollo non pagata dilazione di pagamento

Disposizioni normative citate

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Art. 2 del d.l. 6 gennaio 1986, n. 2
Art. 3 del d.l. 6 gennaio 1986, n. 2
Sulla proposta del relatore ai sensi dell'art. 380 bis cod.
Art. 5 del d.l. n. 953/1982
civ., la violazione e falsa applicazione dell'art. 5 del d.l. n. 953/1982, convertito dalla I.
Art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ.
Considerato che: Con unico mezzo la Regione Abruzzo denuncia, in relazione all'art. 360, comma 1, n.
Art. 384 cod. proc. civ.
Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ai sensi dell'art. 384 cod. proc. civ., la causa può essere decisa nel merito, con il rigetto del ricorso introduttivo della società contribuente.
art. 380 bis cod. proc. civ
Sulla proposta del relatore ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. civ.
art. 384 cod. proc. civ
Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ai sensi dell'art. 384 cod. proc. civ., la causa può essere decisa nel merito, con il rigetto del ricorso introduttivo della società contribuente.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 3048/2008
ha ritenuto che il suddetto termine triennale spirasse, per un pagamento scadente il 31 gennaio 1996, non già il 31 gennaio 1999, ma il 31 dicembre 1999)» (Cass. n. 3048/2008).
Cass. n. 10067/2014
13-04-2022 -3- tassa di circolazione dovuta per il 1983 con applicazione retroattiva» (Cass. n. 10067/2014).
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Testo completo

to la seguente ORDINANZA sul ricorso 13765-2020 proposto da: REGIONE ABRUZZO 80003170661, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro EDIL TERZIARIO SAS DEL DOTT CARLO RIDOLFI E C.; - intimata - avverso la sentenza n. 1003/2/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE dell'ABRUZZO, depositata il 10/12/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/04/2022 dal Consigliere Relatore Dott.

ANTONIO FRANCESCO ESPOSITO. Rilevato che: Con sentenza depositata il 10 dicembre 2019 la Commissione tributaria regionale dell'Abruzzo accoglieva l'appello proposto dalla Edil Terziario s.a.s. del dott. Carlo di Ridolfi e C. avverso la decisione della Commissione tributaria provinciale di L'Aquila che aveva respinto il ricorso proposto dalla società contribuente contro l'ingiunzione di pagamento emessa dalla Regione Abruzzo a seguito dell'omesso versamento della tassa automobilistica dovuta per l'anno 2011. Osservava la CTR che, in tema di tasse automobilistiche, il termine triennale di prescrizione concerne sia l'attività di accertamento che di riscossione.

Dalla data di notifica dell'atto interruttivo inizia a decorrere un nuovo termine triennale di prescrizione ai sensi degli artt. 2943 e 2945 cod. civ. Pertanto, la notifica dell'ingiunzione di pagamento (17 novembre 2017) era avvenuta quando ormai era decorso il nuovo termine di prescrizione triennale, dato che l'avviso di accertamento prodromico era stato notificato il 12 agosto 2014. Avverso la suddetta sentenza la Regione Abruzzo ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo. La società contribuente è rimasta intimata. Sulla proposta del relatore ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio camerale.

Considerato che: Con unico mezzo la Regione Abruzzo denuncia, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell'art. 5 del d.l. n. 953/1982, convertito dalla I. Ric. 2020 n. 13765 sez. MT - ud. 13-04-2022 -2- n. 53/1983, come modificato dall'art. 3 del d.l. n. 2/1986, convertito dalla I. n. 60/1986, per avere la CTR dichiarato la prescrizione del credito tributario sull'erroneo presupposto che l'ingiunzione di pagamento fosse stata notificata oltre il termine di prescrizione triennale vigente in tema di tasse automobilistiche.

Il ricorso è fondato. Secondo l'orientamento espresso da questa Corte «La prescrizione triennale del credito erariale avente ad oggetto il pagamento della tassa di circolazione dei veicoli inizia a decorrere non dalla scadenza del termine previsto per il pagamento della tassa, ma dall'inizio dell'anno successivo, in virtù della previsione di cui all'art. 2 del d.l. 6 gennaio 1986, n. 2 (convertito nella I. 7 marzo 1986, n. 60) (in applicazione di tale principio la S.C. ha ritenuto che il suddetto termine triennale spirasse, per un pagamento scadente il 31 gennaio 1996, non già il 31 gennaio 1999, ma il 31 dicembre 1999)» (Cass. n. 3048/2008).

Si è inoltre precisato che «La prescrizione triennale del credito erariale avente ad oggetto il pagamento della tassa di circolazione dei veicoli inizia a decorrere non dalla scadenza del termine sancito per tale pagamento, ma dall'inizio dell'anno successivo, in virtù della previsione di cui all'art. 3 del d.l. 6 gennaio 1986, n. 2 (convertito, con modificazioni, dalla legge 7 marzo 1986, n. 60), che non si è limitato a disporre in via generale l'allungamento del termine biennale originariamente previsto dalla previgente disciplina (art. 5, comma 31, del d.l. 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53), ma ha inteso assicurare in ogni caso la riscossione, entro il nuovo termine di tre anni, della Ric. 2020 n. 13765 sez.

MT - ud. 13-04-2022 -3- tassa di circolazione dovuta per il 1983 con applicazione retroattiva» (Cass. n. 10067/2014). Poiché, alla stregua del richiamato orientamento, il termine di prescrizione triennale inizia a decorrere dall'anno successivo a quello in cui è previsto il pagamento, nel caso di specie, in cui l'avviso di accertamento è stato notificato il 12 agosto 2014, il termine di prescrizione triennale viene a scadere il 31 dicembre 2017. L'ingiunzione di pagamento risulta notificata prima del decorso di tale termine (17 novembre 2017) e, pertanto, la CTR ha errato nel ritenere prescritto il credito tributario.

In conclusione, in accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata deve essere cassata. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ai sensi dell'art. 384 cod. proc. civ., la causa può essere decisa nel merito, con il rigetto del ricorso introduttivo della società contribuente. Le spese dei gradi di merito possono essere compensate tra le parti, mentre le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo della società contribuente. Compensa le spese dei gradi di merito e condanna la società contribuente al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in C 510,00 per com