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Ordinanza Interlocutoria — n. 24323/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court remands tax appeal case to lower court for new hearing due to omitted appeal grounds.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 24323/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court dismissed the taxpayer's appeal against the Regional Tax Commission's decision, ordering a remand for a new hearing. The taxpayer argued the lower court ignored specific appeal complaints and failed to properly evaluate criminal acquittal evidence regarding tax liability. The court found no sufficient evidence to overturn the lower court's procedural handling and thus remitted the case.

Regesto Legislator

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Art. 360 c.p.c.; Art. 99, 112 c.p.c.; The Court of Cassation remands a tax appeal case to the lower court when the appellate judgment omits the examination of specific appeal complaints or fails to address autonomous grounds of appeal without providing a reasoned decision.

Parole chiave

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tax appeal procedure omitted appeal grounds remand for new hearing tax criminal acquittal appellate review standards contenzioso tributario imposta sull'utile delle aziende arretrati d'imposta

Disposizioni normative citate

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Art. 360, co. 1, n. 4 c.p.c.
25-05-2022 -2- Con il secondo motivo si prospetta censura ex art. 360 n.
Art. 99 c.p.c.
Art. 112 c.p.c.
Art. 35, co. 3, d.lgs. n. 546/1992
nonché dell'art. 35, co. 3, d.lgs. n. 546/1992.
Art. 360, n. 3 c.p.c.
25-05-2022 -2- Con il secondo motivo si prospetta censura ex art. 360 n.
Art. 20 d.lgs. n. 74/2000
per violazione dell'art. 20 d.lgs. n. 74/2000 nonché dell'art.
Art. 654 c.p.p.
74/2000 nonché dell'art. 654 c.p.p. e dell'art.
Art. 7 d.lgs. n. 546/1992
e dell'art. 7 d.lgs. n. 546/1992 per essere la CTR caduta in errore, ritenendo di dover fare automatica applicazione della decisione del giudice penale anziché valutarla al fine di sindacare la legittimità dell'avviso impugnato.
Art. 39, co. 1, lett. d) d.P.R. n. 600/1973
Art. 40 d.P.R. n. 600/1973
Art. 54, co. 2, d.P.R. n. 633/1972
600/1973 nonché dell'art. 54, co. 2, d.P.R. n. 633/1972 nonché violazione degli artt.
Art. 2697, 2727, 2729 c.c.
Art. 375 c.p.c.
Non sussistendo le evidenze decisorie di cui all'art. 375 c.p.c., occorre rinviA nuovo ruolo con remissione degli atti alla V sezione civile di questa Corte.
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Testo completo

ato la seguente ORDINANZA ' CC73(W sul ricorso 1785-2021 proposto da: GIOVE SRL , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, CORSO D'ITALIA, 19, presso lo studio dell'avvocato PIER DONATO DE DOMINICIS, che la rappresenta e difende; A - ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - controricorrente- avverso la sentenza n. 3031/8/2020 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA SICILIA, depositata il 03/06/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 25/05/2022 dal Co:

MARCELLO MARIA FRACANZANI. RILEVATO La società contribuente ricorre avverso la sentenza n. 3031/08/2020 della CTR per la Sicilia che, confermando la decisione di primo grado, ha ritenuto irrilevanti gli elementi emersi nel corso del giudizio penale, peraltro conclusosi con l'assoluzione del legale rappresentante della ricorrente. Resiste l'Amministrazione finanziaria con tempestivo controricorso. Il ricorso è affidato a tre motivi. In prossimità dell'udienza, la parte contribuente ha depositato memoria a sostegno delle proprie ragioni. CONSIDERATO Con il primo motivo parte ricorrente prospetta censura ex 360, co. 1, n. 4 c.p.c. per omessa pronuncia nella sentenza impugnata in relazione ad autonomi motivi di appello, non esaminati dai Giudici di secondo grado, ai sensi degli artt. 99 e 112 c.p.c. nonché dell'art. 35, co. 3, d.lgs. n. 546/1992.

Segnatamente la CTR avrebbe disatteso le doglianze di omessa pronuncia, svolte avverso la pronuncia di primo grado, con una motivazione incomprensibile, non avendo dimostrato i profili di incompatibilità sottesi al rigetto implicito invece riconosciuto dalla CTR. Soggiunge che di fatto la CTR avrebbe semplicemente omesso di esaminare le doglianze svolte nell'atto di appello, a loro volta ignorate anche dalla CTP. Ric. 2021 n. 01785 sez. MT - ud. 25-05-2022 -2- Con il secondo motivo si prospetta censura ex art. 360 n. 3 c.p.c. per violazione dell'art. 20 d.lgs. n. 74/2000 nonché dell'art. 654 c.p.p. e dell'art. 7 d.lgs. n. 546/1992 per essere la CTR caduta in errore, ritenendo di dover fare automatica applicazione della decisione del giudice penale anziché valutarla al fine di sindacare la legittimità dell'avviso impugnato.

Con il terzo motivo si avanza censura ex art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c. per violazione e falsa applicazione degli artt. 39, co. 1, lett.

d) e 40 d.P.R. n. 600/1973 nonché dell'art. 54, co. 2, d.P.R. n. 633/1972 nonché violazione degli artt. 2697, 2727 e 2729 c.c. per non aver la CTR adeguatamente vagliato le argomentazioni addotte dalla società contribuente e per non aver correttamente applicato i principi in materia di riparto e di onere della prova. Non sussistendo le evidenze decisorie di cui all'art. 375 c.p.c., occorre rinviA nuovo ruolo con remissione degli atti alla V sezione civile di questa Corte. PQM La Corte rinvia a nuovo ruolo, disponendo la trasmissione degli atti alla V sezio