Cassation court allows partial refund of expropriation compensation due to withdrawn counterclaim.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court allowed the first ground of appeal, quashing the lower court's order for the plaintiffs to return excess compensation. The plaintiffs argued the lower court violated procedural rules by ruling on a counterclaim that had been explicitly withdrawn by the defendant. The court held that since the defendant withdrew the claim for additional compensation, the lower court could not order restitution without a corresponding request from the opposing party.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 112 c.p.c.; In expropriation proceedings, a judgment cannot determine a lower indemnity amount than the administrative estimate unless the expropriating authority has filed a counterclaim for such reduction.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 24937-2021 proposto da: ARDINI LOREDANA e GOBBI ARDINI MICHELE, domiciliati presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentati e difesi dall'avvocato GIUSEPPE SPANO'per procura speciale in calce al ricorso ; -ricorrenti - contro AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A., in persona del Responsabile pro tempore, domiciliata presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentata e difesa dagli avvocati MARCO DALLA VERITA' e FEDERICO DALLA VERITA'per procura speciale in calce al controricorso; -controricorrente - Ric. 2021 n. 24937 sez. M1 -ud. 09-06-2022 -2- avverso l'ordinanza n. RG 338/2019 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 26/07/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 09/06/2022 dal Consigliere Relatore Dott. MARCO MARULLI.
RITENUTO IN FATTO
1. Con il ricorso in atti Michele Gobbi Ardini e Loredana Ardini si dolgono della statuizione adottata in loro danno dalla Corte d'Appello di Bologna che,liquidando le indennità dovute per l'espropriazione e l'occupazione di un'area di loro proprietà ad opera di Autostrade per l'Italia s.p.a., aveva accolto anche la domanda riconvenzionale di questa ed aveva ordinato agli istanti la restituzione delle somme percepitein eccesso rispetto alle indennità determinate dal CTU –e ciò malgrado la relativa domanda fosse stata fatta oggetto di espressa rinuncia trascritta al verbale dell'udienza 9.7.2019 – pronunciandone anche la condanna alla rifusione delle spese, posto chela determinazione delle indennità in una misura minore rispetto a quella percepita ne implicava la soccombenza. Al proposto ricorso, sorretto da due motivi, resiste con controricorso l'intimata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
2. Il primo motivo di ricorso lamenta la violazione dell'art. 112 cod. proc. civ. perché la Corte d'Appello, malgrado la relativa domanda fosse stata rinunciata, aveva comunque accolto la riconvenzionale di Autostrade ed ordinato agli istanti la restituzione delle somme percepite in eccesso in via provvisoria.
3. Il motivo è fondato. Questa Corte ha più volte affermato che «in materia di espropriazione per pubblica utilità, il principio per cui il giudizio di opposizione alla Ric. 2021 n. 24937 sez. M1 -ud. 09-06-2022 -3- stima dell'indennità non si configura come un giudizio di impugnazione dell'atto amministrativo ma introduce un ordinario giudizio sul rapporto, che non si esaurisce nel mero controllo delle determinazioni adottate in sede amministrativa, ma è diretto a stabilire il "quantum" dell'indennità, effettivamente dovuto, nel quale il giudice compie la valutazione in piena autonomia, va coordinato con quello della domanda, per cui, in presenza di stima definitiva, il giudizio di opposizione può concludersi con una statuizione più favorevole all'opponente, ma non può determinare un importo minore, a meno che non vi sia domanda in tal senso da parte dell'espropriante, il quale, ove convenuto nel giudizio, deve osservare le forme e i termini della domanda riconvenzionale, in quanto aziona una contropretesa che va oltre il rigetto della domanda principale» (Cass., Sez.
I, 28/02/2006, n. 4388). Poiché, dunque, onde procedere ad una determinazione in peius delle indennità già anticipate in via provvisoria, è necessaria la domanda della controparte, ne consegue che avendo Autostrade rinunciato a tale domanda, come espressamente riporta il verbale di udienza del 9.7.2019, la Corte d'Appello non poteva, ordinando agli istanti la restituzione delle somme eccedenti la stima operata dal CTU, statuire su una domanda che era stata rinunciata, diversamente incorrendo appunto nella violazione dell'art. 112 cod. proc. civ.
4. Né per vero queste considerazioni si prestano ad essere rimeditate alla stregua degli argomenti che vi oppone la controricorrente, poiché quand'anche potesse condividersi l'idea che,nel corpo della domanda riconvenzionale da essa proposta,la domanda di accertamento fosse separabile dalla domanda di condanna, di modo che la rinuncia riguarderebbe solo quest'ultima, è in ogni caso la domanda di Ric. 2021 n. 24937 sez. M1 -ud. 09-06-2022 -4- condanna che la Corte d'Appello ha accolto sebbene fosse stata rinunciata.
5. Il secondo motivo di ricorso lamenta la violazione degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ. perché la Corte d'Appello, tenuto conto della rinuncia di Autostrade alla riconvenzionale, avrebbe dovuto compensare le spese, e la violazione dell'art. 4, comma 4, d.m. 10 marzo 2014, n. 55 perché l'attività ivi descritta sarebbe stata svolta solo in minima parte. La prima allegazione si rivela infondata poiché «in tema di spese processuali, la facoltà di disporne la compensazione tra le parti rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, il quale non è tenuto a dare ragione con una espressa motivazione del mancato uso di tale sua facoltà, con la conseguenza che la pronuncia di condanna alle spese, anche se adottata senza prendere in esame l'eventualità di una compensazione, non può essere censurata in cassazione, neppure sotto il profilo della mancanza di motivazione» (Cass., Sez.
VI-III, 26/04/2019, n. 11329). La seconda allegazione si rivela invece inammissibile poiché formulata in violazione del principio di specificità di cui all'art. 366, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., dato che la sua deduzione non è accompagnata da una conseguente illustrazione della censura, in particolare non indicandosi quali attività avrebbero dovuto essere espletate e quali non lo siano state nel caso concreto.
6. Va dunque accolto il primo motiv o di ricorso e l'ordinanza va cassata in parte quasenza rinvio a mente dell'art. 382, comma 3, ultimo inciso, cod. proc. civ. poiché il processo non avrebbe potuto essere proseguito.
7. Spese alla soccombenza. PQM Ric. 2021 n. 24937 sez. M1 -ud. 09-06-2022 -5- Accoglie il primo motivo di ricorso e rigetta il secondo motivo di ricorso, cassa senza rinvio l’impugnata ordinanza e condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 3200,00 di cui euro 200,00 per esborsi, oltre al 15% per