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Ordinanza — n. 24349/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses suspension order due to lack of explicit reasoning on conflicting precedent authority.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24349/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation allowed the appeal against a lower court's order suspending proceedings due to a lack of explicit reasoning regarding the conflicting precedent. The plaintiffs argued the suspension was arbitrary, while the defendant contended a logical-legal preclusion existed. The court ruled that the discretionary power to suspend requires an explicit evaluation of the conflicting decision's plausibility, which the lower court failed to provide.

Regesto Legislator

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Art. 337, c. 2 c.p.c.; Art. 42 c.p.c.: The discretionary power to suspend proceedings requires an explicit evaluation of the plausibility of the conflicting decision's authority; mere invocation of logical-legal preclusion without such analysis renders the suspension arbitrary and inadmissible.

Parole chiave

Generato dall'IA
discretionary suspension conflicting precedent lack of motivation regulation of competence procedural arbitrariness prejudicial question Cassazione licenziamento per motivi economici

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 337, c. 2 c.p.c.
31-03-2022 -3- ritenuta la pregiudizialità con detto giudizio, ha sospeso il procedimento con la Natana.doc Spa ex art. 337 c.p.c.;
Art. 42 c.p.c.
2, c.p.c., “per totale assenza di motivazione”; “ad abundantiam” ne deducono anche l’infondatezza nel merito; 2.l’istanza ex art. 42 c.p.c.
art. 337 c.p
31-03-2022 -3- ritenuta la pregiudizialità con detto giudizio, ha sospeso il procedimento con la Natana.doc Spa ex art. 337 c.p.c.;
art. 42 c.p
2, c.p.c., “per totale assenza di motivazione”; “ad abundantiam” ne deducono anche l’infondatezza nel merito; 2.l’istanza ex art. 42 c.p.c.
art. 295 c.p
10027 del 2012, ponendosi nella medesima “giusta - e ormai imprescindib ile - ottica di limitare per quanto possibile i casi di applicazione dell'art. 295 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 14337 del 2019
Cass. n. 23010 del 2017
Cass. n. 23010 del 2017; Cass.
Cass. n. 16142 del 2015
23010 del 2017; Cass. n. 16142 del 2015; Cass.
Cass. n. 23977 del 2010
Cass. n. 14146 del 2020
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Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. RG 13897-2021 proposto da: SARHAN MOHAMED ZEIN ELABIDIN MAHMOUD, MANSOUR FARAG FARAG ELSHESHTAWI ALI, ELHADDAD KHALED EZZAT AWAD ALI, SINGH HARVINDER, SINGH AMRIT PAL, SINGH KULDEEP, HASSAB ALLA MAARUF, AHMED MOHAMED ELMIRWALLI ELALFI, HARBI MOHAMED, MOHAMEDSHOUKRY NAGAH ELSAYED, SINGH PARAMJIT, SINGH PARMINDER, HASHEM MOUSTAFA ALI IBRAHIM MOUSTAFA, SERRIA ELBADI ELSHOBBAN, ISMAILI GEZIM, ABDELGHAFFAR ABDALLA ABD ELHMIAD TAREK , elettivamente domiciliati in ROMA, VIA COSSERIA 2, presso lo studio dell'avvocato RICCARDO FARANDA, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato PASQUALE MARIA CRUPI; -ricorrenti - Ric. 2021 n. 13897 sez.

ML -ud. 31-03-2022 -2- contro NATANA DOC SPA , in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentata edifesa dall'avvocato GIULIANO PREVIDI; -controricorrente - per regolamento di competenza avverso l'ordinanza n. RG. 680/2020 del TRIBUNALE di PIACENZA, depositata il 14/04/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 31/03/2022 dal Consigliere Dott. FABRIZIO AMENDOLA; lette le conclusioni scritte del PUBBLICO MINISTERO, in persona del SOSTITUTO PROCURATORE GENERALE DOTT.

STEFANO VISONA', il quale chiede che la Corte di Cassazione accolga il ricorso , con le conseguenze di legge. RILEVATO CHE 1. con sentenza n. 545 del 28 ottobre 2020 la Corte d'Appello di Bologna ha dichiarato illegittimo il licenziamento intimato il 29 gennaio 2019 ai lavoratori in epigrafe dalla Seam Servizi Ambientali Srl, condannando la società a reintegrarli nel posto di lavoro, oltre al pagamento di una indennità pari a 12 mensilità di retribuzione;

2. in seguito a trasferimento d’azienda intercorso tra la Seam Servizi Ambientali Srl e la Natana.doc Spa, detti lavoratori hanno convenuto la cessionaria innanzi al Tribunale di Piacenza per sentirla condannare alla reintegrazione nei posti di lavoro, oltre al pagamento delle somme dovute; 3.il Tribunale adito, con ordinanza del 13 aprile 2021, constatato che la sentenza d’appello n. 545/2020 risultava impugnata in cassazione e Ric. 2021 n. 13897 sez. ML -ud. 31-03-2022 -3- ritenuta la pregiudizialità con detto giudizio, ha sospeso il procedimento con la Natana.doc Spa ex art. 337 c.p.c.;

4. avverso l'ordinanza hanno proposto regolamento di competenza i ricorrenti in epigrafe; ha resistito Natana.doc Spa; 5.il Procuratore Generale ha concluso per l’accoglimento del ricorso; entrambe le parti hanno comunicato memorie; CONSIDERATO CHE 1. con un unico motivo i ricorrenti denunciano l’illegittimità del provvedimento pronunciato dal Tribunale di Piacenza di sospensione facoltativa ex art. 337 c.p.c., c. 2, c.p.c., “per totale assenza di motivazione”; “ad abundantiam” ne deducono anche l’infondatezza nel merito; 2.l’istanza ex art. 42 c.p.c.

