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Ordinanza — n. 24340/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian Court of Cassation rules Rome has exclusive jurisdiction over school staff disputes abroad under D.Lgs 64/2017.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24340/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the Rome Tribunal competent to hear a labor dispute regarding a teacher's selection for foreign assignment. The lower Perugia court had incorrectly applied general territorial rules based on the employee's service location, ignoring a specific derogatory provision. The court ruled that the exclusive jurisdiction mandated by D.Lgs 64/2017 overrides standard civil procedure norms to centralize such cases.

Regesto Legislator

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Art. 27 del d. lgs. 64/2017; Art. 413, co. 5 c.p.c.: The exclusive territorial jurisdiction of the Rome Tribunal for labor disputes concerning Italian school personnel assigned abroad derogates from the general rule of the place of service.

Parole chiave

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exclusive jurisdiction Rome school staff abroad labor dispute selection derogatory competence rule civil procedure territoriality competenze linguistiche difficoltà linguistiche esodo delle competenze

Disposizioni normative citate

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Art. 27 del d. lgs. 64/2017
Art. 413, co. 5 c.p.c.
il Tribunale di Roma ha declina to la propria competenza territoriale in favore del Tribunale di Perugia, sul presupposto che esso fosse da ritenere competente ai sensi dell’art. 413, co.

Giurisprudenza citata

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C. 29218/2019
va pertanto dichiarata, come del resto già ritenuto in altro precedente (C. 29218/2019) la competenza territoriale del Tribunale di Roma;
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso per regolamento di competenza d’ufficio iscritto al n. R.G. 18861/2021 sollevato dal Tribunale di Perugia nei riguardi dell'ordinanza 19.2.2021 del Tribunale di Roma, nel processo tra CIPOLLETTI PAOLA - ricorrente - e MINISTERO DELL’ISTRUZIONE - convenuto - udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 31.3.2022 dal Consigliere Relatore dott. Roberto Bellè; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. STEFANO VISONA’, che ha chiesto dichiararsi la competenza del Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro. RILEVATO CHE 1. Paola Cipolletti, docente presso l’Istituto Comprensivo Perugia 8, ha agito davanti al Tribunale di Roma nei confronti del Ministero dell’Istruzione, per sentir rettificare la graduatoria della procedura selettiva del personale da destinare all’estero bandita con D.D. 2012.2018, in ragione dell’erroneo disconoscimento, in suo sfavore, dei punti conseguenti all’idoneità di linguainglese;

2. il Tribunale di Roma ha declina to la propria competenza territoriale in favore del Tribunale di Perugia, sul presupposto che esso fosse da ritenere competente ai sensi dell’art. 413, co. 5, c.p.c., quale luogo della sede ove la lavoratrice prestava servizio, con previsione inderogabile secondo quanto previsto dal comma 8 della medesima disposizione;

3. il Tribunale di Perugia, adito in riassunzione dalla Cipolletti, ha ritenuto di non condividere l’ordinanza del Tribunale di Roma ed ha quindi proposto d’ufficio regolamento di competenza, sul presupposto che la competenza del giudice originariamente adito fosse stabilita, in senso derogatorio rispetto alle regole ordinarie, dall’art. 27 del d. lgs. 64/2017; CONSIDERATO CHE 1. L’art. 27 del d. lgs. 64/2017, sulla «disciplina della scuola italiana all'estero», al capo III, nel contesto della normativa sullo «stato giuridico»del «personale inviato all'estero», da individuarsi attraverso selezione (art. 19 del medesimo d. lgs.), prevede che «per le controversie di lavoro del personale di cui al presente capo è competente il foro di Roma»;

2. si tratta palesemente di regola destinata a individuare una competenza esclusiva e derogatorio rispetto alle norme generali di cui all’art. 413 co. 5, c.p.c. (foro della sede di servizio), utile, come rilevato dal Pubblico Ministero, a concentrare le controversie presso un unico foro e così a limitare, facilitando anche la riunione di cause, il rischio di dispersione di decisioni su vicende tendenzialmente uniche ed unitarie;

3. non ha poi rilievo la previsione di inderogabilità di cui all’art. 413, u.c., c.p.c., perché essa ha riguardo alle clausole pattizie e non certo a previsioni normative di altre regole di competenza;

4. va pertanto dichiarata, come del resto già ritenuto in altro precedente (C. 29218/2019) la competenza territoriale del Tribunale di Roma;

5. nulla sulle spese essendo stato il regolamento sollevato d’ufficio e non avendo le parti svolto attività difensiva;

P.Q.M.

La Corte dichiara la competenza territoriale del foro di Roma, in funzione di giudice del lavoro, dinanzi al quale rimette le parti, con termine di legge per la ri