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Ordinanza — n. 24178/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows appeal against tax agency, dismissing incidental appeal regarding litigation cost compensation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24178/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court allowed the main appeal by 3M S.R.L. against the Regional Tax Commission's decision, which had declared the tax matter moot due to procedural nullities. The Court found the Regional Commission's incidental appeal regarding the compensation of litigation costs inadmissible because it failed to explicitly state the specific 'grave and exceptional reasons' required by law. Consequently, the lower court's decision was quashed and the case remanded for a new trial with proper cost allocation.

Regesto Legislator

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Art. 92, comma 2, cod. proc. civ.; Art. 13, comma 1, d.l. n. 132/2014: The compensation of litigation costs in reciprocal proceedings is limited to cases of absolute novelty or changed jurisprudence, or when specific grave and exceptional reasons are explicitly indicated in the motivation, which cannot be expressed with generic formulas.

Parole chiave

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litigation cost compensation reciprocal proceedings exceptional reasons tax administrative appeal procedural nullity remand for retrial Regional Tax Commission compensazione della rendita

Disposizioni normative citate

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Art. 92, comma 2, cod. proc. civ.
77 de12018 della Corte costituzionale: sicché la compensazione è limitata, ai sensi dell'art. 92, comma 2, cod.
Art. 13, comma 1, d.l. n. 132 del 2014
civ., la compensazione delle spese relative ai due gradi di giudizio; che il motivo è manifestamente fondato; che, essendo stato il giudizio instaurato con ricorso notificato in data 26.10.2017, opera, in materia di spese processuali, la disciplina sulla compensazione introdotta dall'art. 13, comma 1, del d.l.
Art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.
650009-01); che con l'unico motivo di ricorso principale la 3M lamenta (in relazione all'art. 360, comma 1, n.
Art. 140 cod. proc. civ.
erroneamente ritenuto applicabile la disciplina dell'irreperibilità relativa del contribuente e, conseguentemente, ritenuto invalida la notifica della cartella di pagamento per la mancata dimostrazione dell'invio e ricezione della raccomandata informativa prevista dall'art. 140 cod.
Art. 60 del d.lgs. n. 546 del 1992
civ., dove, come e quando la questione dell'applicabilità, nella specie, della procedura di notifica ex art. 60 cit.
art. 380-bis cod. proc. civ
ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un motivo; si è costituita con controricorso, contenente ricorso incidentale, affidato anch'esso ad un motivo, VADER - AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONE! 3M S.R.L.; che sulla proposta avanzata dal relatore, ex art. 380-bis cod.
artt. 140 cod. proc. civ
civ.) della violazione e falsa applicazione degli artt. 140 cod. proc. civ.
art. 140 cod. proc. civ
erroneamente ritenuto applicabile la disciplina dell'irreperibilità relativa del contribuente e, conseguentemente, ritenuto invalida la notifica della cartella di pagamento per la mancata dimostrazione dell'invio e ricezione della raccomandata informativa prevista dall'art. 140 cod. proc. civ.
art 92 cod. proc. civ
77 de12018 della Corte costituzionale: sicché la compensazione è limitata, ai sensi dell'art. 92, comma 2, cod.

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. 6-5, 14.7.2016, n. 14411
Cass., Sez. 6-5, 25.9.2017, n. 22310
anche Cass., Sez. 6-5, 25.9.2017, n. 22310, Rv.
Corte costituzionale, n. 77 del 2018
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 31396-2020, proposto da: 3M S.R.L. (C.F. 01705120663), in persona del legale rappresentante p.t., rapp. e dif., in virtù di procura speciale in calce al ricorso, dall'AVV. AGNESE CONDARELLI, presso il cui studio è elett.te dom.to in ROMA, alla VIA DOMENICO CIRILLO, n. 15; - ricorrente - contro ADER - AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE (già EQUITALIA SERVIZIO DI RISCOSSIONE S.P.A.) (C.F. 13756881002), in persona del legale rappresentante p.t., dom.to in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI, n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che lo rapp. e dif.; - controricorrente/ricorrente incidentale - avverso la sentenza n. 169/111/2020 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE dell'ABRUZZO, depositata il 03/03/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/05/2022 dal Consigliere Dott.

