Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 24352/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian court dismisses worker's appeal to convert fixed-term contracts to indefinite tenure due to public entity recruitment rules.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24352/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation rejected Rosario Perrotti's appeal against a lower court ruling that denied conversion of fixed-term contracts to indefinite tenure. Although the court acknowledged the contracts were illegal and the relationship was subordinate, it held that public entities must follow strict public competition procedures for recruitment. Consequently, the court ruled that the mandatory nature of these selection rules prevents the automatic conversion of such contracts, even when the original agreements are void.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 18, co. 2, D.L. n. 112/2008; L. n. 133/2008: In public entities, the requirement for public competition procedures for recruitment prevents the conversion of void fixed-term contracts to indefinite tenure, as the violation of this imperative rule bars the requested remedy.

Parole chiave

Generato dall'IA
public entity recruitment fixed term conversion indefinite tenure denial public competition rules subordinate relationship contract nullity labor law Italy lavoro a tempo determinato

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 18, co. 2, D.L. n. 112/2008
l’unico motivo di ricorso adduce la violazione dei principi di cui all’art. 18, co.
L. n. 133/2008
L. n. 102/2009
D.L. n. 78/2009
D.P.R. n. 115/2002
art. 380-bis cod. proc. civ
la proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., è stata notificata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio non partecipata;

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
C. 19925/2019
ha confermato la decisione di merito che, ritenuto affetti da insanabile nullità i contratti a tempo determinato intercorsi tra alcuni lavoratori e l'ANAS, ha escluso l'instaurazione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato)» (C. 19925/2019; poi anche C.
C. 31171/2021
19925/2019; poi anche C. 31171/2021); 3.
C. SU, 5072/2016
C. 7 marzo 2018, Santoro
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 3021/2021 proposto da: PERROTTI ROSARIO, rappresentata e difesa dall’avv. DOMENICO RUGGIERO ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avv. FRANCESCO LILLI in Roma, viale di Val Fiorita 90; -ricorrente – contro ANAS S.P.A., rappresentata e difesa dall’avv. MARCO MAGAGLIO ed elettivamente domiciliato presso ilsuo studio in Roma, via L.G. Faravelli 22; -controricorrente - avverso la sentenza n. 376/2020 della CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA, depositata il 28.7.2020, NRG 54/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 31/3/2022 dal Consigliere Relatore Dott.

ROBERTO BELLE'. RILEVATO CHE 1. La Corte d’Appello di Reggio Calabria, rigettando l’appello principale proposto dal lavoratore e quello incidentale dell’A.N.A.S., ha confermato la sentenza del Tribunale della stessa città con la quale, pur accertandosi l’illegittimità dei contratti di lavoro a progetto intercorsi tra Rosario Perrotti ed A.N.A.S. s.p.a. e la natura subordinata del rapporto nel corrispondente periodo, era stata disattesa la domanda di conversione a tempo indeterminato, per la natura pubblica della società datrice di lavoro e quella di pagamento delle differenze retributive, stante l’insussistenza di esse, una volta eseguito il calcolo del dovuto sulla base del corretto livello spettante al ricorrente;

2. Rosario Perrotti ha proposto ricorso per cassazione con un motivo, resistito mediante controricorso dalla controparte;

3. la proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., è stata notificata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio non partecipata;

4. A.N.A.S. ha depositato memoria illustrativa; CONSIDERATO CHE 1. l’unico motivo di ricorso adduce la violazione dei principi di cui all’art. 18, co. 2, convertito con modificazionidalla L. 133 del 2008, alla luce dei principi di cui alla Direttiva 1999/70/CE sul lavoro a tempo determinato e con esso si afferma che la lettura data alla norma interna sopra richiamata dalla Corte territoriale sarebbe da considerare lesiva del sistema eurounitario e dell’obbligo di prevenire gli abusi nella reiterazione della contrattazione a termine;

2. il ricorso va disatteso, dovendosi dare continuità al principio per cui «in tema di società a totale partecipazione pubblica, il reclutamento del personale ex art. 18, comma 2, del d.l. n. 112 del 2008, conv. con modif. in l. n. 133 del 2008, come modificato dalla l. n. 102 del 2009 di conversione del d.l. n. 78 del 2009 - ove è previsto che le società in questione adottano, con propri provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale, anche di derivazione comunitaria, di trasparenza, pubblicità e imparzialità - , deve avvenire mediante procedure selettive che rispettino la regola del concorso pubblico, sicché la violazione di tale disposizione, avente carattere imperativo, impedisce la conversione in rapporto a tempo indeterminato del contratto a termine affetto da nullità. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che, ritenuto affetti da insanabile nullità i contratti a tempo determinato intercorsi tra alcuni lavoratori e l'ANAS, ha escluso l'instaurazione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato)» (C. 19925/2019; poi anche C. 31171/2021); 3.

è del resto infondata la difesa in ordine all’assenza di mezzi di dissuasione, in quanto evidentemente, al determinarsi della fattispecie dell’abuso, nell’impossibilità di disporre la conversione, non potrebbe che trovare applicazione il rimedio risarcitorio c.d. eurounitario di cui a C., SU, 5072/2016, ritenuto in sé sufficiente da Corte di Giustizia 7 marzo 2018, Santoro, pronunce tutte i cui principi, mutatis mutandis, non possono che valere anche rispetto a casi come quello di specie;

4. al rigetto del ricorso segue la regolazione secondo soccombenza delle spese del giudizio di legittimità;

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento in favore della controparte delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 3.000,00 per compensi ed euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali in misura del 15 % ed accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto, per il ricorso a norma del