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Ordinanza — n. 24594/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses tax appeal for lack of specific grounds and insufficient document reproduction.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24594/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the taxpayer's cassation appeal inadmissible due to a lack of specific grounds and insufficient reproduction of the challenged administrative act. The Regional Tax Commission had rejected the appeal as late, arguing the payment notice contained necessary procedural details, while the taxpayer claimed the notice failed to specify the competent authority and deadlines. The Court ruled that the appeal was not self-sufficient because the critical table detailing the appeal process was omitted from the reproduced text, preventing the Court from verifying the factual basis of the complaint.

Regesto Legislator

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Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.; Art. 366, comma 1, n. 3 c.p.c.: A cassation appeal must be self-sufficient and specific; failure to reproduce essential parts of the challenged act or clearly state the grounds renders it inadmissible.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility lack of specific grounds self-sufficiency requirement insufficient document reproduction tax administrative procedure procedural timeliness omission of essential table istanza di ricusazione tardiva

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Considerato che: Con unico mezzo il ricorrente denuncia, in relazione all'art. 360, comma 1, n.
Art. 366, comma 1, n. 3 c.p.c.
Si è inoltre precisato che «In tema di ricorso per cassazione, il principio di autosufficienza - prescritto, a pena di inammissibilità, dall'art. 366, comma 1, n.
Art. 21 d.lgs. n. 546/1992
Pertanto, posto che l'intimazione era stata notificata 1'8.11.2016 ed il ricorso introduttivo era stato proposto il 16.1.2017, quest'ultimo risultava tardivo non essendo stato rispettato il termine di cui all'art. 21 del d.lgs.
Art. 100 c.p.c.
Art. 7 e 17 I. n. 212/2000
art. 380 bis c.p
Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c.
artt. 19 d.lgs. n. 546/1992
13-04-2022 -2- applicazione degli artt. 19 d.lgs. n. 546/1992, 100 cod.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 14784 del 2015
13-04-2022 -3- corrisponde l'indiretta riproduzione» (Cass. n. 14784 del 2015; Cass.
Cass. n. 18679 del 2017
14784 del 2015; Cass. n. 18679 del 2017, in motivazione).
Cass. n. 24340 del 2018
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Testo completo

to la seguente ORDINANZA sul ricorso 12457-2020 proposto da: RICCI LIVIO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GIUSEPPE DI BARTOLO 22, presso lo studio dell'avvocato DANIELA CONTE, rappresentato e difeso dall'avvocato VINCENZO PUGLIESE; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. 06363391001), AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliate in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che le rappresenta e difende ope legis; - controricorrente - avverso la sentenza n. 4140/3/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della CALABRIA, depositata il 18/11/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/04/2022 dal Consigliere Relatore Dott.

ANTONIO FRANCESCO ESPOSITO. Rilevato che: Con sentenza depositata il 18 novembre 2019 la Commissione tributaria regionale della Calabria rigettava l'appello proposto da Livio Ricci avverso la decisione della Commissione tributaria provinciale di Vibo Valentia che aveva dichiarato inammissibile per tardività il ricorso proposto dal contribuente contro l'intimazione di pagamento notificata a seguito del mancato pagamento di alcune cartelle relative ad IVA e diritti camerali. Riteneva la CTR che - contrariamente all'assunto del contribuente - l'intimazione di pagamento conteneva l'indicazione delle modalità di proposizione del ricorso.

Pertanto, posto che l'intimazione era stata notificata 1'8.11.2016 ed il ricorso introduttivo era stato proposto il 16.1.2017, quest'ultimo risultava tardivo non essendo stato rispettato il termine di cui all'art. 21 del d.lgs. n. 546/1992. Avverso la suddetta pronuncia il contribuente ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un motivo. Resistono con controricorso l'Agenzia delle entrate e l'Agenzia delle entrate-Riscossione. La Camera di Commercio di Vibo Valentia è rimasta intimata. Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c. risulta regolarmente costituito il contraddittorio.

