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Ordinanza — n. 24101/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows appeal against expert fee liquidation issued after final judgment due to lack of judicial power.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24101/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The court dismissed the opposition and allowed the cassation appeal against a court order liquidating expert fees after the main trial concluded. The appellant argued the tribunal lacked authority to issue the fee order post-judgment, while the opposing parties had not contested the matter. The court ruled that once a judgment definitively settles costs, the judge loses the power to liquidate expert fees, making the order an abnormal act subject to cassation.

Regesto Legislator

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DPR 115/2002, art. 170; Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.; Once a judgment definitively settles procedural costs, the judge lacks the power to liquidate expert fees, rendering such post-judgment orders abnormal and subject to cassation under Art. 111 Cost.

Parole chiave

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post-judgment expert fees lack of judicial power abnormal court order cassation appeal admissibility DPR 115/2002 opposition ritiro delle conclusioni civili risoluzione delle controversie esame di cassazione

Disposizioni normative citate

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DPR 115/2002, art. 170
Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Art. 111 Cost.
115 del 2002 ma il ricorso straordinario per cassazione, ex art. 111 Cost., da proporre nel rispetto del termine ex art.
Art. 327 c.p.c.
111 Cost., da proporre nel rispetto del termine ex art. 327 c.p.c., senza che possa ravvisarsi alcuna lesione del diritto del consulente tecnico d'ufficio a ottenere il compenso per la propria prestazione, ben potendo egli chiedere il decreto ingiuntivo ex art.
Art. 633, n. 3 c.p.c.
327 c.p.c., senza che possa ravvisarsi alcuna lesione del diritto del consulente tecnico d'ufficio a ottenere il compenso per la propria prestazione, ben potendo egli chiedere il decreto ingiuntivo ex art. 633, n.
Art. 382, ultimo comma c.p.c.
art. 380-bis c.p
art. 111 Cost
115 del 2002 ma il ricorso straordinario per cassazione, ex art. 111 Cost., da proporre nel rispetto del termine ex art.
art. 327 c.p
111 Cost., da proporre nel rispetto del termine ex art. 327 c.p.c., senza che possa ravvisarsi alcuna lesione del diritto del consulente tecnico d'ufficio a ottenere il compenso per la propria prestazione, ben potendo egli chiedere il decreto ingiuntivo ex art.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 37480 del 2021
(Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 37480 del 2021non massimata;
Cassazione civile sez. VI, 28/08/2017, n.20478
Cassazione civile sez. VI, 28/08/2017, n.20478; Cass.
Cass. Sez. LL 28299/2009
VI, 28/08/2017, n.20478; Cass. Sez. LL 28299/2009; Cass.
Cass. 5615/1998
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.24592/2021 R.G. proposto da : VITALE VINCENZO, domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato LEOTTA SALVATORE (LTTSVT58B03G273H) -ricorrente- contro SAMPINO PATRIZIA, INTESA SAN PAOLO SPA, LIO CALOGERO -intimati- avverso ORDINANZA di TRIBUNALE PALERMO n. 13391/2018 depositata il10/09/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/06/2022 dal Consigliere ROSSANA GIANNACCARI. Rilevato che: - con decreto del 9.9.2021, il Tribunale di Palermo liquidò all’Arch.

Calogero Lio la somma di € 1.545, 12 per l’attività svolta nell’ambito di un giudizio civile promosso da Vincenzo vitale contro Patrizia Sampino e l’Intesa San Paolo spae pose tali spese a carico di parte attrice in via provvisoria: - per la cassazione del citato decreto ha proposto ricorso il Vitale sullabase di un unico motivo; - non hanno svolto attività difensiva né l’architetto Calogero Lio, né Patrizia Sampino nèla Banca Intesa Sanpaolo s.p.a; - in prossimità dell’udienza, il ricorrente ha depositato memoria illustrativa; - il relatore ha formulato, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., proposta di inammissibilità del ricorso;

Ritenuto che: - con il primo motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione del DPR 115/2002 e dell’art.91, in relazione all’art.360, comma 1, n.3 c.p.c., per avere il Tribunale emesso il decreto di liquidazione dei compensi in favore del CTU dopo aver chiuso il giudizio e definitivamente statuito sulle spese processuali; il ricorrente deduce di aver ricevuto l’incarico in data 16.9.2019, di aver depositato la relazione il 31.3.2020 e che in data 7.5.2021 il Tribunale aveva pronunciato sentenza, regolando le spese di CTU sicché la liquidazione effettuata con il decreto impugnato, emesso in data 10.9.2021, costituirebbe un provvedimento abnorme emesso in carenza di potestas iudicandi; - il motivo è fondato; - va premesso che il decreto di liquidazione del compenso al CTU è impugnabile con l’opposizione ex art.170 DPR 115/20002; - nel caso di specie, però, contro lo stesso è ammissibile il ricorso per cassazione in quanto, come risulta dagli atti allegati al ricorso (in conformità con la disposizione di cui all’art.366, comma 1, n.6 c.p.c.), il decreto di liquidazione è stato emesso dopo la sentenza che ha definito il giudizio (sentenza del Tribunale di Palermo n. 1977/2021); - una volta definito il giudizio e regolato consentenza l'onere delle spese processuali, il giudice non ha più il potere di provvedere allaliquidazione dei compensi in favore del consulente tecnico d'ufficio; - trattandosi di atto reso da un giudice in carenza di potere ed idoneo ad incidere in modo definitivo su posizioni di diritto soggettivo, avverso detto decreto, è ammissibile non già l'opposizione ex art. 170 del d.P.R. n. 115 del 2002 ma il ricorso straordinario per cassazione, ex art. 111 Cost., da proporre nel rispetto del termine ex art. 327 c.p.c., senza che possa ravvisarsi alcuna lesione del diritto del consulente tecnico d'ufficio a ottenere il compenso per la propria prestazione, ben potendo egli chiedere il decreto ingiuntivo ex art. 633, n. 3, c.p.c. (Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 37480 del 2021non massimata;

Cassazione civile sez. VI, 28/08/2017, n.20478; Cass. Sez. LL 28299/2009; Cass. 5615/1998); - si tratta, secondo la giurisprudenza di provvedimento abnorme avverso il quale è ammesso il ricorso straordinario per cassazione; - segue l’accoglimento dell'unico motivo di ricorso; - il decreto va, pertanto, cassato senza rinvio, ai sensi dell’art.382, ultimo comma c.p.c., non potendo il giudice adito pronunciare sulla richiesta di liquidazione dopo l'emissione della sentenza conclusiva del giudizio in cui era stata svolta la consulenza tecnica. - le spese del presente giudizio di legittimità vanno dichiarate irripetibili, non avendo il ricorrente in alcun modo dato causa al vizio della pronuncia.

P.Q.M.

accoglie il ricorso, cassa senza rinvio il decreto impugnato e dichiara irripetibili le spese del presente giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta-2 Sezione