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Ordinanza — n. 24341/2022 — snciv Generato dall'IA

Court dismisses tax authority appeal, allowing heirs' claim due to improper burden of proof reversal regarding inheritance acceptance.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24341/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the tax authority's appeal against the Regional Tax Commission's decision, which had rejected the heirs' claim to inheritance status. The heirs argued the lower court incorrectly reversed the burden of proof, requiring them to prove non-acceptance rather than the authority proving acceptance. The court ruled that the tax office failed to demonstrate the heirs' acceptance of the estate, thereby invalidating the lower court's judgment on this critical issue.

Regesto Legislator

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Art. 360 c. 1 n. 5 c.p.c.; Art. 519, 521 c.p.c.: The court must examine all decisive evidence; if the lower court omits a document that could definitively invalidate other findings, the burden of proof is improperly shifted, and the appeal is admissible.

Parole chiave

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burden of proof reversal inheritance acceptance tax appeal procedure omission of evidence succession law application revoca della rendita estinzione della rendita d'invalidità arretrati d'imposta

Disposizioni normative citate

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Art. 360 c. 1 n. 5 c.p.c.
re Fe derica Scano e Laura Scano ; l’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso; Considerato che: - il primo motivo di ricorso deduce l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti ex art. 360 c.
Art. 519 c.p.c.
Art. 521 c.p.c.
Art. 39 c. 2 del d.P.R. n. 600 del 1973
Pietro Scano del quale le stesse sono rispettivamente la prima moglie e le altre figlie, avverso l’avviso di accertamento con il quale l’Ufficio ne rideterminava ex art. 39 c.
art. 2697 c.c
Roberto Succio cassazione, dando anche prova verificabile e verificata dell’avvenuto loro tempestivo deposito presso la Segreteria della CTR; - il secondo motivo di ri corso si duole della violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez.6 - 5, Ordinanza n. 19150 del 28/09/2016
Cass. Sez.3, Sentenza n. 25885 del 16/11/2020
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Testo completo

nte ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. R.G. 30836/2020 proposto da VALENZA CECILIA, SCANO FEDERICA, SCANO LAURA, tutte rappresentate e difese giusta delega in atti dall’avv. Giovanni Francesco Fara Puggioni (PEC: avv.gf.farapuggioni@pec.it) - ricorrenti - Contro AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del suo legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato (PEC: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it Oggetto: prova qualità di erede – disamina documenti Cons. Est.

Roberto Succio –controricorrente – avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Sardegna n. 224/01/20 depositata in data 25/05/2020, udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/04/2022 dal Consigliere Relatore Roberto Succio; Rilevato che: - l e contribuenti si costituivano in grado di appello nel giudizio intrapreso dal loro dante causa, il defunto sig. Pietro Scano del quale le stesse sono rispettivamente la prima moglie e le altre figlie, avverso l’avviso di accertamento con il quale l’Ufficio ne rideterminava ex art. 39 c. 2 del d.P.R. n. 600 del 1973 il reddito ai fini IRPEF, IRAP ed IVA; - la CTP, adit a dal medesimo, aveva a suo tempo annullato l’atto impugnato; l’Ufficio aveva appellata tal pronuncia; - con la sentenza impugnata la CTR accoglieva l’impugnazione principale dell’Amministrazione Finanziaria e rigettava il gravame incidentale a suo tempo proposto dal sig.

Scano e fatto proprio nel loro atto di costituzione in appello dalle contribuenti, odierne ricorrenti in cassazione; - ricorrono , infatti , a questa Corte con atto affidato a due motivi di impugnazione la sig.ra CeciliaValenza e le sigg. re Fe derica Scano e Laura Scano ; l’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso; Considerato che: - il primo motivo di ricorso deduce l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti ex art. 360 c. 1 n. 5c.p.c. e violazione e falsa applicazione degli artt. 519 e 521 in relazione all’art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c. per avere la CTR, erroneamente interpretando le disposizioni civilistiche in tema di successione e senza esaminare gli atti di rinuncia all’eredità prodotti in giudizio, ritenuto non provata la rinuncia all’eredità delle contribuenti;

Cons. Est. Roberto Succio -il motivo è fondato; - va in primo luogo precisato come per giurisprudenza costante di questa Corte (Cass. Sez.6 - 5 , Ordinanza n. 19150 del 28/09/2016 ) il mancato esame di un documento può essere denunciato per cassazione solo nel caso in cui determini l'omissione di motivazione su un punto decisivo della controversia e, segnatamente, quando il documento non esaminato offra la prova di circostanze di tale portata da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l'efficacia delle altre risultanze istruttorie che hanno determinato il convincimento del giudice di merito, di modo che la ratio decidendi venga a trovarsi priva di fondamento.