Considerato che: Con unico mezzo il ricorrente denuncia, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e/o falsa Ric. 2020 n. 12457 sez. MT - ud. 13-04-2022 -2- applicazione degli artt. 19 d.lgs. n. 546/1992, 100 cod. proc. civ., 7 e 17 I. n. 212/2000. Censura la sentenza impugnata per non avere considerato che nell'intimazione di pagamento non erano indicati la specifica autorità a cui far ricorso, il termine entro cui provvedervi, né le modalità e le forme dell'eventuale impugnazione. Il ricorso è inammissibile per difetto di autosufficienza e specificità.

Sostiene il ricorrente che, in relazione alla facoltà di impugnazione dell'atto, nell'intimazione di pagamento era riportata esclusivamente la seguente formula: «Lei può presentare ricorso solo in relazione a vizi propri di questo avviso, poiché per gli atti che lo precedono è prevista un'autonoma impugnabilità. I termini, le modalità e l'autorità competente (Commissioni Tributarie, Tribunali Amministrativi regionali, Autorità giudiziaria ordinaria) per il ricorso sono gli stessi previsti per i singoli atti indicati nella tabella riportata sopra».

Va rammentato che «il ricorso per cassazione - per il principio di autosufficienza - deve contenere in sé tutti gli elementi necessari a costituire le ragioni per cui si chiede la cassazione della sentenza di merito e, altresì, a permettere la valutazione della fondatezza di tali ragioni, senza la necessità di far rinvio ed accedere a fonti esterne allo stesso ricorso e, quindi, ad elementi o atti attinenti al pregresso giudizio di merito, sicché il ricorrente ha l'onere di indicarne specificamente, a pena di inammissibilità, oltre al luogo in cui ne è avvenuta la produzione, gli atti processuali ed i documenti su cui il ricorso è fondato mediante la riproduzione diretta del contenuto che sorregge la censura oppure attraverso la riproduzione indiretta di esso con specificazione della parte del documento cui Ric. 2020 n. 12457 sez.

MT - ud. 13-04-2022 -3- corrisponde l'indiretta riproduzione» (Cass. n. 14784 del 2015; Cass. n. 18679 del 2017, in motivazione). Si è inoltre precisato che «In tema di ricorso per cassazione, il principio di autosufficienza - prescritto, a pena di inammissibilità, dall'art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c. - è volto ad agevolare la comprensione dell'oggetto della pretesa e del tenore della sentenza impugnata, da evincersi unitamente ai motivi dell'impugnazione: ne deriva che il ricorrente ha l'onere di operare una chiara sintesi funzionale alla piena valutazione di detti motivi in base alla sola lettura del ricorso, al fine di consentire alla Corte di cassazione (che non è tenuta a ricercare gli atti o a stabilire essa stessa se ed in quali parti rilevino) di verificare se quanto lo stesso afferma trovi effettivo riscontro, anche sulla base degli atti o documenti prodotti sui quali il ricorso si fonda, la cui testuale riproduzione, in tutto o in parte, è invece richiesta quando la sentenza è censurata per non averne tenuto conto» (Cass. n. 24340 del 2018).

Orbene, lo stralcio dell'atto impugnato trascritto in ricorso non è sufficiente a porre questa Corte nella condizione di avere una completa cognizione della controversia e di cogliere appieno la portata della censura rivolta alla sentenza impugnata. Difatti, pur essendo contenuto in tale stralcio l'espresso riferimento al fatto che «I termini, le modalità e l'autorità competente (Commissioni Tributarie, Tribunali Amministrativi regionali, Autorità giudiziaria ordinaria) per il ricorso sono gli stessi previsti per í singoli atti indicati nella tabella riportata sopra», nel ricorso non è riprodotta la suddetta tabella, precludendo così al Collegio di verificare se in essa siano riportati gli elementi necessari a rendere edotto il contribuente del termine per l'impugnazione e dell'autorità a cui è possibile ricorrere.

Inoltre, a fronte dell'affermazione della CTR secondo cui Ric. 2020 n. 12457 sez. MT - ud. 13-04-2022 -4- l'intimazione di pagamento conteneva l'indicazione delle modalità di presentazione del ricorso, l'odierno ricorrente avrebbe dovuto, al fine di dimostrare che tale affermazione contrastava con il contenuto dell'atto impugnato, trascriverlo nella sua integralità ovvero allegarlo al ricorso. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Le spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

Non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio nei confronti della Camera di Commercio di Vibo Valentia, rimasta intimata.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore delle controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in C 2.300,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per