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Ordinanza — n. 24353/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses taxpayer's appeal due to failure to prove omission of decisive facts under Art. 360 c. 1 n. 5 c.p.c.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24353/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court dismissed the taxpayer's appeal against the Regional Tax Commission's decision to reject his requests. The taxpayer argued that the Commission failed to consider specific facts regarding his cohabitation with parents, employment status, and business investment details. The court found the appeal unfounded because the lower court's reasoning did not explicitly exclude these facts, and their absence from the decision did not constitute a legal error warranting cassation.

Regesto Legislator

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Art. 360 c. 1 n. 5 c.p.c.; The omission of facts by the lower court does not justify cassation if the court's reasoning does not explicitly exclude them and the omission did not affect the outcome.

Parole chiave

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omission of facts tax appeal cassation procedure Art. 360 c.p.c. Regional Tax Commission ricalcolo del reddito procedura di ricupero d'imposta tassazione dell'imposta sul reddito

Disposizioni normative citate

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Art. 360 c. 1 n. 5 c.p.c.
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Testo completo

nte ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. R.G. 29004/2020 proposto da MATTEO NEGRI rappresentato e difeso giusta delega in atti dall’avv. Pietro Massarotto e dall’avv. Mario Domenico Ciccarelli (PEC: pietro.massarotto@pec.milanoavvocati.it); –ricorrente – Contro AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del suo legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato (PEC: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it) Oggetto: motivazione sentenze – acc.to sintetico Cons. Est.

Roberto Succio - controricorrente - avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia n. 279/01/20 depositata in data 03/02/2020, udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/04/2022 dal Consigliere Relatore Roberto Succio; Rilevato che: - il contribuente ricorreva avverso i due distinti avvisi di accertamento con il quale l’Ufficio rideterminava in via sintetica il suo reddito IRPEF per gli anni 2007 e 2008; - la CTP accoglieva i ricorsi; tal pronuncia era impugnata dall’Ufficio; - con la sentenza impugnata la CTR accoglieva il gravame e dichiarava inammissibili i ricorsi proposti in primo grado dal contribuente; - tal pronuncia era gravata di ricorso per cassazione e questa Corte con sentenza n. 8824/2019 accoglieva il ricorso del sig.

Negri con rinvio alla CTRdella Lombardia; - riassunto il giudizio di fronte al giudice del rinvio, la CTR adita accoglieva gli appelli dell’Agenziadelle Entrate; - ricorre a questa Corte il contribuente con atto affidato a un solo motivo di impugnazione illustrato da memoria; resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate; Considerato che: - l’unico motivo di ricorso deduce l’omesso esame di più fatt i decisivo per il giudizio ex art. 360 c. 1 n. 5 c.p.c. per non avere la CTR valorizzato una serie di circostanze di fatto relative alla convivenza con i genitori, all’occupazione del contribuentequale lavoratore dipendente fino all’ottobre 2007, alla breve durata del primo anno di attività (dal 20 novembre 2007 a fine anno), all’avere questi sostenuto investimenti importanti per l’inizio di Cons. Est.

Roberto Succio tal attività, alla ricezione del TFR, alle modalità di calcolo dell’accertamento sintetico; - il motivo è fondato; invero, nella motivazione della CTR non vi è traccia alcuna delle circostanze fattuali di cui il ricorrente lamenta l’omesso esame e certamente la loro disamina avrebbe potuto condurre la CTR a diversa decisione, quanto meno in relazioneal quantum, della controversia; - pertanto, il ricorso è accolto e la sentenza conseguentemente cassata con rinvio al giudice dell’appello per nuovo esame; p.q.m. accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia in diversa composizione, che statuirà anche quanto alle spese del presente giudizi