Ne consegue che la denuncia in sede di legittimità deve contenere, a pena di inammissibilità, l'indicazione delle ragioni per le quali il documento trascurato avrebbe senza dubbio dato luogo a una decisione diversa (conforme in termini si veda anche la pronuncia Cass. Sez.3, Ordinanza n. 16812 del 26/06/2018) ; - nel presente caso, le ragioni di decisività sono dedotte e anche evidenti, poiché la responsabilità per le obbligazioni tributarie del de cuius, esclusa per legge quella per le sanzioni, sussiste in capo agli eredi ove costoro abbiano tacitamente o espressamente accettato l’eredità (rispondendone diversamente, intra o ultra vires a seconda che l’accettazione abbia luogo con beneficio di inventario o puramente e semplicemente, come è noto): pertanto dalla prova della qualità di erede deriva la sussistenza o meno della soggettività passiva ai fini dei tributi per cui è processo e quindi la prova di tal qualità è elemento decisivo ai fini del dirimere la controversia; - conseguentemente , nel ritenere che le contribuenti abbiano meramente enunciato la circostanza relativa alla mancata accettazione dell’eredità, la CTR ha evidentemente ed illegittimamente mancato di valutare i documenti relativi a tal rinuncia, che parte ricorrente in questa sede di Legittimità ai fini dell’autosufficienza produce in causa quali allegato n. 3 al ricorso per Cons. Est.

Roberto Succio cassazione, dando anche prova verificabile e verificata dell’avvenuto loro tempestivo deposito presso la Segreteria della CTR; - il secondo motivo di ri corso si duole della violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. in relazione all’art. 360 c. 1 n. 3 3 n. 5 c.p.c per avere il giudice dell’appello erroneamente data per scontata, in violazione dei principi dell’onere probatorio, la qualifica di eredi in capo alle contribuenti; -anche questo motivo è fondato; -invero, a seguito della notifica dell'atto di riassunzione nei confronti dei chiamati all'eredità, che consente la ripresa del processo senza che occorra alcun accertamento in ordine all'accettazione espressa o tacita dell'eredità, la parte evocata in riassunzione può assumere un contegno di non contestazione (o di espressa ammissione) circa la propria qualità di erede, il che esonera la parte attrice dall'onere di dimostrare il fatto incontroverso; -oppure essa parte può negare tale qualifica e dunque la titolarità del rapporto controverso, attraverso una mera difesa da esercitarsi tempestivamente rispetto alle preclusioni formatesi con la definizione del thema decidendum all'esito della fa se di trattazione (Cass.

Sez.3, Sentenza n. 25885 del 16/11/2020); - in tal secondo caso il giudice dovrà evidentemente verificar e l'assolvimento dell'onere della prova da parte di colui che afferma la qualità di erede, anche valutando, attraverso un ragionamento presuntivo, il comportamento, processuale ed extraprocessuale, tenuto dal chiamato; - orbene, nel presente caso a fronte della riassunzione del processo nei confronti dei chiamati all’eredità (non eredi, rectius, risultando costoro tali solo ove la parte che ne ha interesse fornisca la prova di tal loro qualifica), era onere dell’Ufficio, nel processo in cui chiamava in riassunzione tali soggetti, dar prova della loro accettazione, espressa o tacita, dell’eredità;

Cons. Est. Roberto Succio - quanto sopra non potendo la CTR, in difetto di ciò, ritenerli onerati del pagamento dei tributi dovuti dal dante causa a titolo successorio e ancora prima ritenere correttamente instaurato, anche ai fini della riassunzione del giudizio, il rapporto processuale; -il giudice dell’appello si è quindi discostato da tal principio ritenendo l’opposto (…”salva la possibilità per coloro che siano stati raggiunti dalla notifica della riassunzione di provare le circostanze ostative alla assunzione della qualità di eredi..”), con ciò attribuendo erroneamente ai chiamati all’eredità l’onere di dar prova, peraltro negativa, della mancata assunzione della veste di eredi, mentre invece – in senso diametralmente opposto – l’onere probatorio, peraltro positivo come devesi, grava in capo a chi afferma tal qualità attribuendola alla controparte e consiste nel provare l’aver questa assunto la qualità di erede; -effettivamente quindi la CTR ha erroneamente applicato i principi in teme di ripartizione dell’onere probatorio attribuendo nel concreto ai chiamati un onus probandiin realtà spettante alla loro controparte; -conclusivamente il ricorso è accolto; - la sentenza è pertanto cass ata con rinvio alla CTR sarda per nuovo esame nel rispetto dei principi sopra illustrati; la stessa dovrà esaminare gli atti di rinuncia prodotti e nel contraddittorio tra le parti decidere in ordine alla sussistenza o meno della veste di eredi (beneficiati o puri e semplici) in capo alle ricorrenti anche in forza di tali documenti; p.q.m. accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale dell