Cassation court dismisses appeal for inadmissibility as lower court ruled on merits, not procedural grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the Court of Appeal addressed the substantive merits of the employment claim rather than procedural grounds. The lower court rejected the claim due to a lack of specific details regarding the plaintiff's duties and insufficient evidence of supervisory authority. The court ruled that the appellant's argument conflated a procedural objection with a substantive evaluation, rendering the appeal inconsistent with the ratio decidendi of the lower judgment.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360 n. 3 c.p.c.; Art. 380-bis c.p.c.: An appeal based on a procedural ground is inadmissible if the lower court's decision was founded on a substantive evaluation of the merits, as the reasoning is incoherent with the procedural objection raised.
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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 9911/2021 proposto da: SCEPPACERQUA CARMELA, rappresentata e difesa dall’avv. TERESA SANTULLI, presso il cui studio in Roma, viale delle Milizie 18 è elettivamente domiciliata; -ricorrente – contro AZIENDA SPECIALE REGIONALE MOLISE ACQUE, rappresentata e difesa dall’Avv. GIANLUCA PESCOLLA domiciliato in Roma, Piazza Cavour , presso la Cancelleria della Corte di Cassazione; -controricorrente - avverso la sentenza n. 88/2020 della CORTE D'APPELLO DI CAMPOBASSO, depositata il 21.10.2020, NRG 212/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 31/3/2022 dal Consigliere Relatore Dott.
ROBERTO BELLE'. RILEVATO CHE 1. Carmela Sceppacerqua ha agito nei confronti dell’Azienda Speciale Regionale Molise Acque esponendo di essere moglie di un dipendente di essa, turnista presso la diga del Liscione e che alla famiglia era stata data in uso, anche per le difficoltà in cui si trovava conseguenti al terremoto del 2002, la casa cantoniera, con affidamento al dipendente della sorveglianza della sicurezza degli impianti;
2. la ricorrente, sul presupposto che, quando il marito era assente per il lavoro in turni, la custodia fosse da lei esercitata, ha agito per ottenere il riconoscimento dell’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato anche in capo ad essa e per il pagamento delle competenze dovute;
3. la domanda è stata rigettata dal Tribunale di Larino, con pronuncia poi confermata dalla Corte d’Appello di Campobasso;
4. la Corte d‘Appello evidenziava la mancanza di specificità delle allegazioni in merito alle mansioni svolte, per mancanza dell’indicazione su «in cosa» esse fossero consistite e per mancanza di allegazioni in ordine all’esercizio di eterodirezione nei suoi confronti;
5. la Corte di merito riteneva altresì l’inammissibilità delle prove testimoniali, in quanto non incentrate sui profili decisivi della predetta eterodirezione e sulle mansioni svolte e argomentava sull’insufficienza probatoria dei vari documenti prodotti;
6. Carmela Sceppacerqua ha proposto ricorso per cassazione sulla base di un motivo, resistito da controricorso dell’Azienda Speciale;
7. la proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., è stata notificata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio non partecipata; CONSIDERATO CHE 1. l’unico motivo di ricorso denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 414 c.p.c., nn. 3 e 4 (art. 360 n. 3 c.p.c.) e con esso si assume che la Corte d’Appello, sulla base di quanto da essa argomentato, avrebbe dovuto dichiarare l’inammissibilità del ricorso giudiziale della Sceppacerqua e non già il suo rigetto nel merito, ovverosia avrebbe dovuto statuire la nullità dell’originario ricorso, definendo la causa in rito;
2. il motivo è inammissibile;
3. l’argomentazione della Corte territoriale riguarda il merito della pretesa e non si limita a rilievi di mero rito;
4. essa, infatti, pur prendendo atto del riferimento a mansioni di guardiania o custodia, ha ritenuto che di tali mansioni, in sé idonee a radicare una domanda giudiziale nel senso preteso dalla ricorrente, non fossero state specificati contenuti concreti delle attività svolte, così come erano mancate deduzioni rispetto alla eterodirezione necessaria a comprovare il principale elemento qualificatorio del lavoro subordinato;
5. la Corte territoriale ha analogamente vagliato i documenti prodotti, escludendo, nella propria valutazione di merito, che da essi potessero trarsi elementi di prova di quanto rivendicato;
6. la sentenza di appello ha infine escluso che alcune attività cui la ricorrente aveva fatto riferimento in interrogatorio libero, quale l’apertura del cancello ai manutentori, la pulizia del piazzale e altro, fossero sufficienti a sostanziare le mansioni di custode di una diga, notoriamente anche complesse e richiedenti competenze e formazione specifica;
7. l’impostazione del motivo di censura su un profilo di rito che non è quello che ha fondato la decisione, addentratasi appieno nel merito, si manifesta come incoerente rispetto alla ratio decidendie comporta l’inammissibilità dell’impugnazione;
8. le spese restano regolate secondo soccombenza;
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento in favore della controparte delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 2.700,00 per compensi ed euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali in misura del 15 % ed accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto, per il r