Italian Supreme Court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of specific factual allegations on ius variandi.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the cassation appeal inadmissible, ordering the appellant to pay the opposing party's legal costs. The appellant argued that the lower court erred in assessing the bank's right to vary interest rates, but the Court found the appeal lacked the necessary specificity regarding the factual circumstances of the first instance. Consequently, the Court ruled that the appellant failed to properly contest the bank's exercise of the ius variandi right in the lower court proceedings.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, n. 3 c.p.c.; Art. 118 t.u.b.: An appeal alleging violation of law is inadmissible if it merely repeats the lower court's reasoning without providing specific factual allegations necessary to challenge the judge's evaluation of the concrete case.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 9409-2021 proposto da: IMMOBILIARE PREZIOSA SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PIEDILUCO N. 9, presso lo studio dell'avvocato PAOLO DI GRAVIO, che la rappresenta e difende; -ricorrente - contro BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA Sez.VI -R.G. 9409/2021 camera di consiglio9.6.2021 2 ANTONIO BOSIO , presso lo studio dell'avvocato MASSIMO LUCONI, che la rappresenta e difende; -controricorrente - avverso la sentenza n. 673/2021 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 28/01/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 09/06/2022 dal Consigliere Relatore Dott.
MASSIMO FALABELLA. FATTI DI CAUSA 1. ― Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a. ha promosso impugnazione avverso la sentenza con cui il Tribunale di Roma l’aveva condannata alla restituzione della somma di euro 30.143,41, indebitamente percepita a titolo di interessi usurari e di capitalizzazione trimestrale, in favore di Immobiliare Preziosa s.r.l.. Nella resistenza di quest’ultima, la Corte di appello di Roma ha riformato la sentenza di primo grado respingendo la domanda attrice. 2. ― Ricorre per cassazione, avverso tale pronuncia, Immobiliare Preziosa; l’impugnazione constadi due motivi.
Banca Monte dei Paschi di Siena resiste con controricorso.La ricorrente ha depositato memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. ― E’ stata eccepita la tardività del ricorso per cassazione e in tal senso è stata formulata la proposta del relatore. La ricorrente ha tuttavia provveduto al deposito di una relata di notifica dell’impugnazione, anteriore a quella versata inatti unitamente al ricorso,da cui si desume che quest’ultimo è da considerarsi, in r ea ltà, tempestivo. Sez.VI -R.G. 9409/2021 camera di consiglio9.6.2021 3 2. ―Col primo motivo è denunciata violazione dell’art. 118 t.u.b., violazione dell’art. 2697 c.c. e omessa pronuncia su di un punto decisivo della controversia.
La censura investe l’affermazione della Corte di appello secondo cui la ricorrente aveva rinunciato a far valere, in sede di gravame, la questione relativa all’assolvimento, da parte della banca, degli oneri previsti dall’art. 118 cit. in tema di ius variandi. Il motivo è inammissibile. La deduzione della violazione dell’art. 118 t.u.b. è irrituale : infatti, il vizio di violazione di legge consiste in un'erronea ricognizione da parte del provvedimento impugnato della fattispecie astratta recata da una norma di legge implicando necessariamente un problema interpretativo della stessa; viceversa, l'allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecie concreta, mediante le risultanze di causa, inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito (Cass. 13 ottobre 2017, n. 24155;
Cass.11 gennaio 2016, n. 195; Cass. 30 dicembre 2015, n. 26110; Cass. 4 aprile 2013, n. 8315). Non pertinente è , poi, la deduzione ave nte ad oggetto l’onere della prova: la violazione del precetto di cui all'art. 2697 c.c., censurabile per cassazione ai sensi dell'art. 360, n. 3, c.p.c., è configurabile soltanto nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella che ne era onerata, secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni,e non invece laddove oggetto di censura sia la valutazione che il giudice abbia svolto delle prove proposte dalle parti (Cass. 31 agosto 2020, n. 18092;
Cass. 29 maggio 2018, n. 13395; Cass. 17 giugno 2013, n. 15107). In ogni caso, il provvedimento impugnato esibisce una ratio decidendi ulteriore rispetto a quella sopra menzionata: ratio decidendibasata Sez.VI -R.G. 9409/2021 camera di consiglio9.6.2021 4 sul rilievo per cui l’odierna ricorrente non avrebbe fatto valerein giudizio il mancato attuarsi delle condizioni per lo ius variandi; ebbene. tale argomento non è stata avversato da censura munita della necessaria specificità: infatti la ricorrente ha omesso di riprodurre , nel ricorso per cassazione, i passaggi degli atti del giudizio di primo grado rilevanti a tal fine. 3.
― Il secondo mezzo oppone la violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. Secondo la ricorrente la sentenza impugnata risulterebbe essere irrimediabilmente generica nell’affermare che «non [era] dato di riscontrare se, nel giudizio di primo grado, l’odierna attrice avesse contestato l’assolvimento degli oneri previsti dall’art. 118, comma 2, t.u.b.». Il motivo è inammissibile. Esso è carente di decisività, in quanto la ricorrente censura la richiamata asserzione del Giudice distrettuale senza tuttavia addurre (e addurre in modo circostanziato, come doveroso) di aver allegato, in primo grado, che la banca ebbe ad esercitare lo ius variandiin assenza delle condizioni prescritte. 4.
― Va dichiarata, dunque, l’inammissibilità del ricorso. 5. ― Le spese di giudizio seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi, liqui dati in euro Sez.VI -R.G. 9409/2021 camera di consiglio9.6.2021 5 200,00, ed agli accessori di legge;ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello sta