Cassation court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of specific argumentation regarding missing factual allegations.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant failed to address the appellate court's specific procedural requirement to allege a specific ranking position. The appellant argued the lower court omitted essential facts regarding the 2004 communication date, but the appellate court correctly noted the appellant never specified where they would have ranked in the budget list if that date were used. The court ruled the appeal inadmissible because the appellant's arguments in the cassation petition did not directly refute the appellate court's reasoning that the original complaint was incomplete without this specific allegation. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay the opposing party's litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360 n. 5 c.p.c.; Art. 380-bis c.p.c.: An appeal is inadmissible if the appellant fails to provide specific arguments refuting the appellate court's reasoning regarding the completeness of the initial complaint, particularly when the omission of a specific factual element (such as a ranking position) was the basis for the lower court's procedural decision.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
p. ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 9536/2021 proposto da: SCIUTO STEFANO, rappresentato e difeso dall’avv. ALESSANDRO PIZZARELLI, domiciliato in Roma, Piazza Cavour, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione; -ricorrente – contro AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI CATANIA, rappresentata e difesa dall’Avv. ANNA BUDA domiciliata in Roma, Piazza Cavour, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione; -controricorrente - e DI GAETANO MARIA; -intimata - avverso la sentenza n. 19/2021 della CORTE D'APPELLO DI CATANIA, depositata il 20.1.2021, NRG 679/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 31/3/2022 dal Consigliere Relatore Dott.
ROBERTO BELLE'. RILEVATO CHE 1. Stefano Sciuto, medico pediatra, ha agito nei confronti dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Catania (di seguito, ASP) esponendo di avere svolto, fin dal 2004, attività “in associazione” con altri pediatri, dal che, secondo gli Accordi Regionali esistenti, derivava il diritto ad una specifica indennità, nei limiti di un dato budget e con erogazione quindi sottoposta ad una graduatoria;
2. il ricorrente riteneva che dovesse essere rettificata la sua posizione nella predetta graduatoria, in quanto erroneamente formata considerandola data del suo ingresso in associazione come risalente al 2011, data della comunicazione all’Ordine dei Medici, mentre la comunicazione di inizio di tale tipologia di esercizio dell’attività alla ASP risaliva già al 2004;
3. la domanda, già accolta dal Tribunale di Catania, è stata invece respinta, in riforma della sentenza di prime cure, dalla Corte d’Appello della stessa città, la quale ha affermato che il ricorrente non aveva allegato in quale posizione si sarebbe collocato se fosse stata presa in considerazione la data della comunicazione ad ASP e ciò anche a fini di verifica sul contraddittorio, a fronte del fatto che, «l’unico contradditore evocato in giudizio» era iscritt o con data «successiva e non anteriore» a quella di ingresso in associazione del ricorrente;
4. Stefano Sciuto ha impugnato la sentenza con un motivo, cui la ASP ha opposto difese con controricorso;
5. la proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., è stata notificata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio non partecipata;
6. il ricorrente ha depositato memoria; CONSIDERATO CHE 1. l’unico motivo di ricorso assume l’illegittimità della sentenza impugnata per omesso esame circa un fatto decisivo (art. 360 n. 5 c.p.c.) ed omesso esame della documentazione versata in atti e dei fatti costitutivi della domanda;
2. la Corte d’Appello ha preso le mosse dal fatto che il ricorso di primo grado non contenesse alcuna allegazione in ordine agli elementi costitutivi della domanda, precisando in particolare che il ricorrente non aveva allegato la posizione in cui egli si sarebbe collocato se si fosse tenuto conto della data di comunicazione all’ASP del suo ingresso in associazione;
3. la Corte territoriale non ha dunque omesso di valutare la comunicazione effettuata alla ASP, il che intanto esclude la fondatezza della censura mossa ai sensi dell’art. 360 n. 5 c.p.c.;
4. viceversa, la Corte territoriale ha ritenuto che la domanda fosse incompleta sotto il profilo dell’indicazione della posizione in graduatoria e quindi ha impostato sostanzialmente una decisione di stampo processuale, in ragione dell’incompletezza della prospettazione;
5. a fronte di ciò, il ricorrente avrebbe dovuto replicare o che quella incompletezza non c’era, perché già in primo grado si era in ipotesi indicata la collocazione in graduatoria che sarebbe derivata dalla corretta considerazione della sua comunicazione di ingresso in associazione, o che tale allegazione non fosse necessaria ad impostare la domanda giudiziale;
6. viceversa, nel ricorso per cassazione non vi alcuna censura così costruita e manca dunque replica rispetto alla ratio decidendi della Corte territoriale, insistendo il ricorrente sul fatto, semmai attinente al merito, che egli si sarebbe collocato in una certa posizione (tra il 51° ed il 53° posto) utile rispetto alriconoscimento in suo favore dell’indennità, ove la data dell’inizio dell’attività fosse stata rettamente valutata;
7. d’altra parte, lo svolgimento di quelle difese neanche indirettamente intercetta con idonea specificità il vizio processuale quale ritenuto dalla Corte territoriale, in quanto in esse si assume che «risulta dagli atti del giudizio» quale sarebbe stata la rivendicata collocazione (il che costituisce affermazione del tutto generica e non significa che, come richiesto dalla Corte d’Appello, nel ricorso di primo grado vi fosse stata quella indicazione ritenuta necessaria) e che la ASP non avrebbe «mai contestato» che quella tra il 51° ed il 53° posto sarebbe stata la collocazione se si fosse considerata la comunicazione del 2004 (il che però è ancora genericamente dedotto senza precisare, come è necessario per determinare l’effetto della “non contestazione”, che già nel ricorso di primo grado vi fosse stata la deduzione di quella collocazione – viceversa non ritenuta sussistente dalla Corte catanese - riportando il corrispondente passaggio dell’atto introduttivo);
8. residua in sostanza un di sallineamento tra ratio decidendi e motivo di censura, tra l’altro non integrabile né in concreto integrato ad opera della memoria difensiva finale, che rende comunque il ricorso inammissibile; 9.le spese del grado restano regolate secondo soccombenza;
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento in favore della controparte delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 2.500,00 per compensi ed euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali in misura del 15 % ed accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quel