Court rejects presumption of debt waiver upon company deregistration, ruling creditors succeed to active assets unless waiver is proven.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court overturned an appellate judgment that dismissed a surviving shareholder's appeal based on a presumption of waived claims following company deregistration. The court found the lower court erred by applying a presumption of waiver to an involuntary deregistration due to missing balance sheets, which does not automatically extinguish creditor rights. Consequently, the court held that the burden of proving an explicit waiver rests on the party claiming it, thereby allowing the shareholder to pursue the debt.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 2490 c.c.; Art. 1236 c.c.: Upon deregistration of a company, the rule is the succession of active assets to shareholders, while the waiver of debt is merely an exception that must be strictly proven with unequivocal intent and specific designation of the creditor.
Parole chiave
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ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 1873/2021 proposto da: TRAINA GIOVANNI, in qualità di socio superstite e successore della cessata Traina Salvatore C. snc, domiciliato in ROMA, Piazza Cavour, presso la CANCELLERIA civile della Corte di Cassazione, e rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Nicosia; -ricorrente - contro DOBANK spa, già Unicredit Management Bank spa, quale mandataria, e, per essa, FINO 2 Securitisation srl; -intimata - avverso sentenza n. 2270/2019 della Corte d’appello di Catania, depositata il 17/10/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/07/2022 dal Consigliere Relatore Dott.
GIULIA IOFRIDA. FATTI DI CAUSA Ric. 2021n. 01873sez. M1 – ud .13 - 07 - 2022 -2- La Corte d’appello di Catania, con sentenza n. 2270/2019, depositata il 17/10/2019, in due giudizi riuniti di opposizione , promossi, il 2 luglio 2004 e l’11 novembre 2004, dalla Traina Salvatore C. snc e da Traina Giovanni, Traina Giovanna e Giarratana Antonella, quali fideiussori della società e il Traina Giovanni anche quale erede, unitamente a Traina Giovanna, del fideiussore Traina Salvatore, avverso due decreti ingiuntivi con i quali si era ingiunto agli opponenti di pagare alla Banco di Sicilia spa i saldi debitori derivanti da rapporto di conto corrente bancario, da un prestito commerciale e da sconti di effetti cambiari, ha respinto il gravame del Traina Giovanni, non in qualità di fideiussore ma in qualità di unico socio superstite della suddetta società, cancellata dal Registro delle Imprese sin dal 4/1/2005, senza che l’evento interruttivo fosse stato dichiarato in giudizio, avverso la decisione del Tribunale di Ragusa che, revocate le ingiunzioni opposte, aveva respinto sia la domanda della banca sia la domanda riconvenzionale degli opponenti, in punto di restituzione di somme indebitamente percepite dalla stessa in forza di clausole nulle, per difetto di prova.
In particolare, i giudici di appello hanno rilevato che, in caso di cancellazione della società dal Registro delle Imprese, i diritti ed i beni si trasferiscono ai soci, in regime di contitolarità o comunione, ma la cancellazione implica rinuncia all’esercizio di mere pretese e di diritti di credito controversi o illiquidi, in difetto di inclusione nel bilancio finale di liquidazione o di altre manifestazioni di chi aveva il potere dirappresentare la società in giudizio, cosicché pur essendo il Traina legittimato a proporre appello, quale socio superstite e successore della società cessata, la domanda doveva essere respinta, stante la presunzione di rinuncia al credito.
Ric. 2021n. 01873sez. M1 – ud .13 - 07 - 2022 -3- Avverso la suddetta pronuncia, Traina Giovanni, in qualità di socio superstite e successore della cessata Traina Salvatore C. snc, propone ricorso per cassazione, notificato il 14/01/2021, affidato a tre motivi, nei confronti di Dobank spa, già Unicredit Credit Management Bank spa, quale mandataria di Fino 2 Securitisation srl (che non svolge difese). E’ stata disposta la trattazione con il rito camerale di cui all'art. 380-bis c.p.c., ritenuti ricorrenti i relativi presupposti. RAGIONI DELLA DECISIONE 1.
