Italian Court remands tax appeal case regarding Onlus dissolution to ordinary section for public hearing.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation dismissed the immediate decision to rule on the tax appeal regarding the dissolution of an Onlus foundation. The Regional Tax Commission had accepted the tax authority's appeal, arguing that the foundation's original statute lacked required social solidarity features and that subsequent statutory amendments could not cure this initial defect. Consequently, the Court declared the case not immediately decidable and remitted it to the ordinary section for a public hearing.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 10, comma 1, lett. a) d.lgs. n. 460/97; Art. 380 bis c.p.c.: The Court of Cassation may remand a case to the ordinary section for public hearing when the facts or legal issues require further examination beyond immediate evidentiary clarity.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA Sul ricorso iscritto al numero 28579 del ruolo generale dell'anno 2020, proposto Da "Fondazione Lo Trovato Onlus", in persona del Presidente p.t., rappresentata e difesa, giusta procura speciale su foglio separato allegato in calce al ricorso dall'Avv. Germano Garao, elettivamente domiciliato presso l'indirizzo di posta elettronica (PEC) gegarao@pec.ordineavvocaticatania .it; -ricorrente - Contro Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende; controricorrente- per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia n. 3015/09/2020, depositata in data 8 giugno 2020.
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24 maggio 2022 dal Relatore Cons. Maria Giulia Putaturo Donati Viscido di Nocera. RILEVATO CHE - la "Fondazione Lo Trovato Onlus", m persona del Presidente p.t., propone ricorso, affidato a due motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione Tributaria Regionale della Sicilia aveva accolto l'appello dell'Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, avverso la sentenza n. 6100/07/2014 della Commissione Tributaria Provinciale di Palermo di accoglimento del ricorso proposto dalla contribuente avverso il provvedimento di cancellazione della Fondazione dall'anagrafe delle Onlus notificato in data 15 luglio 2010; - la CTR, per quanto di interesse, ha osservato che la mancanza ab origine nello statuto della Fondazione del requisito dell'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale e del divieto di svolgere attività diverse da quelle menzionate all'art. 10, comma 1, lett.
a) del d.lgs. n. 460/97, ad eccezione di quelle direttamente connesse, non poteva essere sanata in forza dell'intervenuta integrazione dello statuto secondo le prescrizioni richieste operata nelle more dalla Fondazione contribuente, giusto atto registrato il 12.2.2010; -l'Agenzia delle entrate resiste con controricorso; -sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ., risulta regolarmente costituito il contraddittorio; -la ricorrente ha depositato memoria; CONSIDERATO CHE rilevato che la causa non è di immediata evidenza decisoria;
P.Q.M.
La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo per la trasmissione alla sezione ordinaria per la trattazione in pubblica udienza. Così deciso in Roma nella came