GIAN ANDREA CHIESI; Rilevato che la C.T.R. dell'Abruzzo, con sentenza n. 169/111/20», depositata il 3.3.2020 accolse l'appello proposto dalla 3M S.R.L. avverso la pronuncia con cui la C.T.P. di L'Aquila aveva dichiarato cessata la materia del contendere rispetto al ricorso con cui il contribuente, mediante l'impugnazione dell'estratto di ruolo, aveva proposto opposizione alla cartella di pagamento si era provveduto a riprese, nei propri confronti, per l'importo di C 12.201,66 a titolo di I.R.A.P. relativa all'anno di imposta 2010; che, in particolare, il giudice di appello (a) rilevò che la notifica a mezzo posta della cartella di pagamento, posta a base del provvedimento impugnato, in mancanza del relativo avviso di ricevimento, non poteva considerarsi avvenuta ritualmente e (b) doveva, perciò, considerarsi affetta da nullità insanabile, perché (c) l'istanza di ammissione agevolata non aveva consentito all'interessato di avere integrale conoscenza del contenuto della cartella, (d) atteso che detta istanza era stata redatta sulla base di un estratto di ruolo che, quale atto sintetico, non contiene i dati relativi alla notifica della cartella allo stesso sottesa; che, in considerazione della particolarità della situazione, la C.T.R. ritenne sussistenti giusti motivi per compensare le spese del doppio grado di giudizio;

Ric. 20 n. sez. Sesta civile - T - ud. -2- che avverso tale decisione la 3M S.R.L. ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un motivo; si è costituita con controricorso, contenente ricorso incidentale, affidato anch'esso ad un motivo, VADER - AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONE! 3M S.R.L.; che sulla proposta avanzata dal relatore, ex art. 380-bis cod. proc. civ., risulta regolarmente costituito il contraddittorio; Rilevato che con l'unico motivo di ricorso incidentale - da esaminare in via preliminare, per questioni di priorità logico giuridica giacché, ove fondato, renderebbe superfluo l'esame del motivo parte ricorrente relativo alla regolamentazione delle spese di lite - la difesa dell'ADER si duole (in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.) della violazione e falsa applicazione degli artt. 140 cod. proc. civ. e 60 del d.P.R. n. 600 del 1973, per avere la C.T.R. erroneamente ritenuto applicabile la disciplina dell'irreperibilità relativa del contribuente e, conseguentemente, ritenuto invalida la notifica della cartella di pagamento per la mancata dimostrazione dell'invio e ricezione della raccomandata informativa prevista dall'art. 140 cod. proc. civ. laddove, al contrario, dalla documentazione prodotta si evinceva che la notifica della cartella era inquadrabile nel perimetro dell'art 60, comma 1, lett. e, del d.P.R. n. 600 del 1973; che il motivo è - sia pure per ragioni diverse da quelle contenute nella proposta del relatore - manifestamente inammissibile; che nel silenzio della gravata decisione sul punto, parte ricorrente incidentale avrebbe dovuto indicare, ai fini della specificità del motivo, ex art. 366, comma 1, n. 6, cod. proc. civ., dove, come e quando la questione dell'applicabilità, nella specie, della procedura di notifica ex art. 60 cit. (ipotesi di cd.