Il ricorrente lamenta:
a) con il primo motivo, la violazione e falsa applicazione, ex art.360 n. 3 c.p.c., degli artt.1236, 2033, 2312 e 2495 c.c., in ordine alla legittimazione a succedere nel credito della Traina snc, per avere la Corte di merito presunto una volontà di rinuncia al credito in seguito alla cancellazione della società dal Registro delle Imprese;
b) con il secondo motivo, l’omessa o apparente motivazione, nonché l’omesso esame di fatti decisivi, ex art.360 n. 5 c.p.c., in punto di presunzione di rimessione implicita del credito;
c) con il terzo motivo, l’omessa motivazione, ex art.360 n. 5 c.p.c. sulle altre censure sollevate con l’atto di appello.
2. La prima censura è fondata, con assorbimento dei restanti motivi. Nella specie, i giudizi riuniti sono stati avviati nel 2004(il primo dei due il 2/7/2004, con conseguente operatività del termine lungo di impugnazione di un anno, previsto anteriormente all’entrata in vigore della Novella del 2009 n.
69) dal Traina Giovanni, anche in qualità di socio ed amministratore della Traina snc (l’altro socio, Traina salvatore, era deceduto e aveva propostoopposizione anche Traina Giovanna, in qualità di erede, oltre ad Antonella Giarratana, fideiussore), per quanto esposto in ricorso, avendo i soci opponenti avanzato anche domanda Ric. 2021n. 01873sez. M1 – ud .13 - 07 - 2022 -4- riconvenzionale per il riconoscimento del credito da ripetizione di indebito derivante dal saldo, asseritamente positivo per la correntista, dei rapporti bancari; la società veniva cancellata dal Registro delle Imprese il 4/1/2005 e l’evento interruttivo non veniva dichiarato in giudizio; l’appello avverso la decisione di primo grado era proposto dal Traina Giovanni «nella qualità di socio superstite e successore della cessata Traina Salvatore C. snc)» e veniva respinta dalla Corte catanese, in applicazione del principio di diritto espresso dalle Sezioni Unite di questa Corte nella sentenza n. 6070/2013 (e in quella n. 6072/2014), secondo cui «dopo la riforma del diritto societario, attuata dal d.lgs. n. 6 del 2003, qualora all'estinzione della società, di persone o di capitali, conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese, non corrisponda il venir meno di ogni rapporto giuridico facente capo alla società estinta, si determina un fenomeno di tipo successorio, in virtù del quale… i diritti e i beni non compresi nel bilancio di liquidazione della società estinta si trasferiscono ai soci, in regime di contitolarità o comunione indivisa, con esclusione delle mere pretese, ancorché azionate o azionabili in giudizio, e dei crediti ancora incerti o illiquidi, la cui inclusione in detto bilancio avrebbe richiesto un'attività ulteriore (giudiziale o extragiudiziale), il cui mancato espletamento da parte del liquidatore consente di ritenere che la società vi abbia rinunciato, a favore di una più rapida conclusione del procedimento estintivo».
Effettivamente, con riguardo ad ipotesi di cancellazione volontaria di una societ̀ dal registro delle imprese, effettuata in pendenza di un giudizio risarcitorio introdotto dalla societ̀ medesima, questa Corte ha, pì volte, avuto modo di affermare che deve presumersi che la societ̀ « abbia tacitamente rinunciato alla pretesa relativa al credito, ancorch́ incerto ed Ric. 2021n. 01873sez. M1 – ud .13 - 07 - 2022 -5- illiquido, per la cui determinazione il liquidatore non si sia attivato, preferendo concludere il procedimento estintivo della societ̀ ; tale presunzione comporta che non si determini alcun fenomeno successorio nella pretesa "sub iudice", sicch́ i soci della societ̀ estinta non sono legittimati ad impugnare la sentenza d'appello che abbia rigettato questa pretesa» (Cass.nn. 23269/2016, 15782/2016, 25974/2015, 21517/2015).
