Italian Supreme Court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of autosufficiency in citing contract texts.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible because the appellant failed to provide the full contract texts necessary to substantiate their claim of omitted examination. Although the appellant argued that the lower court ignored a specific fact regarding the ABI model's antitrust status, the court ruled this allegation lacked autosufficiency without reproducing the relevant contractual excerpts. Consequently, the court held that the appellant could not demonstrate the factual basis for the alleged error, rendering the appeal procedurally invalid.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366, para. 1, no. 6; Art. 369, para. 2, no. 4 of the Civil Procedure Code: An appeal alleging omitted examination of a decisive fact is inadmissible if the appellant fails to reproduce the full text of the documents or specify the exact textual or extratextual data proving the fact's existence and its decisiveness.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 22872-2021 proposto da: INTERNATIONAL MANIFATTURE SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, CIALINI RITA, personalmente e in qualità di legale rappresentante, DE BERARDINIS ROMOLO, DE BERARDINIS CRISTIANO, domiciliati in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall'avvocato DANIELE DI FURIA; -ricorrenti - contro ITALFONDIARIO SPA; -intimata - avverso la sentenza n. 811/2021 della CORTE D'APPELLO di L'AQUILA, depositata il 26/05/2021; Ric. 2021 n. 22872 sez. M1 -ud. 09-06-2022 -2- udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 09/06/2022 dal Consigliere Relatore Dott. MARCO MARULLI.
RITENUTO IN FATTO
1. Con il ricorso in atti l'International Manifatture e i suoi fideiussori impugnano la sentenza con la quale la Corte d'Appello di l’Aquila , respingendone il gravame, ha escluso la nullità, per difetto di prova della conformità di esso al modello ABI 2003, del contratto di fideiussione omnibus dedotta dagli impugnanti sul rilievo che il modello ABI era stato ritenuto da Banca d'Italia contrario alla normativa antitrust. Al ricorso, sorretto da un unico motivo di doglianza, illustrato pure con memoria, non ha inteso replicare l'intimato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
2. L'unico motivo del proposto ricorso, mercé il quale si sostiene che la Corte d'Appello si sarebbe astenuta dal rilevare la nullità delle prestate garanzie perché rilasciate per mezzo di un contratto riproduttivo del modello ABI di cui Banca d'Italia aveva rilevato la contrarietà alla normativa antitrust e di cui pure il decidente avrebbe potutoprendere atto se solo si fosse curato di operare una lettura incrociata dei testi negoziali versati in atti, è privo di pregio e si espone ad un pregiudiziale rilievo di inammissibilità.
3. Per vero l'operata censura difetta di autosufficienza posto che i ricorrenti, pur nel contestare il deliberato di appello per l'omesso esame di un fatto decisivo, non provvedono nell'illustrazione del relativo rilievo a riprodurre in extenso i testi contrattuali da porsi a confronto, in tal modo precludendo a questa Corte di prendere atto, prim'ancora della sua fondatezza, della veridicità dell'allegazione oggetto di sconfessione da parte del decidente. Ric. 2021 n. 22872 sez. M1 -ud. 09-06-2022 -3- 4. Va infatti, a questo riguardo, ricordato che secondo l'insegnamento delle SS.UU. 8053-8054/2014, nel dedurre il vizio in questione il ricorrente è tenuto, nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., ad indicare «il "fatto storico", il cui esame sia stato omesso, il "dato", testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il "come" e il "quando" tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua "decisività", fermo restando che l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie» 5.
Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile.
6. Nulla s pese in difetto di costituzione dell’intimato . Doppio contributo ove dovuto. PQM Dichiara il ricorsoinammissibile. Ai sensi del dell'art. 13, comma 1 - quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente, ove dovuto,dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso. Così decis