Court rejects suspension request citing continuity between first instance and appellate court proceedings under Article 39 CPC.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation dismissed Fino 1 Securitisation's appeal against a Rome Tribunal order suspending proceedings due to a pending appellate case. The appellant argued that continuity rules should not apply because the Tribunal and Court of Appeal are distinct judicial bodies, yet the Court affirmed that Article 39 CPC explicitly governs cases before different judges. Consequently, the Court held that the clear interdependence and opposing claims between the two lawsuits justified suspending the current trial until the appellate judgment becomes final.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 39 c.p.c.; Art. 295 c.p.c.: When a case is pending before a different judge than the one hearing the first instance, continuity rules apply, requiring suspension of the first trial to coordinate with the appellate decision.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.19509/2021 R.G. proposto da : FINO 1 SECURITISATION SRL, elettivamente domiciliato in ROMA V.DEI PONTEFICI 3, presso lo studio dell’avvocato GIULIANI MARCO (GLNMRC63S13H501W) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato SINISI LUIGI (SNSLGU65P24G942X) -ricorrente- contro SOLGENIA SRL IN LIQUIDAZIONE, elettivamente domiciliato in ROMA P.ZA DELL'OROLOGIO 7, presso lo studio dell’avvocato PAZZAGLIA STEFANIA (PZZSFN70D63A662C) rappresentato e difeso dagli avvocati ZAGANELLI DAVID (ZGNDVD70C11C745U), RIMATORI GIACOMO (RMTGCM81E11D653N) -controricorrente- avverso ORDINANZA di TRIBUNALE ROMA n. 14481/2019 depositata il 10/06/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 03/02/2022 dal Consigliere MAURO DI MARZIO. RILEVATO CHE 1. ― Fino 1 Securitisation S.r.l. e per essa doValue S.p.a. ricorre con regolamento di competenza, nei confronti di Solgenia S.r.l. in liquidazione, contro l’ordinanza del 10 giugno 2021 con cui il Tribunale di Roma ha disposto la sospensione ex articolo 295 c.p.c. del giudizio ivi introdotto dall’odierna ricorrente in ragione della pendenza dinanzi alla Corte d’appello di Roma del giudizio di appello avverso sentenza resa dallo stesso Tribunale in un diverso giudizio introdotto da Solgenia S.r.l. nei confronti di Unicredit S.p.A., con l’intervento di Fino 1 Securitisation S.l.l.. 2.
― Secondo la ricorrente la sospensione sarebbe stata disposta in violazione dell’articolo 39 c.p.c., applicato dal Tribunale nell’ordinanza di sospensione, dal momento che:
a) Tribunale e Corte d’appello costituirebbero articolazione dal medesimo ufficio giudiziario, con conseguente applicabilità della disciplina non già della continenza, bensì della riunione;
b) essa ricorrente sarebbe estranea al giudizio introdotto da Solgenia S.r.l., nel quale era intervenuta soltanto ad adiuvandum, senza che l’originaria attrice proponesse nei suoi confronti alcuna domanda. 3. ― Solgenia S.r.l. in liquidazione resiste con controricorso. 4. ― Il Procuratore generale ha concluso p er il rigetto del ricorso. 5. ― Vi sono memorie. RITENUTO CHE 6. ― Il ricorso va respinto. La premessa da cui muove la ricorrente, e cioè che la sussistenza del rapporto di continenza tra l’uno e l’altro giudizio dovrebbe essere esclusa per il fatto che il Tribunale di Roma e la Corte d’appello di Roma non sarebbero uffici giudiziari diversi tra loro, non è condivisibile: l’articolo 39 c.p.c. disciplina la continenza per l’ipotesi che una stessa causa sia «proposta davanti ai giudici diversi», e non ha bisogno di essere evidenziato che la Corte d’appello è un giudice diverso rispetto al Tribunale, ed è per questo che l’impugnazione avverso le sentenze del Tribunale si propone alla Corte d’appello, ai sensi dell’articolo 341 c.p.c.: proprio perché quest’ultima è un giudice diverso dal Tribunale.
Per il resto il Tribunale ha correttamente osservato che «tra il presente giudizio di opposizione e il giudizio attualmente pendente in fase di appello sussiste un evidente rapporto di continenza desumibile dal fatto che le due cause sono caratterizzate non soltanto da identità di soggetti, ma anche da un chiaro rapporto di interdipendenza derivante dalle contrapposte e speculari domande svolte dalle parti con riferimento ai medesimi rapporti contrattuali»: detto in breve, l’una società ha agito nei confronti della banca ai fini dell’accertamento negativo di un credito e conseguente ripetizione di indebito, con l’intervento della cessionaria del medesimo; la banca ha agito prima in monitorio, e poi in sede di opposizione, per la realizzazione del credito, se del caso a titolo di ingiustificato arricchimento.
Il che giustifica l’applicazione del ribadito principio secondo cui «la continenza di cause ricorre non solo quando due cause siano caratterizzate da identità di soggetti (identità non esclusa, peraltro, dalla circostanza che in uno dei due giudizi sia presente anche un soggetto diverso) e di titolo e da una differenza quantitativa dell'oggetto, ma anche quando fra le cause sussista un rapporto di interdipendenza, come nel caso in cui sono prospettate, con riferimento ad un unico rapporto negoziale, domande contrapposte o in relazione di alternatività e caratterizzate da una coincidenza soltanto parziale delle causae petendi, nonché quando le questioni dedotte con la domanda anteriormente proposta costituiscano il necessario presupposto (alla stregua della sussistenza di un nesso di pregiudizialità logico-giuridica) per la definizione del giudizio successivo, come nell'ipotesi in cui le contrapposte domande concernano il riconoscimento e la tutela di diritti derivanti dallo stesso rapporto e il loro esito dipenda dalla soluzione di una o più questioni comuni» (Cass., Sez.Un., 1° ottobre 2007, n. 20596;
Cass. 3 agosto 2017, n. 19460). Ciò detto va rammentato che, nell’ipotesi di continenza fra un giudizio in grado di appello ed altro in primo grado, non può realizzarsi la rimessione della seconda causa al giudice dell’impugnazione della decisione sulla prima, ai sensi dell'art. 39, comma 2, c.p.c. per il diverso grado incui risultano pendenti (Cass.n. 5455 del 2014). Ne consegue che l’esigenza di coordinamento sottesa alla disciplina dell'art. 39, comma 2, c.p.c., comma 2, dev'essere assicurata mediante l’art. 295 c.p.c., cioè per il tramite della sospensione della causa che avrebbe dovuto subite l'attrazione all'altra se avesse potuto operare detta disciplina, in attesa della definizione con sentenza passata in giudicato della causa che avrebbe esercitato l’attrazione (Cass. n. 26835 del 2017;
Cass. n. 10439 del 2020). 7. ― Spese al definitivo. Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato se dovuto. PER QUESTI MOTIVI rigetta il ricorso, spese al definitivo. Ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater , dichiara che sussistono i presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unif