Tuttavia, stante la necessit̀ di un’inequivoca volont̀ abdicativa, si sono introdotti limiti a tale presunzione, evidenziandosi che la societ̀ doveva avere posto in essere un comportamento inequivocabilmente inteso a rinunciare a quella azione, facendo cos̀ venir meno l'oggetto stesso di una trasmissione successoria ai soci (cfr. Cass: S.U. 6070 e 6072/2013; Cass. 16758/2010 e Cass. 23269/2016; Cass.21517/2016). Nella pronuncia n. 8582/2018 si è quindi esclusa l’operativit̀ della presunzione di rinuncia al credito in giudizio in cui, da un lato, il liquidatore della societ̀ aveva coltivato l'azione giudiziaria volta a sentire accertare la pretesa creditoria vantata nei confronti della banca (ponendo dunque in essere proprio quella «attivit̀ ulteriore da parte del liquidatore » menzionata dalle Sezioni unite del 2013) e, dall'altro lato, si verteva in ipotesi non di cancellazione volontaria della societ̀ , ma di cancellazione d'ufficio, ai sensi dell'ult. comma dell'art.2490 c.c., per mancata presentazione per oltre tre anni consecutivi del bilancio annuale, in fase di liquidazione.
Questa Corte ha poi recentemente affermato, in ulteriore sviluppo, proprio per la fattispecie della cancellazione volontaria dal registro delle imprese, che, ferma l'estinzione a norma dell'art. 2495 c.c., «il credito controverso, esistente al momento della cancellazione, non pù ritenersi automaticamente Ric. 2021n. 01873sez. M1 – ud .13 - 07 - 2022 -6- rinunciato, dal momento che la regola ̀ la successione in favore dei soci dei residui attivi, mentre la non sopravvivenza delle "mere pretese" ̀ l'eccezione: onde l'esistenza della rinuncia, da ricondurre alla remissione del debito di cui all'art. 1236 c.c., va allegata e provata con rigore da chi intenda farla valere in tutti i presupposti della fattispecie, ossia la volont̀ remissoria, la manifestazione inequivoca di tale volont̀ e la destinazione della dichiarazione allo specifico creditore» (Cass. 22 maggio 2020, n. 9464); successivamente, si è ribadito che « nel caso di cancellazione della società dal registro delle imprese (tanto più se si tratta di cancellazione d'ufficio ex art. 2490,ultimo comma c.c.) non può ritenersi automaticamente rinunciato il credito controverso (nella specie derivante dall'azione promossa ex art.2476 c.c.), atteso che la regola è la successione in favore dei soci dei residui attivi, salvo la remissione del debito ai sensi dell'art. 1236 c.c., che deve essere allegata e provata con rigore da chi intenda farla valere, dimostrando tutti i presupposti della fattispecie, ossia la inequivoca volontà remissoria e la destinazione della dichiarazione ad uno specifico creditore» (Cass. 30075/2020; cfr. anche Cass. 13534/2020:
« Il mero omesso deposito del bilancio in fase di liquidazione per oltre tre anni consecutivi, da cui consegua la cancellazione d'ufficio della società dal registro delle imprese, non costituisce presunzione grave, precisa e concordante di rinuncia al credito di cui la società è titolare e non è qualificabile come negozio di remissione del debito»; cfr. anche Cass. 28439/2020). Nella specie, peraltro, neppure si è accertato quale fosse la causa della cancellazionedella società.
3. Per quanto sopra esposto, in accoglimento del primo motivo del ricorso, assorbiti i restanti motivi, va cassata la sentenza impugnata con rinvio della causa alla Corte d’appello di Catania Ric. 2021n. 01873sez. M1 – ud .13 - 07 - 2022 -7- in diversa composizione.Il giudice del rinvio provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglieil primo motivo di ricorso, assorbiti i restanti motivi, cassa la sentenza impugnata, con rinvio