Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 24472/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses INPS appeal, ruling low income does not prove occasional work for mandatory INPS registration.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24472/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court rejected the INPS's appeal against a lower court decision that found Laura Castaldo not liable for INPS contributions. The INPS argued that Castaldo's low 2010 income proved her legal work was occasional, but the court held that habitual work is a prerequisite for mandatory registration regardless of income level. Consequently, the court ruled that low income only exempts professionals from contributions if their work is already deemed occasional, rather than serving as proof of occasional status itself.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 2, commi 26-31, I. n. 335/1995; Art. 44, comma 2, d.l. n. 269/2003: Low annual income does not automatically establish the occasional nature of a professional's activity; habitual work remains the prerequisite for mandatory INPS registration, and low income merely exempts such professionals from contributions if the activity is already classified as occasional.

Parole chiave

Generato dall'IA
INPS mandatory registration occasional professional activity habitual work requirement low income threshold legal profession contributions contributi di previdenza professionale categoria contributiva deduzione dei contributi di mantenimento

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 2, commi 26-31, I. n. 335/1995
Art. 18, commi 1 e 2, d.l. n. 98/2011 conv. in I. n. 111/2011
Cass. 18 febbraio 2021, n.
Art. 44, comma 2, d.l. n. 269/2003
276/2003 lamenta la non conformità a diritto dell'orientamento accolto dalla Corte territoriale per cui alla produzione di un reddito inferiore al limite di cui al richiamato art. 44, comma 2, d.l.
Art. 53 d.P.R. n. 917/1986
Art. 10,11 e 22, I. n. 576/1980
Art. 44, co. 2, d.l. 269/2003
276/2003 lamenta la non conformità a diritto dell'orientamento accolto dalla Corte territoriale per cui alla produzione di un reddito inferiore al limite di cui al richiamato art. 44, comma 2, d.l.
Art. 61, comma 3, d.lgs. n. 276/2003
art. 380 bis c.p

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. 18 febbraio 2021, n. 4419
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 15082-2020 proposto da: INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'AVVOCATURA CENTRALE DELL'ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONIETTA CORETTI, CARLA D'ALOISIO, EMANUELE DE ROSE, LELIO MARITATO, ANTONINO SGROI; - ricorrente - Contro CASTALDO LAURA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA SILVESTRI, 195, presso lo studio dell'avvocato GENNARO IMPARATO, rappresentata e difesa dall'avvocato ANIELLO CIRILLO; - controricorrente - avverso la sentenza n. 4768/2019 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 15/10/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 24/02/2022 dal Consigliere Relatore Dott.

NICOLA DE MARINIS. Ric. 2020 n. 15082 sez. ML ud. 24-02-2022 -2- RILEVATO che con sentenza del 15 ottobre 2019, la Corte d'Appello di Napoli confermava la decisione del Tribunale di Napoli e accoglieva la domanda proposta da Laura Castaldo nei confronti dell'INPS, avente ad oggetto l'accertamento negativo del credito vantato dall'Istituto a titolo di contributi dovuti per l'anno 2010 alla gestione separata di cui all'art. 2, co. 26, I. n. 335/1995 in relazione all'esercizio della professione di (praticante) avvocato iscritto al relativo Albo; che la decisione della Corte territoriale discende dall'aver questa ritenuto insussistente il credito dell'Istituto per essere risultata nella specie incontestata la circostanza per c:ui il reddito prodotto a seguito dell'esercizio dell'attività professionale di avvocato per l'anno 2010 da parte della Parisi era inferiore ad euro 5.000,00, importo assunto dalla Corte medesima come soglia superata la quale soltanto i professionisti iscritti obbligatoriamente in albi sono tenuti all'iscrizione alla gestione separata INPS ove non iscritti alle Casse autonome ed obbligati al pagamento del contributo soggettivo sempre che, come nella specie, difetti la prova da parte dell'Istituto del fatto che l'attività sia stata svolta in modo non occasionale, di cui, per converso, può assurgere a prova contraria l'esiguità del reddito annuale conseguito; che per la cassazione di tale decisione ricorre l'INPS, affidando l'impugnazione ad un unico motivo, cui resiste, con controricorso, la Castaldo; che la proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c., è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio non partecipata;

CONSIDERATO che, con l'unico motivo, l'Istituto ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione degli artt. 2, commi 26-31, I. n. 335/1995, 18, commi 1 e 2, d.l. n. 98/2011 conv. in I. n. 111/2011, 53 d.P.R. n. 917/1986, modificato dai d.lgs. n. 344/2003, 10,11 e 22, I. n. 576/1980, 44, co. 2, d.l. 269/2003, conv. in I. n. 326/2003 e 61, comma 3, d.lgs. n. 276/2003 lamenta la non conformità a diritto dell'orientamento accolto dalla Corte territoriale per cui alla produzione di un reddito inferiore al limite di cui al richiamato art. 44, comma 2, d.l. n. 269/2003 corrisponderebbe il carattere occasionale dell'attività professionale svolta, quando viceversa l'abitualità della stessa è requisito immanente laddove il professionista risulti iscritto al relativo albo professionale; che il motivo deve ritenersi infondato, atteso che la sentenza impugnata lungi dall'aver, come sostenuto dall'Istituto ricorrente, assunto in sé la produzione da parte del professionista di un reddito annuo inferiore a euro 5.000,00 quale indice della non ricorrenza nella specie del requisito dell'abitualità, situazione che esclude l'insorgere in capo al professionista dell'obbligo della contribuzione alla Gestione separata presso l'INPS ma, al contrario, avendo avuto riguardo all'accertamento del predetto requisito, approdando al convincimento dell'assenza di prova del medes imo da parte dell'Istituto cui incombe l'onere relativo, si rivela conforme all'orientamento accolto da questa Corte (cfr.

Cass. 18 febbraio 2021, n. 4419), che, ritenendo l'esenzione dall'obbligo contributivo subordinata al ricorrere di tale requisito ne richiede l'apprezzamento nella sua dimensione di scelta ex ante del libero professionista, coerentemente con la disciplina propria delle gestioni dei lavoratori autonomi e non invece come conseguenza ex post desumibile dall'ammontare di reddito prodotto, venendosi in tal modo ad ancorare il requisito dell'iscrizione alla Gestione separata alla produzione di un reddito superiore alla soglia di cui all'art. 44, d.l. n. 269/2003, che, invece, rileva ai fini dell'assoggettamento a contribuzione di attività professionali svolte in forma occasionale; che, pertanto, il ricorso va rigettato; che le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo;

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 3.000,00 per compensi, oltre spese generali al 15% ed altri accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stess