Italian court dismisses appeal as inadmissible due to lack of specific facts and procedural errors.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay costs. The appellant argued that the lower court violated procedural rules by failing to consider bank account statements proving interest deductions, despite a technical expert report showing the bank was actually owed more money. The court rejected this claim because the appeal failed to specify the exact facts regarding the expert report's content and misapplied the relevant civil procedure articles.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, n. 3 c.p.c.; Art. 115 c.p.c.; Art. 2697 c.c.: An appeal is inadmissible if the grounds are not clearly identified and if the appellant fails to specify the specific facts upon which the alleged violation of the burden of proof rests.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.26554/2020 R.G. proposto da : SPERLONGA DOMENICO, domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato FEVOLA GIUSEPPE (FVLGPP66C21F205J) -ricorrente- contro SIENAQ NPL 2018 SRL, elettivamente domiciliato in ROMA VIA RIBOTY AUGUSTO 21, presso lo studio dell’avvocato DRAGONE CLAUDIO rappresentato e difeso dall'avvocato MANCIOCCHI VINCENZO (MNCVCN67H18E472D) -controricorrente- nonchécontro BANCA MONTE PASCHI SIENA SPA -intimato- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ROMA n. 3296/2020 depositata il08/07/2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 07/07/2022 dal Consigliere MAURO DI MARZIO. RILEVATO CHE 1. ― Sperlonga Domenico, nella qualità di erede di Sperlonga Alessandro, ricorre per un mezzo, nei confronti della Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., contro la sentenza dell’8 luglio 2020 con cui la Corte d’appello di Roma, provvedendo in parziale accoglimento dell’impugnazione proposta dalla banca, ha così risposto: «elimina il capo III di condanna di Banca Montedei Paschi di Siena S.p.A. al pagamento in favore di Sperlonga Alessandro della somma di euro 73.824,32 oltre interessi legali dalla domanda al saldo». 2.
― S IENAQ NPL 2018 S.r.l., intervenuta ex articolo 111 c.p.c., resiste con controricorso, mentre Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. non svolge difese. CONSIDERATO CHE 3. ― L’unico mezzo denuncia: « Violazione e falsa applicazione di norme di diritto ai sensi dell’art. 360, n. 3, c.p.c. con riferimento all’art. 115 c.p.c., 2967 c.c.», censurando la sentenza impugnata per aver affermato, a pagina 4 della medesima, che non fosse stata offerta alcuna allegazione e prova «circa l’effettiva riscossione delle somme indebitamente pretese dalla banca, che, anzi, era risultata creditrice di un importo maggiore anche dopo i calcoli effettuati dal CTU e fatti propri dal giudice», sebbene la prova «delle trattenute a titolo di interessi e/o commissione, nonché del pagamento non può non essere rilevata dagli estratti conto depositati in atti da cui si evincono tutti versamenti effettuati dalla correntista e l’automatica imputabilità ad interessi e commissioni almeno per tutta la durata del rapporto documentato attraverso il deposito degli estratti conto», tanto più che la banca non aveva esplicitato contestazioni al riguardo.
RITENUTO CHE 4. ― Il ricorso, come eccepito dalla controricorrente, è inammissibile. Cosa sia avvenuto in causa, e come il primo giudice sia giunto a condannare la banca al pagamento, in favore di Sperlonga Alessandro, della somma di € 73.824,32, è incomprensibile. Quello che riesce ad intendersi, dalla narrazione svolta in ricorso, è che l’originario attore aveva agito dinanzi al Tribunale in accertamento negativo nei confronti della banca, parrebbe in relazione a tre diversi rapporti (un conto corrente 6878.27 poi denominato 6.84, un conto corrente 882.63 ed un conto anticipi 14842502.47), deducendo che la banca aveva «trattenuto o riscosso le somme imputate a interesse e commissioni calcolate sulla base delle clausole contrattualidichiarate nulle» (così al foglio 4 del ricorso, le cui pagine non sono numerate), clausole peraltro non meglio identificate.
Dopodiché, all’esito di una consulenza tecnica d’ufficio, il Tribunale aveva condannato la banca al pagamento della somma indicata. Ma è lo stesso ricorso a riferire, al foglio 6, la circostanza, che a suo modo di vedere non avrebbe «nessun rilievo logico», «che il CTU abbia accertato un credito a favore della banca dal momento che, come evidenziato sia in primo che in secondo grado la banca stessa non ha svolto domanda riconvenzionale di condanna. Né il giudicante in via incidentale poteva operare una compensazione mai richiesta». Orbene, per i fini della dichiarazione di inammissibilità basterebbe rilevare che il ricorso si fonda sulle risultanze della consulenza tecnica d’ufficio espletata in primo grado che, oltre a non essere «localizzata», non è stata neppure comprensibilmente riassunta nel suo contenuto, sicché rimane sostanzialmente avvolta nella più totale oscurità l’affermazione dell’esistenza di un credito in favore del correntista quantunque l’ausiliare avesse accertato un maggior credito a favore della banca.
Diviene dunque superfluo aggiungere che la violazione dell’articolo 115 c.p.c., peraltro denunciabile ai sensi del numero 4 e non del numero 3 dell’articolo 360 c.p.c., non è richiamata a proposito, visto che non è neppure chiarito quali sarebbero gli specifici fatti sui quali si sarebbe formata la non contestazione, così come non è richiamata a proposito la violazione dell’articolo 2697 c.c. (erroneamente indicato come 2967), la quale sussiste nel solo caso che il giudice abbia operato un ribaltamento dell’onere probatorio, ponendo a carico dell’attore l’onere che gravava sul convenuto o viceversa. 5.
― Le spese seguo no la soccombenza. Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato se dovuto. PER QUESTI MOTIVI dichiara inammissibile il ricorso e c ondanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrenteSIENAQ NPL 2018 SRL, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P. R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a qu