Ric. 20 n. sez. Sesta civile - T - ud. -3- irreperibilità assoluta) anziché - come ritenuto dalla C.T.R. - ex art 140 cod. proc. civ. (per cd. irreperibilità relativa) fu posta nei precedenti gradi di giudizio: ed infatti, in tema di ricorso per cassazione, qualora siano prospettate questioni di cui - come nella specie - non vi sia cenno nella sentenza impugnata (la quale riferisce unicamente di difese ad opera dell'Ufficio, volte a confermare la correttezza della notifica. Cfr. motivazione, p. 2:"Sostiene che...L'intimazione di pagamento risulta regolarmente notificata il 30/04/2015, come risulta dall'allegato n. 3 delle controdeduzioni in primo grado"), il ricorrente deve, a pena di inammissibilità della censura, non solo allegarne l'avvenuta loro deduzione dinanzi al giudice di merito ma, in virtù del principio di autosufficienza, anche indicare in quale specifico atto del giudizio precedente ciò sia avvenuto, giacché i motivi di ricorso devono investire questioni già comprese nel thema decidendum del giudizio di appello, essendo preclusa alle parti, in sede di legittimità, la prospettazione di questioni o temi di contestazione nuovi, non trattati nella fase di merito né rilevabili di ufficio (Cass., Sez. 2, 9.8.2018, n. 20694, Rv. 650009-01); che con l'unico motivo di ricorso principale la 3M lamenta (in relazione all'art. 360, comma 1, n. "3 e/o 4", cod. proc. civ.) la violazione degli artt. 91 e 92, comma 2, cod. proc. civ., dell'art 132, comma 2, n. 4, cod. proc. civ., dell'ad 2233, comma 2, cod. civ., in relazione all'art 13 del d.l. n. 132 del 2014 e del d.m. n. 55 del 2014, così come aggiornato dal d.m. n. 37 del 2018, nonché degli artt. 12, 15, 17 -bis, 36, comma 2, n. 4 del d.lgs. n. 546 del 1992, coerentemente al dettato di cui agli artt. 3, 24, 25, 97, 102, 104 e 111 Cost., nonché, ancora, degli art 21 e 47 della C.D.F.U.E. e degli artt. 6, 13 e 14 della C.E.D.U., parametrati con l'art. 117 Cost, per avere disposto la Ric. 20 n. sez.

Sesto civile - T - ud. -4- C.T.R., con motivazione apparente e senza esposizione delle gravi ed eccezionali ragioni richiesti dall'art 92 cod. proc. civ., la compensazione delle spese relative ai due gradi di giudizio; che il motivo è manifestamente fondato; che, essendo stato il giudizio instaurato con ricorso notificato in data 26.10.2017, opera, in materia di spese processuali, la disciplina sulla compensazione introdotta dall'art. 13, comma 1, del d.l. n. 132 del 2014, convertito con mod. dalla I. n. 162 del 2014, come integrato dalla sentenza n. 77 de12018 della Corte costituzionale: sicché la compensazione è limitata, ai sensi dell'art. 92, comma 2, cod. proc. civ., alle ipotesi di soccombenza reciproca, "ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti", ovvero, ancora (a seguito dell'intervento del giudice delle leggi di cu si è dato conto), qualora "sussistano "altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni" (secondo una formulazione che riprende il testo del medesimo art. 92, comma 2, cod. proc. civ., come modificato dall'art. 45, comma 11, della I. n. 69 del 2009 che - per i giudizi instaurati successivamente alla sua entrata in vigore - consentiva la compensazione totale o parziale delle spese di lite "se vi è soccombenza reciproca o concorrono altre gravi ed eccezionali ragioni, esplicitamente indicate nella motivazione"); che questa Corte ha già chiarito, in fattispecie analoga alla presente (in cui la compensazione era stata disposta per la "particolarità della fattispecie"), che le "gravi ed eccezionali ragioni", da indicarsi esplicitamente nella motivazione, che ne legittimano la compensazione totale o parziale, devono riguardare specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa e non possono essere espresse con una formula generica, inidonea a consentire il necessario controllo (Cass., Ric. 20 ri. sez.

Sesta civile - T - ud. -5- Sez. 6-5, 14.7.2016, n. 14411, Rv. 640558-01. Cfr. anche Cass., Sez. 6-5, 25.9.2017, n. 22310, Rv. 645998-01); che la C.T.R. si è discostata da tali principi, avendo compensato le spese del doppio grado di lite facendo riferimento a "la particolarità della situazione" (cfr. sentenza impugnata, p. 3, ult. cpv.), motivazione che - per quanto detto - non appare idonea a giustificare la scelta compiuta; Ritenuto, in conclusione che il ricorso principale debba essere accolto, mentre il ricorso incidentale va dichiarato inammissibile, con la conseguente cassazione della decisione impugnata e rinvio alla C.T.R. dell'Abruzzo, in diversa composizione, anche ai fini della liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità;

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso principale; dichiara inammissibile il ricorso incidentale. Cassa la decisione impugnata e rinvia alla C.T.R. dell'Abruzzo, in diversa composizione, cui demanda altresì la liquidazione delle spese del pre