è fondata; in premessa è opportuno precisare che le vicende successive dedotte dalla società, quali il rigetto della richiesta di revoca del provvedimento di sospensione da parte del Tribunale di Piacenza, non sono valutabili in questa sede e non hanno fatto venire meno l’interesse alla pronuncia sul regolamento; ancora di recente le Sezioni unite di questa Corte hanno ribadito il principio secondo cui: “In tema di sospensione del giudizio per pregiudizialità necessaria, salvi i casi in cui essa sia imposta da una disposizione normativa specifica che richieda di attendere la pronuncia con efficacia di giudicato sulla causa pregiudicante, quando fra due giudizi esista un rapporto di pregiudizialità tecnica e quello pregiudicante sia stato definito con sentenza non passata in giudicato, la sospensione del giudizio pregiudicato non può ritenersi obbligatoria ai sensi dell'art. 295 c.p.c., ma può essere adottata, in via facoltativa, ai sensi dell'art. 337, secondo comma, c.p.c., applicandosi, nel caso del sopravvenuto verificarsi di un conflitto tra giudicati, il disposto dell'art. Ric. 2021 n. 13897 sez.

ML -ud. 31-03-2022 -4- 336, secondo comma, c.p.c.” (Cass. SS.UU. n. 21763 del 2021); la pronuncia è in dichiarata continuità con Cass. SS.UU. n. 10027 del 2012, ponendosi nella medesima “giusta - e ormai imprescindib ile - ottica di limitare per quanto possibile i casi di applicazione dell'art. 295 c.p.c. per evitare l'enorme dilatazione della durata dei processi che la sospensione (forzatamente) necessaria comporterebbe (e, quindi, per assicurare, nella sua effettività, il principio della durata ragionevole del processo, nella specie di quello ‘pregiudicato’)”; si sottolinea la valenza generale dell’art. 337 cpv., “nel senso che si rivolge all'autorità che la sentenza del giudice spiega in un altro processo tra le stesse parti, sia o non sia passata in giudicato.

In entrambi i casi, se la sentenza è impugnata, il giudice davanti al quale l'autorità della sentenza è stata invocata si troverà di fronte all'alternativa tra la condivisione (almeno in termini potenziali) dell'accertamento in questa contenuto o la sospensione del processo nell'attesa della decisione del giudice dell'impugnazione”; in questa prospettiva, pacificamente la relativa ordinanza, resa ai sensi dell'art. 337, c. 2, c.p.c., è impugnabile col regolamento di competenza di cui all'art. 42 c.p.c. e il sindacato esercitabile al riguardo dalla Corte di cassazione è limitato alla verifica dell'esistenza dei presupposti giuridici in base ai quali il giudice di merito si è avvalso del potere discrezionale di sospensione, nonché della presenza di una motivazione non meramente apparente in ordine al suo esercizio (Cass. n. 14337 del 2019;

Cass. n. 23010 del 2017; Cass. n. 16142 del 2015; Cass. n. 23977 del 2010); ai fini del legittimo esercizio del potere di sospensione discrezionale del processo, previsto dalla citata disposizione, è “indispensabile un'espressa valutazione di plausibile controvertibilità della decisione di cui venga invocata l'autorità in quel processo, sulla base di un Ric. 2021 n. 13897 sez. ML -ud. 31-03-2022 -5- confronto tra la decisione stessa e la critica che ne è stata fatta; ne consegue che la sospensione discrezionale in parola è ammessa ove il giudice del secondo giudizio motivi esplicitamente le ragioni per le quali non intende riconoscere l'autorità della prima sentenza, già intervenuta sulla questione ritenuta pregiudicante, chiarendo perché non ne condivide il merito o le ragioni giustificatrici” (in termini, Cass.n. 14146 del 2020, con la copiosa giurisprudenza ivi citata in motivazione); nella specie, l'ordinanza del Tribunale di Piacenza qui impugnata, omette tale valutazione, limitandosi a ravvisare un “vincolo di pregiudizialità logico-giuridica” con la sentenza n. 545 del 2020 impugnata in cassazione; orbene, se il sindacato di questa Corte non può certamente trasmodare nella rivisitazione dell'adeguatezza degli argomenti a supporto della sentenza già intervenuta in altro giudizio e tuttora impugnata, giacché in tal modo verrebbe ad accedersi ad un sindacato di merito -estraneo al presente mezzo impugnatorio, previsto esclusivamente in funzione della verifica della conformità dell'attività del Giudice alla norma processuale che la regola - sull'oggetto della causa devoluta alla cognizione del Giudice di merito, tuttavia questa Corte è certamente tenuta a verificare i requisiti dì validità del provvedimento di sospensione, in relazione all'esistenza della ragione giustificativa del potere discrezionale di sospensione;

“tale potere discrezionale può, infatti, bene essere esercitato a condizione che si dia conto, purché in modonon meramente apparente, di tali indispensabili valutazioni […] altrimenti risolvendosi la sospensione nell'esercizio immotivato di un potere -che da discrezionale diverrebbe arbitrario ed incontrollabile - e finendo con il sovrapporsi meccanicisticamente alla diversa - e non Ric. 2021 n. 13897 sez. ML -ud. 31-03-2022 -6- configurabile, per quanto detto -ipotesi della sospensione necessaria ai sensi dell'art. 295 c.p.c.” (Cass. n. 16142 del 2015);

3. conclusivamente il ricorso deve essere accolto e l'ordinanza impugnata cassata, con prosecuzione delgiudizio dinanzi al giudice di merito indicato in dispositivo, cui si rimette la liquidazione delle spese anche della presente fase;

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa l'ordinanza impugnata e dispone la prosecuzione del giudizio innanz