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Ordinanza Interlocutoria — n. 24469/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court remands case to Fifth Section regarding revocation of administrative court judgment on appeal notification. Cogepa SRL vs. Abruzzo Regional Tax Commission. Cogepa SRL vs. Comune di L'Aquila.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 24469/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court dismissed the appeal against the Regional Tax Commission's rejection of Cogepa SRL's revocation request, ordering the case remanded to the Fifth Section. Cogepa argued that a newly discovered protocol number on an appeal document proved valid service, while the Commission claimed the document lacked a signature and that waiting 17 years constituted negligence. The Court found no grounds to revoke the lower decision under Article 375 of the Civil Procedure Code, noting the absence of a general revocation statute and the lack of decisive signature evidence.

Regesto Legislator

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Art. 395, comma 1, n.3 c.p.c.; Art. 375 c.p.c.: The Court of Cassation holds that a general statute of limitations for revocation does not exist, and a document lacking the signature of the official receiving the appeal is not decisive for proving valid notification, requiring remand for further examination.

Parole chiave

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revocation of judgment notification of appeal negligence in litigation access to documents administrative procedure protocol number Cassation remand riapertura della pratica

Disposizioni normative citate

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Art. 395, comma 1, n.3 c.p.c.
Art. 375 c.p.c.
in ordine al secondo motivo di ricorso, con cui viene sollevata la questione logicamente preordinata rispetto a quella sollevata con il primo motivo e potenzialmente assorbente, questo Collegio non gi ravvisa i presupposti di cui all'art. 375 c.p.c.;
Art. 64 d.lgs. 546/92
Art. 16, comma 3, 20 e 53 del d.lgs. 546/92
Art. 210 c.p.c.
art. 210 c.p
art. 375 c.p
in ordine al secondo motivo di ricorso, con cui viene sollevata la questione logicamente preordinata rispetto a quella sollevata con il primo motivo e potenzialmente assorbente, questo Collegio non gi ravvisa i presupposti di cui all'art. 375 c.p.c.;

Giurisprudenza citata

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Sentenza n. 239/2003 della CTR dell'Abruzzo
Sentenza n. 22576/2004 della Corte di Cassazione
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Testo completo

la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 352-2021 proposto da: COGEPA SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA RUGGERO FAURO 102, presso lo studio dell'avvocato ITALO ROMAGNOLI, che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro COMUNE di L'AQUILA; - intimato - avverso la sentenza n. 275/1/2020 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di ABRUZZO, depositata il 12/06/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 24/05/2022 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO MONDINI. Ric. 2021 n. 00352 sez. MT - ud. 24-05-2022 -2- Premesso che:

1. la CTR dell'Abruzzo, con sentenza 239/2003, dichiarava inammissibile l'appello proposto della srl Cogepa contro la decisione della CTP dell'Aquila n.11 del 13 febbraio 2002, in causa su avviso di accertamento Ici del 1999 emesso dal Comune dell'Aquila, per non essere stata depositata la copia notificata dell'atto di appello;

2. questa Corte, con sentenza 22576/2004, rigettava il ricorso della società con sul rilievo che la notifica dell'appello doveva ritenersi inesistente in quanto "non vi è traccia sulla copia dell'atto d'appello depositata dal ricorrente della sottoscrizione di un qualsivoglia impiegato del Comune dell'Aquila, non essendo sufficiente, perché si possano ritenere completate le modalità di notifica, la dicitura a timbro "Comune dell'Aquila- Segreteria Generale - Visto arrivare 17 maggio 2002", poiché tale timbro potrebbe non essere stato apposto dall'impiegato "addetto", non essendovi modo di individuarlo";

3. il 10 ottobre 2019, la società richiedeva al Comune dell'Aquila di accedere all'originale dell'atto di appello contro la ricordata sentenza della CTP dell'Aquila n.11 del 13 febbraio 2002 e il Comune rilasciava l'atto richiesto;

4. a questo punto la società presentava alla CTR dell'Abruzzo ricorso ai sensi dell'art. 395, comma 1, n.3 c.p.c., per la revocazione della sentenza della CTR dell'Abruzzo n.236/2003 deducendo di avere scoperto, a seguito della ridetto accesso, un nuovo documento costituito dalla prima pagina dell'atto di appello rilasciato dal Comune sulla quale, oltre alle dicitura a timbro "Comune dell'Aquila- Segreteria Generale - Visto arrivare 17 maggio 2002", vi era anche l'indicazione -decisiva perché idonea a dimostrare la regolare consegna dell'atto di appello- del numero di protocollo generale;

5. con la sentenza in epigrafe la CTR dell'Abruzzo rigettava il ricorso per revocazione sul duplice rilievo per cui, da un lato, la ricorrente avrebbe potuto accedere al ricordato atto di appello fino dal 2002 "sicché avere atteso 17 anni prima di presentare richiesta di accesso agli atti comporta inequivocabilmente una colpa con esclusione sia della forza maggiore che del fatto dell'avversario" e, dall'altro lato, il documento non era decisivo in quanto recante il numero di protocollo del Comune ma non l'indicazione e la firma -queste sì decisive- di un un impiegato comunale addetto a ricevere l'atto;

6. la società ricorre per la cassazione della sentenza in epigrafe con due motivi.

7. il Comune dell'Aquila è rimasto intimato; considerato che:

1. con il primo motivo di ricorso viene lamentata la violazione degli artt.64 d.lgs. 546/92, 395, comma 1, n.3, e 396 c.p.c.. Sostiene la ricorrente che l'affermazione della CTR qui riportata al punto 5 della superiore premessa è errata sia "perché presuppone l'esistenza di un termine generale di prescrizione per la revocazione che invece l'ordinamento non prevede, sia perché sembra ignorare che la colpevole negligenza che esclude la forza maggiore riguarda la produzione in giudizio di un documento che consente l'impugnazione per revocazione, quindi il tempo anteriore all'emanazione della sentenza e sempre che questa non sia più impugnabile, sia perché il fatto che la Cogepa dopo l'emanazione della sentenza non abbia richiesto immediatamente l'accesso gli atti non può in ogni caso considerarsi negligente sia infine perché l'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. riguarda fattispecie non riconducibili a quella di che trattasi e comunque la richiesta era preclusa perché l'inesistenza della notifica di appello era stata rilevata d'ufficio in sentenza";

2. con il secondo motivo di ricorso viene lamentata la violazione degli artt.16, comma 3, 20 e 53 del d.lgs. 546/92. Sostiene la ricorrente che la CTR ha errato nel ritenere i documenti prodotti non decisivi perché privi dell'indicazione dell'impiegato comunale che aveva ricevuto l'atto e della sottoscrizione del medesimo impiegato laddove invece sarebbe stato corretto ritenere il contrario in ragione della indicazione su quei documenti della data e del numero di protocollo apposti dal Comune;

3. in ordine al secondo motivo di ricorso, con cui viene sollevata la questione logicamente preordinata rispetto a quella sollevata con il primo motivo e potenzialmente assorbente, questo Collegio non gi ravvisa i presupposti di cui all'art. 375 c.p.c.;

2. occorre pertanto trasmettere il fascicolo alla Sezione quinta; pqm (,9 , dispone la trasmissione del fascicolo alla Sezione quinta. U rilkin5‘C Così deciso in Roma ne