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Ordinanza Interlocutoria — n. 24185/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for material error correction due to lack of notification to the opposing party.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 24185/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation ordered the notification of a material error correction appeal to the opposing party before proceeding. The appellant, Carlo Pepe, requested correction of an error in a prior order without notifying Rita Arma, who had not participated in the proceedings. The court decided to remand the decision to a new term because the appeal was not properly served on the counterparty, rendering it inadmissible at that stage.

Regesto Legislator

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Art. 391-bis c.p.c.; Art. 375, 376, 380-bis c.p.c.: An appeal for correction of material error is inadmissible if not notified to the opposing party, requiring the court to remand the decision for proper service.

Parole chiave

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material error correction lack of notification procedural inadmissibility court of cassation remand to new term violazione delle norme procedurali ritiro della domanda di revisione ritardo ingiustificato

Disposizioni normative citate

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Art. 391-bis cod. proc. civ.
6611 del 2019, di Carlo Pepe, controricorrente in relazione al ricorso proposto da Rita Arma — propone ricorso, ai sensi dell'art. 391-bis cod. proc. civ., affinché venga disposta la correzione dell'errore materiale contenuto nella ordinanza 18 marzo 2021, n.
Art. 375 cod. proc. civ.
Art. 376 cod. proc. civ.
Art. 380-bis cod. proc. civ.
art. 391-bis cod. proc. civ
6611 del 2019, di Carlo Pepe, controricorrente in relazione al ricorso proposto da Rita Arma — propone ricorso, ai sensi dell'art. 391-bis cod. proc. civ., affinché venga disposta la correzione dell'errore materiale contenuto nella ordinanza 18 marzo 2021, n.
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA PER CORREZIONE DI ERRORE MATERIALE sul ricorso 28200-2021 proposto da: PEPE CARLO, legalmente domiciliato in ROMA, presso la Cancelleria della Corte di cassazione, rappresentato e difeso dall'avv. Luigi Esposito; - ricorrente - contro ARMA RITA; - intimata - avverso l'ordinanza n. 7586/2021 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, depositata il 18/03/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/06/2022 dal Presidente Relatore Dott. FRANCESCO MARIA CIRILLO. Rilevato che l'avv.

Luigi Esposito — in qualità di procuratore costituito, nel giudizio di cui al r.g. n. 6611 del 2019, di Carlo Pepe, controricorrente in relazione al ricorso proposto da Rita Arma — propone ricorso, ai sensi dell'art. 391-bis cod. proc. civ., affinché venga disposta la correzione dell'errore materiale contenuto nella ordinanza 18 marzo 2021, n. 7586, della Sesta Sezione Civile — 3 di questa Corte; che Rita Arma non ha svolto attività difensiva in questa sede; che il ricorso può essere trattato in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375, 376, 380-bis e 391-bis cod. proc. civ., e non sono state depositate memorie.

Considerato che il ricorso non risulta essere stato notificato alla controparte e che occorre provvedere in conformità, rinviando la decisione a nuovo ruolo.

P.Q.M.

La Corte dzipone che il ricorso sia notificato alla controparte, a cura del ricorrente, entro sessanta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza e ?invia la decisione a nuovo ruolo. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione Civile — 3,